Il TAR Sicilia ha accolto il ricorso presentato da Federbiologi Sicilia contro il decreto dell’Assessorato alla Salute che consentiva alle farmacie di erogare prestazioni sanitarie in locali esterni. Il Tribunale ha ritenuto tale disposizione priva di base normativa, annullando la nota del 14 maggio 2024. Secondo la sentenza, solo i test di autodiagnosi possono essere effettuati nelle farmacie; nessuna competenza dei laboratori di analisi è stata trasferita alle farmacie. La decisione rappresenta un’importante tutela per le prerogative professionali dei biologi e la corretta gestione del Servizio Sanitario Regionale.
il comunicato stampa
Il TAR Sicilia, ieri, 22 Aprile 2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da Federbiologi Sicilia (Sindacato Nazionale Biologi Liberi Professionisti), presieduto dal dott. Pietro Miraglia e numerosi Laboratori di Analisi, rappresentati e difesi dagli avvocati Nunziatina Starvaggi e Paolo Starvaggi
Il ricorso era contro il Ministero della Salute e Assessorato della Salute della Regione Siciliana Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, e nei confronti degli Ordini Provinciali dei Farmacisti siciliani e l’Unione Regionale dei Titolari di Farmacia – Federfarma Sicilia, nonché le AA.SS.PP. siciliane; per l’annullamento della nota prot. n. 22991 del 14.05.2025 dell’Assessorato della Salute, con cui l’Assessorato della Salute ha ritenuto “utile” fornire le linee di indirizzo relative all’utilizzo da parte delle farmacie di locali distaccati, al fine di agevolare le farmacie nel caratterizzarsi sempre più quali presidi sanitari di prossimità anche se ubicate in posizioni tali da non poter annettere locali adiacenti, nel rispetto delle norme generali di natura ordinamentale.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), Presidente Salvatore Veneziano, Consigliere Maria Cappellano e Consigliere Estensore Francesco Mulieri, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo ha accolto e per l’effetto ha annullato la nota n. 22991\2024 del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, nella parte in cui prevede che le farmacie possano erogare prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale nell’ambito di “locali esterni” del tutto “distaccati dalla farmacia”.
In buona sostanza il Tar ha confermato quanto già rilevato in sede cautelare in ordine al fatto che la scelta compiuta dall’amministrazione risulta priva di base normativa giacché nessuna norma statale vigente all’epoca di adozione della determinazione contestata (la n. 35052 del 24.07.2024) “legittima il farmacista ad erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN nell’ambito di locali siti in ambienti esterni e totalmente separati da quelli in cui risulta ubicata la sede farmaceutica”, precisando altresì che “Il richiamo alla bozza del c.d. “DDL semplificazioni 2024” costituisce pertanto un’anticipazione non consentita, e dunque illegittima, rispetto ad una normativa, allo stato, insussistente”.
Il TAR ha quindi confermato, per come chiesto da Federbiologi Sicilia
– “nessuna competenza specifica ed esclusiva dei laboratori di analisi e dei chimici è stata ad essi sottratta ed affidata alle farmacie”;
– le sole prestazioni che i pazienti possono effettuare all’interno delle farmacie sono “i test di autodiagnosi da tempo diffusi e in uso dalla popolazione”.
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