Attualita

“CASSAZIONANDO” – Diritto di Cronaca e di Critica, se ne parlerà presto a Brolo

LA DIFFAMAZIONE CHI ERA COSTEI. ACCONTO SUL PROSSIMO EVENTO FORMATIVO, QUELLO CHE SI SVOLGERA’ A BROLO E CHE TOCCHERA’ SICURAMENTE ANCHE L’ARGOMENTO DELLE QUERELE PER BLOCCARE LA STAMPA SOPRATUTTO DA PARTE DI SINDACI, POLITICI E AMMINISTRATORI.

Per il legittimo esercizio del diritto di cronaca, la giurisprudenza ha individuato tre condizioni:

a) la verità della notizia pubblicata;

b) l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza);

c) la correttezza formale nell’esposizione (c.d. continenza) (cfr., per es., Cass. 25 maggio 2000, n. 6877; Cass. 4 luglio 1997, n. 41; Cass. 5 maggio 1995, n. 54871).

La critica, proprio in quanto consiste nella manifestazione di un’opinione, non può che essere soggettiva e corrispondente al punto di vista di chi la esprime. Conseguentemente i giudizi critici non possono essere suscettibili di valutazioni che pretendano di ricondurli a verità oggettiva (cfr., per es., Cass. n. 659/1996; Cass. pen., n. 6493/1993; Cass. pen. n. 11211/1993; Cass. pen., n. 935/1999; Cass. pen. n. 3477/2000). Inoltre, il diritto di esprimere dissensi può comportare che la contrapposizione di idee si manifesti anche in modo aspro, in relazione a fatti compiuti o a giudizi espressi da altri (cfr. Cass. n. 54871/1995).

Peraltro, anche nella valutazione dell’esercizio del diritto di critica giornalistica, pur dovendosi riconoscere limiti più ampi rispetto a quelli fissati per il diritto di cronaca, deve ricercarsi un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con l’interesse a che non siano introdotte limitazioni alla formazione del pensiero costituzionalmente garantita.

Questo bilanciamento viene operato dalla giurisprudenza di legittimità prevedendo per il legittimo esercizio del diritto di critica, oltre alla sussistenza della rilevanza sociale dell’argomento, la correttezza di espressione (v. per es. Cass. pen. n. 6548/1998; Cass. pen. n. 935/1999; Cass. pen. n. 3477/2000), la quale impone che la critica si esprima in termini formalmente misurati, e in modo tale da non trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire sul piano morale la figura del soggetto criticato (Cass. n. 13685/2001; Cass. pen. n. 3477/2000).

La distinzione sopra fatta tra diritto di critica e diritto di cronaca è schematica, poiché nella pratica si verifica che la esposizione di fatti determinati (cronaca) sia resa insieme alle opinioni (critica) di chi la compie, in modo da costituire allo stesso tempo esercizio di cronaca e di critica.

Se ne parlerà presto a Brolo, in un incontro formativo per giornalisti, che rientra nel ciclo programmato di eventi formativi. A curarlo Enzo Caputo.

Redazione Scomunicando.it

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