Categories: Cronaca Regionale

ANDAR PER FUNGHI – Il Regolamento che ne disciplina la raccolta nel Parco dei Nebrodi e dintorni

Aspettando le prime piogge, a settembre sono in tanti che si preparano a battere setacciano i boschi per la raccolta dei funghi.
I Nebrodi, le sue valli, il Parco sono terra d’attrazione al pari dei crinali dell’Etna e delle Madonie.
A volte tutti ci sentiamo esperti, nonostante i corsi fatti, bisogna aver esperienza e sopratutto buon senso…e nel “dubbio” chiedere a chi è veramente esperto.
Dietro un fungo può nascondersi una tragedia.
Il Ministero della Salute ha lanciato alcune regole d’oro per chi ama andar per funghi:
non consumare funghi non controllati da un vero micologo,

consumarne quantità moderate,

non somministrare ai bambini,

non ingerire in gravidanza,

consumare solo in perfetto stato di conservazione,

consumare i funghi ben cotti e masticare correttamente, sbollentarli prima del congelamento

consumarli entro 6 mesi,

non consumare funghi raccolti lungo le strade o vicino a centri industriali,

non regalare i funghi raccolti, se non controllati da un micologo professionista,

fare attenzione a conservare i funghi sottolio perché potrebbe svilupparsi la tossina botulinica.
Un micologo esperto presso ogni Asl è sempre disponibile a controllare il raccolto, il servizio è gratuito.
Ma sopratutto aggiungiamo chi ama la natura e ne coglie l’essenza, anche con la raccolta dei funghi, la deve rispettare, al di là delle regole, per etica.
Niente bottiglie di plastica nè rifiuti abbandonati, niente fuochi, niente contaminazioni… solo grande attenzione per l’habitat naturale e per ci vive…
Rispetto.
Il regolamento della raccolta funghi nell’ambito del parco dei Nebrodi.
Art.1
(Finalità)
Il presente regolamento detta norme per la disciplina della raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio dei Parco dei Nebrodi.
Art.2
(Raccolta dei funghi)
La  raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio del Parco dei Nebrodi può essere esercitata, dall’alba al tramonto, solamente per le specie commestibili e per una quantità massima giornaliera non superiore a tre chilogrammi per persona, salvo che tale limite sia superato da un unico esemplare o esemplari con crescenti non separabili.
Art. 3
(Deroghe per i proprietari ed i residenti)
La limitazione, di cui al precedente articolo 2, non è posta:
a) al proprietario o a chi abbia un legittimo titolo di possesso o di godimento del fondo;
b) ai residenti nei Comuni compresi nel Parco dei Nebrodi, per i quali la raccolta dei funghi costituisce fonte di lavoro stagionale o di sussistenza, da dichiarare mediante autocertificazione a norma di legge.
I proprietari dei boschi o dei terreni o coloro che ne hanno la disponibilità, possono riservarsi il diritto di raccolta su tali fondi, purché manifestino tale volontà con l’apposizione di tabelle.
Art.4
(Autorizzazione  alla raccolta)
La raccolta dei funghi epigei, nel territorio del Parco, è consentita nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento, ai soggetti maggiori di anni 14, muniti di apposito tesserino o permesso rilasciato dall’Ente Parco, secondo le seguenti modalità:
1) residenti nei Comuni del Parco e proprietari di case o terreni compresi all’interno dell’attuale perimetro del Parco: tesserino gratuito
2) altri:
a. permesso giornaliero al costo di Euro 5,00
b. permesso valevole per sette giornate Euro 25,00
c. tesserino valevole per l’anno solare Euro 40,00
Eventuali variazioni alle tariffe di cui al comma precedente vengono demandate dall’Ente Parco al Comitato esecutivo che procede con propria deliberazione.
3) Il tesserino gratuito e quello valevole per l’anno solare viene rilasciato dagli Uffici dell’Ente Parco, dai Centri Visite, dai Comuni e dalle altre strutture indicate dall’Ente Parco stesso.
4) Il tesserino gratuito viene rilasciato previa presentazione di valido documento di riconoscimento dal quale risulti la residenza in uno dei Comuni del parco, o previa dichiarazione, ai sensi della vigente normativa, da parte del richiedente di possedere case o terreni compresi all’interno dell’attuale perimetro del parco. Il permesso ha validità fino alla sussistenza dei requisiti richiesti.
5) Il tesserino valevole per l’anno solare viene rilasciato immediatamente ai soggetti che, muniti di valido documento di riconoscimento, presentino apposita richiesta corredata dall’attestazione dell’avvenuto pagamento sul c/c postale 12852984 intestato all’Ente Parco dei Nebrodi, servizio tesoreria; sul retro del bollettino dovrà essere indicale la causale del versamento “Tessera annuale raccolta funghi”. Il permesso annuale ha validità dal 01 gennaio al 31 dicembre dell’anno in cui viene rilasciato.
