{"id":329509,"date":"2024-02-15T09:09:57","date_gmt":"2024-02-15T08:09:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/?p=329509"},"modified":"2024-02-15T13:50:16","modified_gmt":"2024-02-15T12:50:16","slug":"laccoto-vs-genovese-sula-seggio-allars-ieri-la-guerra-dei-comunicati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/laccoto-vs-genovese-sula-seggio-allars-ieri-la-guerra-dei-comunicati\/","title":{"rendered":"LACCOTO VS GENOVESE &#8211; Sul seggio all&#8217;Ars ieri la &#8220;guerra&#8221; dei comunicati&#8221;"},"content":{"rendered":"<div>\n<p><a href=\"https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/laccoto-brolo-dic-2023.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-326461 alignleft\" src=\"https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/laccoto-brolo-dic-2023-200x300.jpg\" alt=\"\" width=\"200\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/laccoto-brolo-dic-2023-200x300.jpg 200w, https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/laccoto-brolo-dic-2023-768x1151.jpg 768w, https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/laccoto-brolo-dic-2023-683x1024.jpg 683w, https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/laccoto-brolo-dic-2023.jpg 854w\" sizes=\"auto, (max-width: 200px) 100vw, 200px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Da quello tranquillizzate e ottimistico di Laccoto, a quello &#8211; di verso opposto &#8211; di Luigi Genovese, Poi sul &#8220;fuoco&#8221; della politica entrano Mps, rilanciato dall&#8217;Ansa, German\u00e0 ed la stessa segreteria politica all&#8217;Ars della Lega.<\/p>\n<\/div>\n<p><!--more--><\/p>\n<div><\/div>\n<blockquote>\n<div><b>Eccoli per una &#8220;serena&#8221; lettura.<\/b><\/div>\n<\/blockquote>\n<div><\/div>\n<blockquote>\n<div><b>LACCOTO (LEGA) RESTA IN CARICA ALL\u2019ARS<\/b><\/div>\n<\/blockquote>\n<div>\n<div><\/div>\n<div>Il deputato regionale della Lega. Giuseppe Laccoto resta in carica all\u2019Assemblea regionale siciliana. Lo ha stabilito il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con ordinanza n. 113 del 14 febbraio 2024 con la quale ha smentito le non veritiere voci diffuse all\u2019indomani dell\u2019udiienza pubblica del 23 novembre 2023. Con la menzionata ordinanza, il CGA per la ha solo disposto un\u2019istruttoria accogliendo le istanze del deputato Laccoto disponendo che la prefettura dovr\u00e0 verificare sia quanto richiesto da Luigi Genovese, sia quanto richiesto dallo stesso Laccoto che ha pure impugnato incidentalmente la sentenza del Tar di Palermo rivendicando il riconoscimento di un numero di voti ancora maggiore, non meno di 130, di quello che gli ha consentito di assumere la carica di deputato all\u2019Ars.<\/div>\n<div>L\u2019onorevole Laccoto rinnova la fiducia nell\u2019operato della magistratura nella certezza del fatto che, all\u2019esito della disposta istruttoria, il giudizio che si concluder\u00e0 fra molti mesi, confermer\u00e0 la volont\u00e0 popolare che lo ha voluto premiare.<\/div>\n<\/div>\n<blockquote>\n<h3><strong>La nota di Geneovese<\/strong><\/h3>\n<\/blockquote>\n<p><a href=\"https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/vietato-gufare-laccoto-genovese.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-299252\" src=\"https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/vietato-gufare-laccoto-genovese-300x203.