L’Avv. Marchiona Cristaudo, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Sterrantino, ha proposto ricorso contro il Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Librizzi, e nei confronti del Consiglio comunale di Mazzarrà Sant’Andrea, del Presidente del Consiglio comunale, del Segretario comunale P.T. e dei Sig.ri Marinella Catania, Alessandro Bucolo, Filippo Alosi, Giovanni Baglione, Consiglieri comunali, non costituiti in giudizio, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19 giugno 2012 e dei relativi allegati, aventi ad oggetto la surroga dell’Avv. Cristaudo, consigliere dimissionario, e il subentro del consigliere primo dei non eletti; della deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 6 luglio 2012 e di ogni altro atto, ancorché non conosciuto, antecedente, successivo, connesso, collegato, presupposto e consequenziale.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Terza), visto il ricorso e i relativi allegati, visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Librizzi, vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, udito il relatore, dott. Maria Stella Boscarino, e uditi per le parti i difensori, nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2012, (con ord.za n. 884 del 20 settembre 2012): “ritenuto che l’intervenuta adozione da parte dell’Assessorato regionale del provvedimento di decadenza del Consiglio comunale (come da dichiarazione contenuta nel verbale dell’odierna camera di consiglio) determina il venir meno, allo stato, dell’interesse alla decisione della domanda cautelare, dal cui ipotetico accoglimento nessun vantaggio concreto potrebbe derivare in capo alla ricorrente; considerato, peraltro, che (anche a seguire la tesi della ricorrente) le contestuali dimissioni di sei consiglieri comportano comunque la decadenza ove, come nel caso specifico, gli stessi non possano essere sostituiti (avendo gli ultimi rimasti dei non eletti alla lista n. 1 dichiarato la propria indisponibilità alla surroga, come da nota all. 10 alla produzione del Comune, non specificamente contestata da parte ricorrente), ritenuto quindi di dover respingere la domanda di sospensione, disponendo però la compensazione delle spese della presente fase cautelare, in quanto definita sulla base di circostanze sopravvenute alla proposizione del ricorso”, ha respinto la domanda di sospensione.
“Provvedimento ineccepibile”, ha dichiarato il Sindaco, “adesso più che mai, a lavoro per il mio paese, l’unico interesse primario che ho”.
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