I provvedimenti giurisdizionali della Consulta (sentenza 238/2009) e della Corte di Cassazione (sentenza n. 3756 del 09-03-2012), che riconoscono il diritto ai cittadini del rimborso dell’IVA indebitamente pagata sulle fatture emesse dall’ATO, non hanno prodotto – a tutt’oggi – alcun effetto concreto in quanto la società d’ambito ATO ME 1 S.p.a. non ha provveduto ad effettuare né rimborsi né compensazioni al riguardo.
L’amministrazione comunale, che ben conosce le oggettive difficoltà in cui versano i propri concittadini in un momento congiunturale sicuramente non favorevole, caratterizzato dalla persistente mancanza di opportunità di lavoro, ha formalmente sollecitato la detta società a quantificare l’ammontare complessivo dell’IVA corrisposta sin dal 2005 e conseguentemente provvedere alle relative compensazioni già nelle fatture dell’anno in corso.
Con l’iniziativa si intende evitare ulteriori ritardi nel rimborso di quanto dovuto agli utenti e ulteriori aggravi di spesa per procedure esecutive, peraltro, come nel caso di specie, tanto inutili quanto onerose.
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