6) Il tesserino valevole per l’anno solare può anche essere richiesto via posta, allegando alla domanda indirizzata all’Ente Parco, copia di un documento di riconoscimento, allegando altresì l’attestazione dell’avvenuto versamento sul c/c postale 12852984 intestato all’Ente Parco, della somma dovuta.
7) Coloro i quali siano già in possesso del tesserino rilasciato dall’Ente Parco devono provvedere solamente al rinnovo annuale versando sul c/c postale 12852984, intestato all’Ente Parco, la somma dovuta.
8) Il permesso giornaliero ed il permesso valevole per sette giornate sono la ricevuta del versamento della somma dovuta, sul c/c postale 12852984 intestato all’Ente Parco, annotando nello spazio della causale il giorno o i giorni in cui si effettua la ricerca e la raccolta dei funghi epigei spontanei. L’annotazione deve essere eseguita prima dell’inizio della ricerca e della raccolta pena la mancata validità del permesso stesso e la conseguente sanzione.
9) Il rilascio dell’autorizzazione è individuale e pertanto non sono ammesse richieste cumulative.
10) Ai minori di 14 anni è consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita del tesserino o permesso dell’Ente Parco. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.
11) Il tesserino che autorizza la ricerca e la raccolta dei funghi epigei all’interno del Parco è valido solo se accompagnato da un documento di riconoscimento e dall’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’importo, se dovuto.
12) Il permesso giornaliero o valevole per sette giornate che autorizza la ricerca e la raccolta dei funghi epigei all’interno del Parco è valido solo se accompagnato da un documento di riconoscimento.
Art. 5
(Raccolta per scopi didattici o scientifici)
In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico e per comprovati motivi di interesse scientifico, l’Ente Parco può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta di due esemplari per persona, di ciascuna specie di funghi anche non commestibili e, comunque, entro i limiti che verranno stabiliti nell’autorizzazione dell’Ente parco.
L’autorizzazione di cui al precedente comma può essere concessa esclusivamente su richiesta di Enti ed Istituzioni pubbliche o di Associazioni riconosciute, per finalità didattiche e di ricerca scientifica.
Nella richiesta di autorizzazione dovrà essere specificato lo scopo della raccolta e i dati relativi alle persone abilitate alla raccolta.
I risultati delle ricerche, anche se non pubblicati, devono essere trasmessi all’Ente Parco dei Nebrodi.
L’autorizzazione di cui sopra ha validità per un periodo non superiore ad un anno ed è rinnovabile. La stessa può essere revocata dall’Ente Parco per eventuali irregolarità commesse.
Art.6
(Raccolta in gruppi)
Qualora  la raccolta venga effettuata da comitive con un numero di persone maggiore di quattro, è consentita una quantità giornaliera di funghi non superiore a Kg. 2 (due) per persona.
Art.7
(Procedura di autorizzazione)
L’autorizzazione,  di cui al precedente articolo tre, è concessa su richiesta dell’interessato; il richiedente nella domanda deve specificare le generalità anagrafiche, la residenza, il titolo di possesso dei terreni e la località, il Comune e i dati catastali dei terreni medesimi. Alla domanda dovranno allegarsi:
a) certificato di residenza;
b) copia certificati catastali;
c) planimetria catastale dei terreni interessati;
d) corografia, in scala 1:25.000;
e) titolo di possesso.
I documenti di cui ai punti a), b) ed e) possono essere sostituiti con apposita autocertificazione resa ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n°443 e del D.P.R. 28.12.2000, n°445.
L’autorizzazione non può essere rilasciata e deve essere eventualmente revocata:
1. a coloro che si siano resi responsabili di infrazione e violazione ai danni dell’ambiente naturale, secondo la normativa del parco e le leggi vigenti in materia ambientale;
2. a coloro che si siano resi responsabili di infrazioni e violazioni delle norme del presente regolamento.
Art.8
(Divieti)
La raccolta  dei funghi epigei è vietata nei seguenti casi:
a) nelle aree di nuovo rimboschimento, prima che siano trascorsi dieci anni dalla messa a dimora delle piante;
b) nelle aree percorse da incendio, prima che siano trascorsi cinque anni dal verificarsi dell’incendio;
c) ai minori di anni quattordici non accompagnati da persone adulte.
In tutto il territorio del Parco, è proibita la raccolta dell’Amanita caesarea (Ovolo buono) allo stadio di ovulo chiuso.
E’ vietato effettuare la raccolta dei funghi con l’ausilio di lampade o altri mezzi di illuminazione, distruggere, calpestare o danneggiare funghi anche di specie non commestibili.
L’Ente parco, su parere del C.T.S., può limitare ulteriormente o vietare la raccolta dei funghi in quelle zone in cui possono manifestarsi, nell’ecosistema forestale, profonde modificazioni dei fattori biotici o abiotici, che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.