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"203\" srcset=\"https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/vietato-gufare-laccoto-genovese-300x203.jpg 300w, https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/vietato-gufare-laccoto-genovese-768x521.jpg 768w, https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/vietato-gufare-laccoto-genovese-1024x694.jpg 1024w, https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/vietato-gufare-laccoto-genovese.jpg 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p>IL CGA dispone un\u2019istruttoria per verificare i gravi errori rilevati da Luigi Genovese. Il contenuto dell\u2019Ordinanza del CGA, depositata in data odierna, conferma le indiscrezioni diffuse dopo l\u2019udienza del 23 novembre scorso. Il CGA, contrariamente alla decisione del TAR Palermo, che aveva dichiarato l\u2019inammissibilit\u00e0 del ricorso di Luigi Genovese, ha ritenuto indispensabile, in relazione ad alcuni dati contrastanti ed inconciliabili rappresentati nei verbali sezionali, \u201c \u2026.<strong><em>accertare quale di essi \u00e8 quello corretto e quale invece no, onde poterne trarre le debite conseguenze in punto di legittimit\u00e0 del risultato elettorale<\/em><\/strong>\u201d. Sar\u00e0 il Prefetto di Messina o un suo delegato, entro 120 giorni, ad occuparsi della delicata fase delle operazioni di verificazione che riguarder\u00e0 numerosissime sezioni. All\u2019esito, il CGA decider\u00e0 a quale lista sar\u00e0 assegnato il seggio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<blockquote>\n<h3><strong>German\u00e0 prende posizione<\/strong><\/h3>\n<\/blockquote>\n<div>\u00a0Laccoto resta all\u2019Ars, respingiamo fake news<\/div>\n<div>\u00a0\u201cGiuseppe Laccoto resta all\u2019Ars. Cos\u00ec si \u00e8 pronunciato il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che ha disposto un\u2019istruttoria con la quale ha accolto le istanze di tutte le parti, stabilendo che la Prefettura dovr\u00e0 fare verifiche.<br \/>\nL\u2019organo ha stabilito nell\u2019ordinanza di verificare il dato di Milazzo, mentre la verifica che l\u2019ex deputato Genovese ha chiesto riguarda solo incongruenze nei verbali ma mai voti in concreto mancanti, come quelli di Milazzo per Laccoto.<br \/>\nAvendo il CGA disposto l\u2019approfondimento istruttorio su tutte le doglianze sollevate dalle parti, e quindi anche quelle di Laccoto nell\u2019appello incidentale, non vi \u00e8 nessuna possibilit\u00e0 che il seggio cambi destinazione. Laccoto resta deputato, come decretato oggi dal CGA fino alla decisione del giudizio, per la quale dovremmo ancora attendere parecchi mesi e forse qualche anno, ma lo rester\u00e0 soprattutto al momento della sentenza.<br \/>\nRespingiamo le fake news. Chi racconta una storia diversa lo fa con l\u2019esplicito intento di lasciare in vita una flebile speranza dell\u2019agognato seggio per ottenere qualche consenso in pi\u00f9\u201d.<\/div>\n<div>Cos\u00ec il senatore siciliano Nino German\u00e0, commissario della Lega a Messina.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<div>\n<blockquote><p><strong>Mpa: &#8216;sar\u00e0 Prefetto Messina a decidere su seggio Laccoto&#8217;<\/strong><\/p><\/blockquote>\n<p>&#8220;Sar\u00e0 il Prefetto di Messina o un suo delegato, entro 120 giorni, ad occuparsi della delicata fase delle operazioni di verificazione che riguarder\u00e0 numerosissime sezioni. All&#8217;esito, il Cga decider\u00e0 a quale lista sar\u00e0 assegnato il seggio&#8221;. E&#8217; quanto si legge in una nota del Mpa riguardo il contenuto dell&#8217;ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa depositata oggi a proposito del ricorso presentato da Luigi Genovese in merito all&#8217;attribuzione del seggio all&#8217;Ars a Giuseppe Laccoto (Lega).