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AMMINISTRARE – Il mestiere di presidente del consiglio comunale

Nella sostanza il presidente del consiglio comunale non è un semplice passacarte, forse non è proprio un notaio, ma ha le prerogative di organo del comune, alla stregua del sindaco, della giunta e del consiglio, cioè di un soggetto che è centro di poteri e di competenze.

Quindi con posizione giuridica e politica di rilievo in seno al comune. 

Con onori e oneri. Ha diritto all’indennita ed una serie di benefit che si ripercuotono anche sull’attività lavorativa. Tutto in ragion di poter effettuare il suo impegno istituzionale conm maggior determinazione.

Vediamo di cosa si occupa:
programma le adunanze del consiglio, stabilisce l’ordine del giorno su richiesta del sindaco, della giunta, delle commissioni, dei singoli consiglieri, o su propria iniziativa; convoca e presiede il consiglio e ne dirige i lavori; è investito del potere discrezionale di mantenere l’ordine, assicurare l’osservanza delle leggi, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni; assicura preventiva e adeguata informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio; si fa carico del raccordo tra le attività di indirizzo e di controllo proprie del consiglio e quelle di amministrazione e di governo di cui è responsabile il sindaco.
Tralasciamo qui qualche altra funzione minore.
Come si vede c’è materia per far balzare il presidente del consiglio comunale al secondo posto nella nomenklatura delle cariche comunali.

Presidente del Consiglio Comunale: Enti  locali (D.Lgs. 18/08/2000 n.267)

In via del tutto preliminare si deve affermare che il Presidente del Consiglio Comunale deve essere considerato come una figura  istituzionale di garanzia nello svolgimento delle attività del Consiglio.
Il Presidente del Consiglio Comunale, nella funzione di presiedere il consiglio, può essere definito come l’alter ego del Sindaco.

Inoltre, in senso lato, il Presidente del Consiglio Comunale può essere ritenuto come un organo del Comune insieme alla Giunta, al Consiglio ed al Sindaco, anche se la legge non lo riconosce espressamente come tale.
In sintesi, il Presidente del Consiglio Comunale decide gli interventi dei consiglieri, ammette le interpellanze, le interrogazioni e le mozioni dei singoli consiglieri comunali, dirige la seduta ed è responsabile dell’ordine pubblico all’interno della sala consiliare. Inoltre, il Presidente del Consiglio Comunale è anche titolare di un potere di polizia anche notevole all’interno della sala consiliare (può far sgomberare la sala avvalendosi delle forze dell’ordine che siano presenti nel Consiglio Comunale).
La funzione del Presidente del Consiglio Comunale è indirizzata al corretto funzionamento dell’istituzione ed è, quindi, del tutto neutrale. Tuttavia, nel caso di cattivo esercizio della funzione il Presidente del Consiglio Comunale può essere revocato. Più in particolare, la revoca della sua nomina può dipendere soltanto dalla accertata violazione delle regole di imparzialità, correttezza e di rappresentanza istituzionale che presiedono l’esercizio del suo ufficio.
Nei Comuni di grandi dimensioni il regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio può istituire un ufficio di Presidenza assegnando ad esso delle risorse umane e strumentali.
In conclusione, il ruolo del Presidente del Consiglio Comunale è proprio quello di essere un  primus  inter  pares (dal latino, un primo fra persone uguali) con specifici poteri di direzione e di coordinamento nei confronti degli altri membri del collegio.

 

Si   riporta   in  allegato   l’art.  39  del  Testo unico sull’ordinamento degli enti locali

Art. 39 (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) Presidenza dei consigli comunali e provinciali. – 1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. 
Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all’art. 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.
2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.
3. Nei  comuni  con  popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.
4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
5.  In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

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