Carlo Cardaci – Dal Giudice del lavoro per il declassamento del suo ruolo al comune di Sinagra

Ora chiede i danni.

Il ridimensionamento delle aree dirigenziali operato dalla Giunta comunale di Sinagra con delibera del 15 gennaio del 2014 con cui veniva soppressa l’area Pubblica Istruzione e Turismo e accorpata a quella dei Lavori pubblici e il suo dirigente declassato, approda al Giudice del lavoro del Tribunale di Patti. 

In quell’occasione a fare le spese era stato il dirigente Carlo Cardaci che si vedeva spogliato dalle funzioni che da oltre trent’anni esercitava. Successivamente lo stesso veniva assegnato all’Area pianificazione urbanistica, edilizia privata e LL.PP. con compiti alle “attività promozionali turistiche, sportive e culturali, biblioteca”.

Al dire dello stesso, dal funzionario da cui dipende, non vengono date specifiche mansioni, sicché il suo compito si è ridotto solo nel dare in prestito libri e di consegnare tessere Wireless quando da trent’anni, in qualità di dipendente apicale, aveva provveduto egli stesso a dirigere tutte le attività dell’intera area della Pubblica istruzione, turismo sport e quant’altro connesso.

Il fatto del declassamento e il suo allontanamento dalle attività che prestava avrebbero determinato in lui uno stato psicologico che lo vedrebbe danneggiato nel fisico e nel morale. La cosa ha portato il dirigente Cardaci a rivolgersi al giudice perche si faccia giustizia di quanto patito. Per il suo declassamento nella carriera e per il danno economico subito ha chiesto un risarcimento di 50.000 euro mentre per il danno psicologico e biopsichico un risarcimento di 250.000 euro.

Col ricorso al giudice del lavoro Carlo Cardaci chiede: l’annullamento della delibera di GM n° 3/2014 perché non sono state consultate le OO.SS. e perché in contrasto con l’art. 19 della legge 165/2001 secondo cui la durata dell’incarico attribuito al Cardaci all’atto dell’insediamento della nuova amministrazione doveva durare 5 anni e quindi fino al 05/06/2015).

Inoltre, la stessa delibera è in contrasto con l’art. 9, comma 2 del DL 78/2010 poiché, sì, l’amministrazione aveva facoltà di non rinnovare l’incarico coperto, ma contemporaneamente, doveva affidargli un altro incarico . Ora la parola passa al giudice del lavoro. Domenico Orifici

Redazione Scomunicando.it

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