<\/p>\n<p>&#8220;Luigi Genovese, sulla scorta di presunte irregolarit\u00e0 presenti nei verbali di 33 sezioni delle 776 presenti nella provincia di Messina, aveva chiesto di riesaminare i verbali e di correggere l&#8217;attribuzione dei voti delle ultime elezioni regionali, in quanto gli errori sarebbero stati determinanti per<br \/>\nl&#8217;assegnazione dei seggi &#8211; prosegue la nota &#8211; Il Cga, contrariamente alla decisione del Tar Palermo, che aveva dichiarato l&#8217;inammissibilit\u00e0 del ricorso di Genovese, ha ritenuto indispensabile, in relazione ad alcuni dati contrastanti e inconciliabili rappresentati nei verbali sezionali, &#8216;accertare quale di essi \u00e8 quello corretto e quale invece no, onde poterne trarre le debite conseguenze in punto di legittimit\u00e0 del risultato elettorale&#8217;. Il pronunciamento negativo del Tar aveva confermato il seggio all&#8217;Ars per Giuseppe Laccoto che aveva ottenuto 4790 preferenze nella lista Lega-Prima l&#8217;Italia, eletto a discapito di Luigi Genovese che invece aveva ottenuto 9233 preferenze nella lista dei Popolari e autonomisti&#8221;. (ANSA).<\/p>\n<blockquote><p><strong>la vicenda nelle sue linee generali<\/strong><\/p><\/blockquote>\n<p><b>Dopo le elezioni regionali, i ricorsi e\u00a0 le varie &#8220;risse&#8221; politiche giocate sul ring della politica sicilia (e non solo) si era assistito al pronunciamento negativo del Tar, l\u20198 marzo 2023, che aveva confermato il seggio all\u2019Ars per l\u2019on. Giuseppe Laccoto che, alle elezioni regionali del settembre 2022, aveva ottenuto 4.790 preferenze nella lista \u201cLega-Prima l\u2019Italia\u201d. Un dato elettorale che aveva negato il seggio a Luigi Genovese che pur avendo ottenuto 9.233 preferenze nella lista \u201cNoi per la Sicilia Popolari e Autonomisti\u201d per la legge sulle ripartizioni venne escluso.<\/b><\/p>\n<p><b>Secondo Genovese, assistito dagli avvocati Marcello Scurria e Francesca And\u00f2, &#8211; Laccoto \u00e8 difeso da: Natale Bonfiglio, Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli\u00a0 &#8211; nel corso delle operazioni di scrutinio, in alcune sezioni del collegio di Messina, non sarebbero stati riconosciuti 108 voti alla sua lista, \u201cNoi per la Sicilia Popolari e Autonomisti\u201d, a vantaggio della lista della Lega. Il candidato messinese, sulla scorta delle presunte irregolarit\u00e0 rilevate nei verbali di 33 sezioni delle 776 della provincia di Messina, aveva chiesto all\u2019Ufficio di Controllo Elettorale di Messina di riesaminare i verbali e correggere l\u2019attribuzione dei voti, considerando questi presunti errori come determinanti per l\u2019assegnazione dei seggi alle liste partecipanti. Dopo il diniego opposto al suo ricorso Genovese jr. aveva proposto il ricorso al Tribunale amministrativo regionale per ottenere la correzione, nella circoscrizione di Messina, del risultato elettorale in favore della lista n. 17. Il Tar, invece, l\u20198 marzo scorso, aveva dichiarato \u201cinammissibile il ricorso principale e improcedibile il ricorso incidentale\u201d. Da qui l\u2019ulteriore ricorso al CGA con il &#8220;giallo&#8221; anche di un&#8217;anticipazione del dispositivo, a favore di Genovese, poi rientrato.\u00a0<\/b><\/p>\n<p>Oggi\u00a0 la pioggia dei comunicati.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/ordinanza-cga-Luigi-Genovese_240214_132103.pdf\">ordinanza cga Luigi Genovese_240214_132103<\/a><\/p>\n<\/div>\n<blockquote><p><strong>l&#8217;ordinanza\u00a0<\/strong><\/p><\/blockquote>\n<p>Si allega l\u2019ordinanza del CGA<\/p>\n<p>REPUBBLICA ITALIANA<br \/>\nIl CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA<br \/>\nSezione giurisdizionale ha pronunciato la presente<br \/>\nORDINANZA<br \/>\nsul ricorso numero di registro generale 602 del 2023, proposto da Luigi Genovese, rappresentato e difeso dall\u2019avvocato Marcello Scurria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Siciliana \u2013 