L’Ente parco può, inoltre, vietare, per congrui periodi, la raccolta di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico.
Art.9
(Modalità di raccolta)
Nella  raccolta dei funghi epigei è vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l’apparato radicale della vegetazione.
La raccolta deve avvenire, con tagli di recisione a raso o con torsione, di esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie.
Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie. E’ fatto obbligo ai raccoglitori di richiudere, premendo, l’eventuale cavità lasciata dal fungo raccolto e di pulire sul posto la parte terminale del fungo.
E’ vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore (panieri o cesti di vimini o similari). E’ vietato in ogni caso l’uso di contenitori di plastica.
Nella fungaia si devono lasciare uno o due funghi, magari tra i più vecchi, affinché non venga annullata totalmente la capacità riproduttiva.
Art.10
(Iniziative dell’Ente Parco)
Sarà compito dell’Ente Parco promuovere idonee iniziative al fine di consentire una maggiore conoscenza delle specie fungine del territorio del parco.
Art.11
(Vigilanza e sanzioni)
Le funzioni di vigilanza sull’applicazione del presente Regolamento sono esercitate dagli organi vigilanza dell’Ente Parco, dal Corpo Forestale regionale e dagli altri Organi di polizia.
Le persone che nella raccolta dei funghi non osservino le norme contenute nel presente regolamento, sono soggette oltre alla confisca dei funghi raccolti, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, per ciascuna infrazione commessa, così come di seguito specificato.
a) Coloro i quali esercitino la ricerca e la raccolta all’interno del Parco dei Nebrodi senza il tesserino o il permesso, o violino le norme contenute nell’articolo 4 (autorizzazione alla raccolta) e nell’art. 6 (Raccolta in gruppi) del presente Regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 40,00 a Euro 240,00.
b) Coloro i quali esercitino la ricerca e la raccolta all’interno del Parco dei Nebrodi in violazione all’articolo 8 (Divieti) e all’articolo 9 (Modalità di Raccolta) del presente Regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 50,00 a Euro 300,00.
c) Per coloro che esercitano la raccolta ai fini della commercializzazione la sanzione di cui al comma precedente è raddoppiata.
I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati dall’Ente Parco dei Nebrodi.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, relativamente alle violazioni dei divieti o dei vincoli, si applicano le procedure e le sanzioni dell’art.23 della legge regionale 6 maggio 1981, n°98 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.12
(Efficacia)
Il presente regolamento si applica a tutto il territorio del Parco dei Nebrodi.
E’ compito dell’Ente Parco assicurare al presente regolamento la più ampia divulgazione, tramite le forme e le modalità che saranno ritenute le più opportune.
Fonte www.parcodeinebrodi.it
LEGGE 1 febbraio 2006, n. 3. Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei.
REGIONE SICILIANA  L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA  la seguente legge:
Art. 1.
Finalità
1. La presente legge disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, al fine di salvaguardare l’ambiente, la salute pubblica e di promuovere, nel rispetto della  conservazione del patrimonio naturale, l’incremento dei fattori produttivi e dell’economia locale.
2.
Con riferimento alla commercializzazione, ai controlli e alla disciplina sanitaria si applicano, in quanto compatibili, le norme della vigente normativa regionale e della legge 23 agosto 1993, n. 352, e del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376.
Art. 2.
Raccolta e autorizzazioni
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso del tesserino nominativo regionale. Il tesserino abilita alla raccolta su tutto il territorio della Regione ed è rilasciato, su istanza degli interessati, dal Comune di residenza dei medesimi, nelle seguenti ipotesi:
a) tesserino amatoriale, consente al titolare di raccogliere sino a quattro chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo fissato in euro 30,00 annuali;
b) tesserino professionale, rilasciato a coloro che effettuano la raccolta al fine di integrare il proprio reddito, consente al titolare di raccogliere sino a dodici chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo fissato in euro 100,00 annuali;
c) tesserino per la raccolta ai fini scientifici, rilasciato, a soggetti pubblici e privati, per la raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di studio, ricerca o per la realizzazione di iniziative aventi carattere scientifico, nelle quantità strettamente necessarie per dette finalità, ha un costo fissato in euro 30,00 annuali.
