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CAMERA COMMERCIO – Mediazione e conciliazione

La Camera di commercio di conciliazione dell’Ente camerale iscritta nell’elenco istituito presso l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico

Un nuovo riconoscimento per l’Ente camerale della città dello Stretto, la cui Camera di conciliazione è stata iscritta nell’elenco istituito presso l’Aeegsi (Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico) e potrà, dunque, gestire i tentativi obbligatori in materia di energia elettrica e gas.
«La Conciliazione è un valido strumento di giustizia alternativa per la definizione delle controversie in modo semplice e rapido – afferma il segretario generale, Alfio Pagliaro – che serve a deflazionare la materia giudiziaria. E, proprio per incentivare il ricorso a questo istituto, è stata introdotta l’obbligatorietà per diverse materie qualche anno fa con il “Decreto del Fare”. La Camera di commercio crede fortemente nell’efficacia della Mediazione e conciliazione: un concreto servizio e, quindi, un utile aiuto per le imprese e per la collettività».
Nel 2016, l’organismo di Conciliazione e mediazione della Camera di commercio di Messina, tra le prime a promuoverlo nel territorio, ha gestito 78 mediazioni e 84 conciliazioni, la maggior delle quali nelle materie obbligatorie inerenti diritti reali (19), contratti assicurativi, bancari e finanziari (15) e responsabilità medica (11). Inoltre, 14 su base volontaria e 15 demandate dal giudice.
La Camera di commercio ricorda, infine, che il Senato ha recentemente e definitivamente convertito in legge la cosiddetta “manovrina” (manovra correttiva da 3,4 miliardi). E, tra i provvedimenti approvati, spicca anche la norma che rende permanente la partecipazione al tentativo di mediazione in alcune materie civili e commerciali come condizione di procedibilità.
Per cui, chiunque intenda esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari è tenuto, assistito dal proprio avvocato, a esperire, in via preliminare, il procedimento di mediazione o di conciliazione.

Redazione Scomunicando.it

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