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BROLO – “Darsi le regole per un cambio di rotta”

 

“Darsi le regole per un cambio di rotta”.

Dopo il consiglio comunale di ieri sera a Brolo sei nuovi regolamenti per dare ordine, regola e certezze all’utenza in tema di servizi, contributi e gestione di spazi e sale. Tra questi anche la possibilità di rateizzazione dei tributi comunali, ovviamente anche quelli arretrati, purchè non già a ruolo nelle cartelle esattoriali.

Soddisfatto il vicesindaco Gaetano Scaffidi, assessore ai tributi, soprattutto per quest’ultimo regolamento che permetterà a tutta l’utenza, se lo vorrà, di farsi scaglionare in rate mensili il complessivo debito che ha con il comune di Brolo in relazione ai tributi,

Un regolamento dice l’assessore – trasparente, chiaro, che non ammette discriminazioni. Il cittadino potrà accedere alla possibilità di rateizzare il debito, pensato per le famiglie meno agite, per evitare esagerate pressioni fiscali in un sol colpo. E’ un esempio di amministrazione sociale”.

Poi continuando Gaetano Scaffidi sottolinea che “con il voto contrario dell’opposizione, ieri sera in aula, su questo punto, si è evidenziata il distacco tra il paese reale e quello virtuale, quello dove vivono i componenti del gruppo “per Brolo” buobi solo ad ergersi a paladini della gente nei dibattiti pubblici e su facebook ma distanti dalla realtà e dai bisogni dei cittadini. Votar contro è stato un votar contro ai bisogni delle gente, ed è bene che questo i brolesi lo sappiano”.

Ed ancora aggiunge.

Nelle prossime sedute il consiglio comunale affronterà e voterà altri regolamenti, tra questi anche quello che sancisce l’erogazione dei contributi alle società sportivi, ai gruppi sociali, alle associazioni. Un altro punto importante per la trasparenza, per evitare che accada quello che è successo in passato e che tutti sappiamo bene.

Tra i regolamenti votati ieri sera, oltre quello già detto per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria da ricordare quello per l’utilizzo di impianti di videosorveglianza; per l’utilizzo dei locali e delle attrezzature della sala multimediale; per le riprese audio e video del Consiglio Comunale e per l’utilizzo del Palatenda di Piazza Annunziatella da parte di Associazioni, gruppi e cittadini;

IL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA

In vigore dal 09.12.2014 – Approvato con delibera Consiliare n.36 del 09.12.2014

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA

Indice

  1. Oggetto del Regolamento
  2. Requisiti oggettivi e soggettivi e definizione di temporaneità
  3. Criteri di concessione delle rateizzazioni di pagamento e decadenza del beneficio concesso
  4. Modalità di rateizzazione
  5. Domanda di concessione
  6. Procedimento
  7. Provvedimento di concessione o diniego
  8. Disposizioni finali ed entrata in vigore

 

 

REGOLAMENTO PER  LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI   AI DEBITI  DI NATURA TRIBUTARIA

 

ART.  1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

l.  Il   presente   Regolamento  disciplina  il   procedimento   per    la   concessione eccezionale di  dilazioni e/ o  rateizzazioni di  pagamento applicabili ai  debiti   di natura tributaria ed extratributaria in genere   e   fissa  i   criteri  generali  per   la   definizione  dei   casi    concreti, in ottemperanza        ai   principi  di   equità,   imparzialità   e   trasparenza    dell’azione amministrativa , nei seguenti casi:

– siano essi derivanti da avvisi di accertamento e/o da iscrizione in ruoli  ordinari con specifica esclusione dei tributi iscritti nei ruoli coattivi.

– siano essi  relativi a più annualità o ne comprendano una sola ;                   ,

– sia  nel  caso  che  il pagamento avvenga  ordinariamente in  unica rata sia  che avvenga in  più          rate .

ART.  2-  REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA’

l. Si  definisce situazione  di   obiettiva  difficoltà   tutto  ciò   che   comporta una diminuzione considerevole del  reddito e  può   trovare causa  in  un   momento di congiuntura  economica generale negativa, nella  difficoltà  di mercato in  cui  versa la singola impresa, in situazioni di disagio  personale e familiare meglio specificate al comma seguente.

2. Si considerano cause soggettive  ostative:

a) lo  stato  di   salute  proprio   o  dei   propri   familiari  ovvero   qualunque altra

condizione personale documentabile che impedisca di svolgere  la normale attività lavorativa;.

b) qualunque  altra condizione economica sfavorevole, anch’essa documentabile, che  non  consenta l’assolvimento del debito  tributario di cui al precedente art.  l.

ART.  3 – CRITERI  DI CONCESIONE DELLE RATEIZZAZIONI  DI PAGAMENTO E DECADENZA  DAL BENEFICIO CONCESSO

l. Per i debiti  di natura tributaria possono essere concesse, su  richiesta motivata del  contribuente in comprovate difficoltà  di  ordine  economico  e  prima  dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti.