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste emana direttive per la fissazione di modalità e criteri di rilascio del tesserino da parte dei comuni.
3. Il tesserino va rinnovato ogni cinque anni ed il relativo costo è adeguato ogni cinque anni con provvedimento dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione legislativa competente dell’Assemblea regionale siciliana.
4. I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona maggiorenne in possesso di tesserino.
I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo di raccolta giornaliera consentito.
5. Il rilascio dei tesserini di cui al comma 1, lettere a) e b), è subordinato alla frequenza e al superamento di appositi corsi di formazione, della durata minima di quindici ore, di cui almeno un terzo costituito da lezioni pratiche, tenuti o diretti con l’ausilio di un micologo e promossi o organizzati dalle Province, dai Comuni, dalle associazioni micologiche, dalle associazioni naturalistiche aventi rilevanza nazionale o regionale o ambientaliste riconosciute senza fine di lucro  e costituite con atto pubblico, aventi sede o operanti nel territorio regionale.
I corsi sono articolati sulla base di indirizzi stabiliti dall’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, che vigila  sulla loro regolarità e sul rispetto delle disposizioni del presente comma.
Art. 3.
Proprietari e conduttori di fondi
1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo chiuso non sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 2, comma 1, limitatamente alla raccolta di funghi nei fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.
2. Ai fini di una maggiore sicurezza, i proprietari dei terreni che vogliono vietare la raccolta dei funghi nel proprio fondo sono tenuti ad apporre cartelli informativi lungo tutto il perimetro, a distanza non superiore a venti metri l’uno dall’altro.
Art. 4.
Modalità di raccolta
1. La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne.
2. E’ autorizzata la raccolta nei limiti quantitativi stabiliti all’articolo 2, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi che superi tale peso.
3. Gli esemplari devono essere raccolti in modo tale da conservare le caratteristiche morfologiche per consentire la sicura determinazione della specie e puliti sommariamente nel luogo di raccolta.
4. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori areati realizzati preferibilmente con fibre naturali intrecciate onde consentire la diffusione delle spore.
5. E’ vietata la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita quando l’ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne permette l’identificazione.
6. E’ vietato raccogliere e commercializzare funghi per i generi, le specie e con diametro inferiore a quanto stabilito in apposito decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, sentite le associazioni micologiche maggiormente rappresentative, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
7. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l’apparato radicale superficiale della vegetazione. E’ vietata inoltre la raccolta e l’asportazione anche a fini di commercio della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando l’obbligo dell’integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.
8. E’ vietato il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
Art. 5.
Divieti
1. In tutto il territorio regionale non è consentita la istituzione di riserve a pagamento per la raccolta
dei funghi epigei spontanei.
2. La raccolta dei funghi epigei è vietata in aree specificamente interdette per motivi silvocolturali o in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico individuate dall’Assessorato regionale  dell’agricoltura e delle foreste, sentiti gli enti di gestione dei parchi eventualmente competenti.
3. E’ vietato raccogliere funghi ed altri prodotti del sottobosco nelle aree recuperate da discariche e nelle zone industriali.
4. La raccolta di funghi epigei spontanei all’interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.
Art. 6.
Sospensioni temporanee
1. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, su proposta delle Province interessate, sentito il parere dell’Università degli studi avente sede nel territorio, può sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o di alcune specie di funghi nelle zone in cui la raccolta intensiva o specifici e particolari fattori ambientali hanno prodotto un progressivo impoverimento del bosco, con conseguente pericolo di estinzione per alcune specie fungine.
Art. 7.
Iniziative scientifiche
1. In occasione di mostre, seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, le Province, per comprovati motivi di interesse scientifico o didattico, possono rilasciare, a titolo gratuito, ad associazioni micologiche, ad aziende unità sanitarie locali, ad istituti scolastici e ad organismi scientifici, speciali autorizzazioni per la raccolta dei funghi, limitatamente alla durata delle predette iniziative.
