Con una nota inviata al Sindaco, all Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio, ma anche alla Rsu e a tutti i dipendenti del Comune oricense, l’organizzazione sindacale, prima di aprire un qualsivoglia confronto invita l’Ente a REVOCARE la delibera n 138/2015, in quanto vengono disattese, oltre che la normativa, le relazioni sindacali tutt’ora vigente in materia di informazione preventiva, consultazione, concertazione e contrattazione che, se non rispettate, potrebbero dar luogo a dichiarazioni di antisindacalità da parte del Giudice del Lavoro.
Il testo integrale della lunga nota.
La scrivente Organizzazione Sindacale apprende dalla consultazione dell’albo pretorio online che è stata adottata la delibera di G.C. 138 del 28.7.2015 avente a ad oggetto “Atto di indirizzo ai Responsabili di Settore 1° – 2° e 3° per organizzazione servizi istituzionali” con la quale, tra l’altro, viene deliberato:
“1) di procedere all’annullamento di tutti gli atti di prepensionamento e avviare la procedura di mobilità del personale come da delibera di Giunta n. 123 del 17 luglio 2015 ai sensi dell’art. 33 del D. L.vo n. 165/2001 s.m.i. e secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 4 del 28 aprile 2014 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;
2) Rideterminare la pianta organica con soppressione di tutti i posti in eccedenza rispetto ai parametri del D.M. 24/7/2014, come da deliberazione n. 123 del 17 luglio 2015;”
TUTTI TENTATIVI DI RIPROPORRE IL RIEQUILIBRIO DI BILANCIO, SAPENDO CHE della Sezione della Corte dei Conti giusta delibera n. Deliberazione n.201/2015/PRSP, HA BOCCIATO IL PIANO PER IL MANCATO RISPETTO DEGLI ART. 243 E SEGUNTI DEL T.U. 267/2000
Nel merito è opportuno rammentare che nei pochi incontri tenutisi sugli atti oggi tutti revocati, è stato sempre ribadito che l’Amministrazione Comunale prima di procedere a qualsivoglia ipotesi di prepensionamento e/o mobilità del personale doveva esperire ogni altro tentativo di risanamento come previsto dal TU 267/2000 ed in particolare dall’art. 243bis, coommi 6,7,8 che testualmente recita:
Tutte fasi propedeutiche ad eventuale rideterminazione della dotazione organica, peraltro necessaria solo nel caso di ricorso al fondo di rotazione, come previsto al punto g) dell’art. 243bis;
E’ superfluo rammentare che l’Ente ha rinunciato all’adesione al fono di rotazione ed ha avuto anche bocciato il piano di riequilibrio da parte della Sezione della Corte dei Conti giusta delibera n. Deliberazione n.201/2015/PRSP, che peraltro tratta marginalmente la questione legata al personale e alla rideterminazione della dotazione organica.
E’ opportuno rimandare, altresì, alla delibera della Sezione della Corte dei Conti che non ha approvato il piano di riequilibrio per le “gravi irregolarità contabili rilevate, che non avevano ricevuto sufficiente giustificazione da parte dell’Ente, erano relative a:
La stessa Corte con deliberazione n. 423/2013/PRSP sul rendiconto 2011, rilevava il permanere della maggior parte delle sopra elencate criticità, con particolare riguardo a: “
Tutte criticità riguardanti Equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale, mancata capacità di riscossione, gestione dei residui, Debiti fuori bilancio ed altre passività, Analisi sulle modalità di gestione dei servizi per conto di terzi, Indebitamento e strumenti di finanza derivata, Tributi locali e tariffe dei servizi a domanda individuale, Organismi partecipati (ATO, TIA ecc.), Debiti di funzionamento, Misure di riequilibrio relative alle entrate ed alle spese, Analisi dell’incremento delle entrate correnti; anche per la spesa relativa al personale, ma nel merito la Corte evidenzia che la spesa del personale al 2012 risulta pari al 62,13% (€ 3.350.262,14), considerando il personale in servizio nella sua interezza (75 di ruolo, 18 + 23 + 20 personale precario) e che pertanto il ricalcolo della spesa e l’eventuale riconduzione della spesa al 50%, di cui all’art.1 comma 557 della legge n. 296 del 2006 deve tener conto, preventivamente, di quella parte di spesa per il personale precario che, pur se spesa del personale, resta a carico del bilancio regionale.
In merito alla spesa di personale è utile rimandare al DL 90/2014, convertito in legge 114/2014 che di fatto ha abrogato l’art. 76, comma 7, del decreto legge n. 112/2008 e quindi il limite del 50% della spesa del personale rispetto alle spese correnti e prevedendo che “ai fini della determinazione della spesa per il personale, in applicazione dell’art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, a decorrere dall’anno 2014 gli Enti locali assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (triennio 2011-2013).
Bisogna ricordare, infine, che il rispetto del rapporto abitanti/dipendenti è da tenere in considerazione solo nel caso in cui il Comune dichiara il dissesto finanziario che ad oggi non è avvenuta e che, a giudizio della scrivente, potrebbe non essere necessario se l’Ente procede ad attivare tutte quelle misure previste dal citato art 243 bis;
E’ opportuno evidenziare che la stessa circolare 4/2014 al punto 4) e 5) impone che, prima dell’eventuale dichiarazione di eccedenza è necessario procedere alla rideterminazione della dotazione organica e quindi della dichiarazione di eccedenza, bisogna procedere alla revisione del fabbisogno del personale demandando alla sola componente dirigenziale il compito di proporre ed elaborare il documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale individuando il fabbisogno dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti facendo carico all’amministrazione di dare informazione alle organizzazioni sindacali e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l’individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità come previsto dall’art.33 del D. Lgs 165/2001 ma, comunque, preceduto da una verifica per una possibile ricollocazione totale o parziale del personale in soprannumero o in eccedenza nell’ambito della stessa amministrazione anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro;
Solo dopo aver esperito quanto previsto dal TU 267/200 artt. 243 e seguenti e dall’art. 33 del D. Lgs 165/2001 si può procedere ad eventuale dichiarazione di esubero del personale con collocamento in disponibilità (cassa integrazione) ove il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all’80% dello stipendio (700/800 euro al mese) e dell’indennità integrativa speciale, per la durata massima di 24 mesi, alla scadenza dei quali interviene l’estinzione del rapporto di lavoro.
Pertanto le determinazioni dell’Ente di cui alla delibera 138/2015, che di fatto supera e revoca la delibera n. 123/2015, relativamente alla previsione di messa in mobilità del personale appaiono non corrette ed artificiose, sapendo che trattasi di materie tutte rientranti nelle prerogative sindacali tutt’ora vigenti.
Per le superiori motivazioni la richiesta di concertazione da parte della Cisl Fp oggi appare superata da tali nuove determinazioni e quindi inefficace anche ai fini della convocazione del 30 p.v. .
Pertanto, prima di aprire un qualsivolgia confronto si invita l’Ente a REVOCARE la delibera n 138/2015, in quanto vengono disattese, oltre che la normativa, le relazioni sindacali tutt’ora vigente in materia di informazione preventiva, consultazione, concertazione e contrattazione che, se non rispettate, potrebbero dar luogo a dichiarazioni di antisindacalità da parte del Giudice del Lavoro.
Si chiede riscontro della presente entro i termini di legge.
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