2.  Non  possono godere  dei  suddetti  benefici coloro  che  siano   morosi rispetto a precedenti rateazioni;

3.  E’ possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti

attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso

le soglie d’importo di cui al comma 1 all’art.4 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti

i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun

tributo, distinte domande di rateizzazione.

4.  Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate anche non

consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima.

Pertanto, l’intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può

più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata

prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la

possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva

5.  Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

6.  La rateizzazione non può essere accordata quando l’importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 150,00;

ART. 4- MODALITA’ DI RATEIZZAZIONE 

La rateizzazione del  debito  sarà effettuata in  un  numero di  rate   dipendenti dalla entità della somma dovuta, da calcolarsi con riferimento all’importo richiesto (quota capitale) otre agli interessi legali fissati annualmente dal Decreto del  MEF.

I parametri della rateizzazione sono variabili a scaglioni così come rappresentato:

– Da € 150,00 fino a € 599,99 : fino ad un massimo di 5 rate  mensili

– da  € 600,00 a € 1.999,99 : fino ad un  massimo di 8 rate  mensili

-da €.2.000,00 a €. 4.999,00: fino ad un massimo di 12 rate mensili

-da € 5.000,00 a € 14.999,99 : fino ad un  massimo di 18 rate  mensili

-da € 15.000,00 a € 49.999,99 : fino ad un  massimo di 24 rate  mensili

– da  € 50.000,00 a € 149.999,99 : fino ad un  massimo di 36 rate  mensili

-oltre € 150.000,00 :  fino ad un massimo di 48 rate  mensili

2. Le  rateizzazioni di  importi superiori a  €  10.000,00 o  superiori alle  12  rate

mensili sono subordinate alla  presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che  copra  l’importo totale  comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell’ultima rata.

3. La   garanzia  di  cui  al  precedente  comma   deve  prevedere espressamente  la

rinuncia  al   beneficio   della  preventiva escussione  del   debitore  principale,  la rinuncia  all’eccezione di  cui  all’art.    1957,   comma   2  del  codice   civile,  nonché l’operatività della  garanzia medesima entro quindici giorni,   a  semplice richiesta

scritta del Comune creditore

4. Le rate  mensili scadono l’ultimo  giorno  di ogni mese  e sono  di  uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo

5.  L’importo delle  singole  rate  è  arrotondato per  eccesso all’unità  di  euro   più vicina.

ART. 5–  DOMANDA DI CONCESSIONE

l. Il  contribuente che,  trovandosi in  comprovate  difficoltà di  ordine   economico, intende avvalersi della  possibilità di  rateazione di  cui  al  presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata  domanda all’Ufficio tributi di questo Ente.

2 .La domanda dovrà contenere:

a) l’indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;

b) l’esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito

tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);

c) la dettagliata motivazione  per la quale  si chiede la rateizzazione del debito.

3. Alla  stessa   dovrà   essere  allegata    dichiarazione   I.S.E.E.   (Indicatore  della

situazione economica equivalente)  relativa  all’ultimo anno d’imposta utile  e/o altra idonea documentazione e/o dichiarazione atta a consentire all’ufficio la valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione della rateizzazione .

4. Le  ditte   dovranno presentare  la  copia  dell’ultima dichiarazione dei  redditi  o bilancio  approvato.

5) La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del    Protocollo generale, oppure trasmessa tramite posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.

6. Al fine di agevolare gli utenti, l’ufficio preposto predispone apposita modulistica da mettere a disposizione degli utenti sia negli Uffici competenti sia nell’apposita sezione modulistica del sito istituzionale dell’Ente.

ART.  6 PROCEDIMENTO

1. L’istruttoria viene  compiuta dal  Funzionario incaricato che  è  responsabile del procedimento.

2. Nel corso  dell’istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e

della documentazione presentata.

3. Può   procedere  a   richiedere  al   contribuente  ulteriore  documentazione  ad

integrazione della  pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il

Funzionario stesso indicherà nell’atto  di richiesta.

4. La mancata esibizione da parte  del contribuente della documentazione richiesta

entro  il termine fissato  comporterà la decadenza dal diritto  al beneficio  della rateizzazione del debito.

5. L’esibizione di atti  contenenti dichiarazioni mendaci o false  sono puniti  ai sensi del codice penale  e delle leggi speciali  in materia.

ART. 7 -PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE  O DINIEGO

l. Entro quindici giorni  dal ricevimento  della domanda o della eventuale documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione  e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla  base dell’istruttoria compiuta.

2. Il provvedimento di concessione specificherà le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate  e l’ammontare degli interessi legali dovuti

3. Sia il provvedimento  di  concessione che,   eventualmente, il provvedimento di diniego   sono  comunicati all’interessato  mediante notificazione o  raccomandata con avviso  di ricevimento.

ART.  8 – Disposizioni finali ed ENTRATA IN VIGORE

Con l’emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme,

contenute in altri regolamenti comunali, in materia di rateizzazioni di pagamento di tributi.

Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti

disposizioni. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione pervenute da quella data.

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