Cronaca

SENTENZE IN CASSAZIONE – Dichiarata la piena legittimità, per i tre medici specializzandi, del diritto alla remunerazione

La decisione adottata dalla Cassazione scaturisce da un contenzione avviato da tre medici nebroidei. Soddisfatto l’avvocato Mike  Bonomo  (nella foto) che ha curato il contenzioso per conto dei sanitari che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto a percepire la remunerazione per il periodo della  specializzazione.

Dopo quasi 20 anni di contenzioso

Dopo quasi 20 anni di contenzioso, innanzi al Tribunale di Messina ed alla Corte di Appello, in ultimo, la Corte di Cassazione, in data 17 novembre 2022, ha dichiarato la piena legittimità, per i tre medici specializzandi, del diritto alla remunerazione, nonché il conseguente risarcimento del danno per inadempienza dello Stato Italiano alla corretta adozione delle summenzionate direttive comunitarie.

L’avvocato Bonomo ha richiesto l’applicazione delle direttive Europee n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE (coordinate con la direttiva n. 93/16/CEE) che avevano introdotto, in favore dei medici iscritti ai corsi di specializzazione, tanto a tempo pieno quanto a tempo ridotto, il diritto ad una adeguata remunerazione in tutti gli Stati membri della Comunità Europea.

L’art. 16 della direttiva 82/76/CEE  – si legge in sentenza –  in particolare, ha indicato il 31 dicembre 1982 quale termine ultimo per l’adozione, da parte degli Stati membri, di tutte le misure necessarie per conformarsi alla direttiva medesima, in osservanza degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE (all’epoca vigente), il secondo dei quali, al comma 3, stabiliva che: “la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi“.

La lentezza della giustizia

Lo Stato italiano ha provveduto al suddetto recepimento con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, dunque con circa dieci anni di ritardo e solo in seguito alla condanna della Corte di Giustizia CE, pronunziata con sentenza del 7 luglio 1987, C-49/86, a conclusione di una procedura di infrazione. Il legislatore italiano, inoltre, con l’anzidetto D.Lgs. n. 257/1991 aveva – in contrasto con le direttive de quibus – limitato l’ambito di applicazione della normativa, prevedendo che la borsa di studio annuale di L. 21.500.000 fosse attribuita ai soli medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione a far data dall’anno accademico 1991/1992.

L’adeguamento del legislatore nazionale alla normativa comunitaria si è completato – sia pure in modo non del tutto corretto – con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, entrata in vigore il 27 ottobre 1999.

il caso che già fa scuola

Dopo quasi 20 anni di contenzioso, innanzi al Tribunale di Messina ed alla Corte di Appello, in ultimo, la Corte di Cassazione, in data 17 novembre 2022, ha dichiarato la piena legittimità, per i tre medici specializzandi, del diritto alla remunerazione, nonché il conseguente risarcimento del danno per inadempienza dello Stato Italiano alla corretta adozione delle summenzionate direttive comunitarie.

Importante il ruolo dell’avvocato Bonomo

In particolare, tale sentenza della Suprema Corte di Cassazione è innovativa, poiché ha riconosciuto il diritto al risarcimento anche a quei medici che hanno iniziato il corso di specializzazione prima dell’anno 1982, ossia prima della vigenza delle direttive comunitarie, ma lo hanno terminato negli anni successivi. Infatti, tale diritto prima di questa sentenza era stato disatteso, mentre la Terza Sezione civile della Cassazione, adeguandosi anche ad una pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 2018, dopo un orientamento giurisprudenziale contrario, ha accolto le richieste dei medici.

Redazione Scomunicando.it

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