“Siamo soddisfatti per la decisione assunta dal TAR” dichiara l’assessore all’ambiente Daniele Ialacqua, “in quanto l’attuazione dell’ordinanza regionale avrebbe comportato per il comune di Messina , e quindi per i cittadini , un esborso fino a 2 miliori di euro ”. “La motivazione del ricorso, curato dall’avv. Arturo Merlo per conto del Comune di Messina, nasceva soprattutto dal fatto che, pur condividendo l’utilizzo della leva fiscale e quindi della politica degli incentivi e disincentivi al fine di incrementare la raccolta differenziata, tale provvedimento della Regione Sicilia scaricava solo sugli enti locali, e quindi sui cittadini, le responsabilità del contesto di emergenza ed incertezza che vive da anni la gestione dei rifiuti in Sicilia e che non ha messo i Comuni in condizione di programmare ed attuare politiche d’incremento della raccolta differenziata Basti pensare ai ritardi accumulati nell’attuazione della riforma regionale dei rifiuti del 2010, la mancata approvazione del piano rifiuti regionale, la mancata realizzazione degli impianti, i ritardi nei finanziamenti per la raccolta differenziata”.
L’ordinanza del TAR Sicilia del 20 novembre 2015, dunque, in merito al ricorso presentato dal Comune di Messina contro l’ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Siciliana 20/Rif del 14/07/2015, recante disposizioni per il “Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana, nelle more dell’attuazione del Piano Stralcio attuativo per il rientro in ordinario del ciclo integrato dei rifiuti” , nella parte in cui prevede un incremento “della misura del tributo speciale dovuto per il conferimento di rifiuti in discarica (c.d ecotassa) in funzione della percentuale di raccolta differenziata raggiunta dai comuni isolani nel corso dell’anno 2015”, “RITENUTO che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, la prima doglianza – con cui il Comune di Messina lamenta la violazione di legge, essendo demandato alla fonte normativa la possibilità di stabilire la misura del tributo speciale per cui è causa – non appare sprovvista di sufficiente fumus boni iuris; e CONSIDERATO che è altresì apprezzabile in questa sede anche il dedotto profilo del danno grave ed irreparabile atteso che al Comune di Messina, già in una situazione di pre-dissesto finanziario (secondo quanto dichiarato dal procuratore della parte), verrebbe applicato il maggior incremento previsto dall’art. 8 cit., stante il modesto livello di raccolta differenziata allo stato attuato, con inevitabile aumento dell’esposizione finanziaria; a) sospende l’impugnata Ordinanza 20/Rif del 14/7/2015, limitatamente alle previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 8; b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 10/11/2016, ore di rito”
Non solo sport, ma emozione pura e ricordo vivo. (altro…)
Il 4 settembre. E martedì 9 settembre, ore 18:00 ci sarà l'incontro con l'attivista dei…
Questo articolo è dedicato non ai tifosi da tastiera delle opposte fazioni mediorientali, ma a…
La memoria di Rita Atria continua a vivere e a trasformarsi in un faro di…
Formazione innovativa sulla spiaggia: l’ITET “Caruso” di Alcamo porta l’aula tra sabbia e…