Assemblea Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall\u2019Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6; nei confronti<br \/>\nGiuseppe Laccoto, rappresentato e difeso dagli avvocati Natale Bonfiglio, Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Natale Bonfiglio in Messina, via Camiciotti, n. 102;<br \/>\nAntonio Calogero Prattella, non costituito in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione N. 00602\/2023 REG.RIC. Prima) n. 720\/2023, resa tra le parti, reiettiva del ricorso di prime cure;<br \/>\nVisti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br \/>\nVisti gli atti di costituzione in giudizio di Giuseppe Laccoto e della Regione Siciliana \u2013 Assemblea Regionale;<br \/>\nVisto l\u2019appello incidentale proposto da Giuseppe Laccoto;<br \/>\nVisti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;<br \/>\nRelatore nell\u2019udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 il Cons. Maurizio Antonio Pasquale Francola e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;<\/p>\n<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ritiene che le doglianze dedotte dai due appellanti meritino un approfondimento istruttorio. Per quanto, infatti, la discrasia tra voti di preferenza e voti di lista sia stata relegata in talune pronunce al minore rango di vizio formale \u2013 e pur non volendosi negare che, in talune ipotesi, ci\u00f2 possa anche ragionevolmente affermarsi \u2013 non pu\u00f2 cogliersi nell\u2019assunto, ove esso sia acriticamente assolutizzato, una significativa frizione con il doveroso rispetto del diritto di difesa di colui il quale, essendone legittimato, voglia contestare le risultanze elettorali, muovendo censure esenti da vizi di genericit\u00e0 e indeterminatezza.<br \/>\nE, invero, l\u2019appellante principale non contesta il contenuto del verbale sezionale, sostenendone la non corrispondenza dei fatti ivi descritti con quelli realmente accaduti (n\u00e9 potrebbe contestarlo con il mero ricorso amministrativo giurisdizionale, occorrendo all\u2019uopo l\u2019esperimento di una querela di falso in ragione dell\u2019efficacia fidefacente del verbale sezionale), ma contesta, piuttosto, l\u2019esistenza di una contraddizione interna al verbale sezionale tra i voti ivi indicati nel riquadro dedicato alle preferenze espresse in favore dei candidati della Lista e i voti complessivi (con o senza preferenza) espressi dall\u2019elettorato in favore di quella medesima Lista.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 risulta chiaramente espresso, in particolare, alla pag. 45 dell\u2019atto di appello, ove si argomenta che tra due dati, di pari valenza, oggettivamente inconciliabili (numero dei voti di lista minore del numero di preferenze espresse per candidati di quella stessa lista; ovviamente nell\u2019assunto che ogni elettore non possa esprimere pi\u00f9 d\u2019una preferenza, altrimenti non essendoci inconciliabilit\u00e0 tra i due dati) sia doveroso accertare quale di essi \u00e8 quello corretto e quale invece no, onde poterne trarre le debite conseguenze in punto di legittimit\u00e0 del risultato elettorale. Posto, infatti, che il voto espresso in favore di un candidato alla carica di Consigliere Regionale non pu\u00f2 che computarsi anche alla lista di appartenenza, mentre \u00e8 possibile che l\u2019elettore voti per la lista senza indicare alcuna preferenza per un candidato ivi iscritto, \u00e8 inevitabile che il valore dei voti di preferenza per i candidati sia minore o uguale, ma mai superiore, al valore dei voti complessivamente riportati dalla lista di appartenenza. Pertanto, qualora nel verbale sezionale sia indicato un numero complessivo dei voti di lista inferiore rispetto a quello dei voti di preferenza espressi \u2013 o, comunque, non corrispondente per difetto rispetto a quest\u2019ultimo \u2013 \u00e8 evidente che sussiste un errore, essendo o il numero dei voti di lista o di quelli di preferenza riportato nel verbale non veritiero: tertium non datur.