Art. 8.
Autorizzazione ai non residenti in Sicilia
1. I non residenti in Sicilia sono autorizzati alla raccolta di funghi dal Comune competente per territorio.
2. L’autorizzazione ha validità annuale, un costo di euro 30,00 e consente al titolare di raccogliere sino a quattro chilogrammi di funghi al giorno.
Art. 9.
Divulgazione e contributi
1. Nei limiti della quota di spettanza regionale delle entrate, di cui all’articolo 14, derivante dalla presente legge, l’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, nell’ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell’ambiente, promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina, del bosco e dell’ambiente, anche concedendo contributi ad enti o associazioni per la programmazione e la realizzazione di mostre e iniziative pubbliche volte alla valorizzazione e alla divulgazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei, dei prodotti del sottobosco, alla tutela e alla cura del bosco e dell’ambiente.
2. I contributi sono assegnati agli enti e alle associazioni in base alla rilevanza delle manifestazioni e delle iniziative promosse e organizzate, anche in ragione del numero degli iscritti.
Art. 10.
Vigilanza
1. La vigilanza sull’applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata, nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni di sorveglianza, dal Corpo forestale della Regione siciliana, dagli organi di polizia locale, dalle guardie addette ai parchi e dalle guardie venatorie.
2. Nelle aree protette la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione delle predette aree.
Art. 11.
Sanzioni amministrative 1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, in caso di
violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni, irrogate con
provvedimenti dell’Ispettore ripartimentale per le foreste competente per territorio:
a) violazione dell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) e dell’articolo 2, comma 4, da euro 50,00 a euro 150,00. In caso di recidiva per le medesime violazioni, la sanzione è fissata da euro 100,00 a euro 300,00;
b) violazione dell’articolo 4, comma 1, da euro 50,00 a euro 100,00;
c) violazione dell’articolo 4, comma 2, da euro 25,00 a euro 35,00 fino a due chili oltre la quantità
consentita; per ogni chilo in più la sanzione è maggiorata di euro 5,00;
d) violazione dell’articolo 4, comma 3, da euro 15,00 a euro 30,00;
e) violazione dell’articolo 4, comma 4, da euro 25,00 a euro 50,00;
f) violazione dell’articolo 4, comma 5, da euro 25,00 a euro 50,00;
g) violazione dell’articolo 4, comma 6, da euro 25,00 a euro 50,00. La sanzione è maggiorata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque;
h) violazione dell’articolo 4, comma 7, da euro 150,00 a euro 450,00;
i) violazione dell’articolo 4, comma 8, da euro 25,00 a euro 50,00;
j) violazione dell’articolo 5, comma 1, da euro 500,00 a euro 2.500,00;
k) violazione dell’articolo 5, commi 2 e 4, da euro 100,00 a euro 300,00;
l) violazione dell’articolo 5, comma 3, da euro 25,00 a euro 50,00;
m) violazione dell’articolo 6 da euro 100,00 a euro 300,00;
n) violazione dell’articolo 8 da euro 50,00 a euro 150,00. In caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata da euro 100,00 a euro 300,00.
2. Le violazioni di cui al comma 1 comportano, inoltre, la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti nonché la sospensione del tesserino regionale per sei mesi ovvero la revoca dell’autorizzazione. In caso di violazione dell’articolo 4, comma 6, la confisca è limitata ai funghi raccolti aventi dimensione inferiore alla misura prescritta. I funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito dall’ispettorato micologico dell’azienda unità sanitaria locale competente per territorio, sono consegnati ad enti o istituti di beneficenza. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura della azienda unità sanitaria locale che ha eseguito il controllo.
Art. 12.
Disposizioni transitorie
1. Entro sessanta giorni dall’emanazione delle disposizioni attuative della presente legge, gli enti di gestione dei parchi adeguano le disposizioni dei regolamenti relative alla raccolta dei funghi epigei spontanei.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, cessano di avere efficacia le disposizioni dei predetti regolamenti incompatibili con la presente legge.
Art. 13.
Ripartizione delle entrate
1. Le entrate derivanti dagli articoli 2 e 11 della presente legge sono destinate per il 50 per cento ai Comuni, per il 30 per cento alla Regione e per il 20 per cento alle Province.
Art. 14.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 1 febbraio 2006.

 

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