<\/p>\n<p>In tal senso, la contestazione non necessita di particolari elementi probatori, per indurre l\u2019esercizio del potere istruttorio ufficioso del giudice, poich\u00e9 \u00e8 ictu oculi evincibile dal medesimo verbale sezionale di cui non si contesta la veridicit\u00e0, quanto l\u2019intrinseca coerenza di dati numerici palesemente contraddittori sul piano logico e matematico. N\u00e9, peraltro, pu\u00f2 ritenersi che la censura si presti a profili di inammissibilit\u00e0 a fronte della possibile prospettiva che una modifica della cifra elettorale di lista possa incidere sul rapporto con il numero dei votanti, poich\u00e9 si tratta di due profili differenti se si considera che la somma dei voti espressi nell\u2019ambito di una sezione deve essere certamente coerente con il numero dei voti complessivamente riportati dalle liste, ma deve esserlo anche in rapporto ai voti riportati dai singoli candidati, N. 00602\/2023 REG.RIC. non potendo ammettersi verbali sezionali in parte coerenti e in parte contraddittori a fronte della necessit\u00e0 che gli stessi siano correttamente compilati in tutte le loro parti e non soltanto in alcune.<\/p>\n<p>Va da s\u00e9, all\u2019opposto, che ove risulti che la contraddizione sia il mero effetto di errori di trascrizione la censura in discorso perda ogni valenza viziante: sicch\u00e9 \u00e8 proprio, ma solo, rispetto a tale ipotesi che si giustifica il gi\u00e0 ricordato orientamento giurisprudenziale, incline ad attribuire valore meramente formale al vizio di cui qui trattasi. Peraltro, merita sin d\u2019ora evidenziarsi che i riflessi dell\u2019accertamento ricadrebbero soltanto sui due candidati in causa, ma non anche su altri gi\u00e0 eletti non partecipanti al giudizio; per costoro, infatti, il dato della consultazione elettorale acquisito \u00e8 ormai divenuto definitivo per omessa impugnazione degli esiti entro i termini di legge (questo essendo un ovvio corollario della natura soggettiva della giurisdizione amministrativa).<\/p>\n<p>Inoltre, non pu\u00f2 ritenersi pertinente il richiamo alla sentenza del C.G.A.R.S. n. 631\/2023, poich\u00e9 in quella fattispecie la discrasia tra i dati formali dei voti di lista e delle preferenze era inserita in un contesto molto pi\u00f9 ampio di censure in cui si chiedeva anche il conteggio e il controllo sui voti attribuiti (cio\u00e8 l\u2019apertura delle schede), al punto da rendere il ricorso chiaramente esplorativo (valutazione, quest\u2019ultima, che deve svolgersi caso per caso, con riguardo alle specifiche peculiarit\u00e0 di ciascuna vicenda e che risulta dunque insuscettibile di assolute generalizzazioni). Diversamente, nel caso in esame la questione di diritto concerne soltanto la corrispondenza dei voti riportati nei verbali sezionali con quelli indicati nelle corrispondenti tabelle di scrutinio, avendo, infatti, l\u2019appellante espressamente rinunciato all\u2019udienza del 23 novembre 2023 a ogni eventuale riesame delle schede elettorali. Sul piano probatorio, l\u2019unica possibilit\u00e0 di accertare l\u2019esatto computo dei voti richiede, dunque, una verifica non consentita alle parti interessate, ma possibile solo mediante l\u2019intervento del giudice amministrativo, ossia merc\u00e9 il confronto con i dati riportati nelle tabelle di scrutinio che \u2013 com\u2019\u00e8 noto \u2013 godono di una maggiore attendibilit\u00e0 rispetto a quelli indicati nei verbali sezionali (Consiglio di Stato sez. V, 14\/04\/2016, n.1484; Cons. St., Sez. V, 31 luglio 2012, n. 4358), in considerazione della funzione meramente certificatoria che il verbale assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle compilate contestualmente allo svolgimento delle operazioni di spoglio.<\/p>\n<p>Escluso che rilevi, al fine di sottrarre al gravame necessaria concludenza, l\u2019esito della \u201cprova di resistenza\u201d, poich\u00e9 non \u00e8 dato comprendere dalla lettura del verbale sezionale quale dato debba considerarsi attendibile ai fini dell\u2019esito elettorale (se quello dei voti di lista o invece quello dei voti di preferenza), ritiene il Collegio necessario lo svolgimento di una verificazione, ai sensi dell\u2019art. 66 c.p.a., preordinata ad appurare \u2013 con riferimento alle doglianze articolate sia con l\u2019appello principale che con l\u2019appello incidentale \u2013 l\u2019effettiva consistenza numerica del voto di lista attribuito alla Lista 13 \u201cPrima l\u2019Italia Lega Salvini Premier\u201d ed alla Lista 17 \u201cNoi per la Sicilia Popolari e Autonomisti\u201d. Dell\u2019incombente dovr\u00e0 occuparsi il Prefetto di Messina (con facolt\u00e0 di delega a funzionari in servizio presso la stessa Prefettura), il quale, nel contraddittorio di tutte le parti costituite (previo avviso alle stesse da comunicarsi con congruo anticipo prima dell\u2019avvio delle operazioni di verificazione), dovr\u00e0 procedere alla verifica dei voti riportati dalle due Liste in questione nelle Sezioni elettorali indicate in entrambi i rispettivi atti difensivi, confrontando il dato dei voti di preferenza e la coerenza con gli ulteriori dati elettorali delle sezioni interessate. In relazione al ricorso incidentale dovr\u00e0 procedersi alla verifica anche dei voti di lista che sarebbero stati erroneamente riportati dall\u2019UCC in relazione alle sezioni Milazzo 3, Milazzo 32 e Giardini Naxos 6 con riguardo alla Lista n. 13 \u201cPrima l\u2019Italia Lega Salvini Premier\u201d. L\u2019accertamento dovr\u00e0 essere effettuato mediante raffronto tra i verbali delle singole sezioni e le tabelle di scrutinio con riferimento al numero totale di voti di preferenza e di voti di lista delle due Liste in questione, verificando anche quali dati siano stati riportati dall\u2019Ufficio Centrale Elettorale nel prospetto riepilogativo dei voti. In caso di discrasia o di mancata sovrapponibilit\u00e0 dei dati numerici di voto, risultanti all\u2019esito della suindicata operazione di verifica, l\u2019organo verificatore individuer\u00e0 la ragione della mancata coincidenza dei dati, limitandosi a indicarne soltanto le ragioni in caso di persistente incoerenza, in ogni caso escluso un obbligo di verifica delle schede. La conclusiva relazione, con la quale l\u2019organo verificatore comunicher\u00e0 le risultanze delle condotte operazioni evidenziando le incongruenze e le anomalie riscontrate, dovr\u00e0 essere depositata agli atti del presente giudizio entro 120 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. L\u2019udienza pubblica per il prosieguo del giudizio sar\u00e0 individuata con separato decreto presidenziale al termine della verificazione.<\/p>\n<p>P.Q.M.<\/p>\n<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, riservata ogni decisione in rito, in merito e sulle spese, dispone procedersi a verificazione, nei modi e termini di cui infra:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>nomina quale organismo verificatore la Prefettura di Messina, in persona del Prefetto pro tempore, con facolt\u00e0 di delega, al fine dello svolgimento dei compiti di cui in motivazione;<\/strong><\/li>\n<li><strong>autorizza il verificatore, al fine di adempiere all\u2019incarico, ad accedere al fascicolo processuale, nonch\u00e9 ai luoghi e uffici ove la documentazione utile \u00e8 custodita, avendo cura sempre di assicurare, durante ogni sua attivit\u00e0, il rispetto del contraddittorio nei confronti dei difensori e, se nominati, dei consulenti di parte;<\/strong><\/li>\n<li><strong>a tal fine, assegna alle parti termine fino all\u2019inizio delle operazioni di verificazione per la nomina, da effettuarsi mediante comunicazione al verificatore di eventuali propri consulenti tecnici di parte, che potranno seguire lo svolgimento dell\u2019incombente in ausilio ai difensori costituiti;<\/strong><\/li>\n<li><strong>rimette al Prefetto di Messina l\u2019indicazione e la comunicazione alle parti delle date di inizio e di svolgimento delle operazioni di verificazione;<\/strong><\/li>\n<li><strong>fissa il termine di 100 giorni dalla comunicazione al verificatore della presente ordinanza per la trasmissione dal predetto ai consulenti tecnici delle parti, ove nominati, di una minuta della relazione sull\u2019attivit\u00e0 svolta; assegna a questi ultimi termine di giorni 20 da tale trasmissione per far pervenire al verificatore le proprie osservazioni su tale minuta; infine, assegna al verificatore ulteriore termine di giorni 30, decorrente dalla scadenza di quello assegnato ai consulenti delle parti, per il deposito della relazione conclusiva, in cui si dar\u00e0 motivatamente conto delle osservazioni tempestivamente svolte dai consulenti delle parti, quand\u2019anche non accolte;<\/strong><\/li>\n<li><strong>si applicano gli artt. 19, 20 e 66 del codice del processo amministrativo;<\/strong><\/li>\n<li><strong>liquida, fin da ora, a titolo di provvisorio compenso del verificatore, l\u2019importo di \u20ac 4.000,00 (euro quattromila\/00) \u2013 posto provvisoriamente a carico solidale di tutte le parti in solido e, nei rapporti interni, del solo appellante principale, salvo diversa imputazione nella sentenza definitiva \u2013 che, in difetto di significative sopravvenienze, assurger\u00e0 a compenso definitivo, e il cui effettivo versamento, nei modi indicati dal verificatore, condizioner\u00e0 sospensivamente l\u2019inizio delle operazioni (in difetto delle quali si proceder\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 64, comma 4, c.p.a.);<\/strong><\/li>\n<li><strong>fissa la nuova udienza di trattazione alla data che sar\u00e0 individuata all\u2019esito con decreto presidenziale. Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Cos\u00ec deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 con l\u2019intervento dei magistrati:<br \/>\nErmanno de Francisco, Presidente<br \/>\nSolveig Cogliani, Consigliere<br \/>\nMaurizio Antonio Pasquale Francola, Consigliere, Estensore<br \/>\nAntonino Caleca, Consigliere<br \/>\nPaola La Ganga, Consigliere<br \/>\nL\u2019ESTENSORE IL PRESIDENTE<br \/>\nMaurizio Antonio Pasquale Francola Ermanno de Francisco<br \/>\nIL SEGRETARIO<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Da quello tranquillizzate e ottimistico di Laccoto, a quello &#8211; di verso opposto &#8211; di Luigi Genovese, Poi sul &#8220;fuoco&#8221; della politica entrano Mps, rilanciato dall&#8217;Ansa, German\u00e0 ed la stessa segreteria politica all&#8217;Ars della Lega.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":323775,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[34,62431,62118,3],"tags":[106,424,2399,2370,430,8943],"class_list":["post-329509","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-c56-dal-palazzo","category-fotonotizie","category-in-evidenza","category-s6-politica","tag-ars","tag-elezioni","tag-genovese","tag-laccoto","tag-ricorso","tag-tribunale"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.5 - 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