{"id":57246,"date":"2013-10-29T11:06:43","date_gmt":"2013-10-29T10:06:43","guid":{"rendered":"http:\/\/scomunicando.hopto.org\/notizie\/gioco-dazzardo-parte-la-raccolta-firme-anche-a-brolo\/"},"modified":"2013-10-29T11:06:43","modified_gmt":"2013-10-29T10:06:43","slug":"gioco-dazzardo-parte-la-raccolta-firme-anche-a-brolo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/gioco-dazzardo-parte-la-raccolta-firme-anche-a-brolo\/","title":{"rendered":"Gioco d\u2019azzardo &#8211;  Parte la raccolta firme anche a Brolo."},"content":{"rendered":"\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Parte a Brolo \u2013 uno dei primi comuni in Siciliache per primo ha aderito alla proposta d\u2019iniziativa popolare &#8211; la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per la tutela della salute degli individui tramite il riordino delle norme vigenti in materia di giochi con vincite in denaro- giochi d\u2019azzardo.<\/p>\n<p>Come e dove firmare.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>TUTELA DELLA SALUTE DEGLI INDIVIDUI TRAMITE IL RIORDINO DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI GIOCHI CON VINCITE IN DENARO-GIOCO D\u2019AZZARDO.<\/strong><\/span><\/p>\n<p>\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" alignleft size-full wp-image-57237\" style=\"margin: 10px; float: left;\" alt=\"gioco_azzardo_1\" src=\"http:\/\/scomunicando.hopto.org\/notizie\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/gioco_azzardo_1.jpg\" height=\"524\" width=\"356\" srcset=\"https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/gioco_azzardo_1.jpg 419w, https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/gioco_azzardo_1-204x300.jpg 204w\" sizes=\"auto, (max-width: 356px) 100vw, 356px\" \/><\/p>\n<p>Quest\u2019azione, nata in seguito alla sottoscrizione del Manifesto dei Sindaci contro il Gioco d\u2019Azzardo, si inserisce la campagna di sensibilizzazione che il Comune di Brolo sta portando avanti \u2013 da tempo &#8211; in merito alla lotta all\u2019abuso dell\u2019alcool tra i giovani.<\/p>\n<p>L\u2019Amministrazione Comunale, insieme agli altri 320 comuni che aderiscono al Manifesto dei Sindaci contro il Gioco d\u2019Azzardo, denuncia l\u2019impossibilit\u00e0 delle Amministrazioni e dei Sindaci di affrontare la piaga sociale del gioco d\u2019azzardo in tutta la sua vastit\u00e0 e nelle sue correlazioni tra gioco, riciclaggio, evasione fiscale e tributaria.<\/p>\n<p>La proposta di legge presentata persegue, quindi, diverse finalit\u00e0: tutelare i soggetti vulnerabili, curare e prevenire il Gioco d\u2019Azzardo Patologico, ridefinire le autorit\u00e0 competenti per le autorizzazioni del gioco d\u2019azzardo, adottare misure contro il riciclaggio dei proventi di attivit\u00e0 illecite, del gioco illegale e delle infiltrazioni mafiose, assicurare la tracciabilit\u00e0 dei flussi finanziari e prevedere misure per contrastare l\u2019evasione fiscale e tributaria.<\/p>\n<p>L\u2019iniziativa, ha detto Salvo Messina, il sindaco di Brolo, ha dimostrato la vitalit\u00e0\u00a0 della politica costruita dal basso, dai Sindaci che non si arrendono e che sono capaci di mobilitarsi e mobilitare i cittadini in un&#8217;azione che sicuramente costringer\u00e0 il Parlamento a prendere decisioni adeguate per un&#8217;Italia migliore per tutti.<\/p>\n<p>L\u2019Amministrazione Comunale, invita la cittadinanza, le associazioni e le forze politiche a mobilitarsi, al fine di raccogliere il numero maggiore di firme, facendo s\u00ec che Brolo possa diventare \u2013 dando un segno, tra i fautori concreti di questo progetto finalizzato a presentare la proposta di legge in Parlamento.<\/p>\n<p>L\u2019Obbiettivo \u00e8 la raccolta, su tutto il territorio nazionale, di almeno 50.000 firme e tutti possono farlo.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" alignleft size-full wp-image-48200\" style=\"margin: 10px; float: left;\" alt=\"images22\" src=\"http:\/\/scomunicando.hopto.org\/notizie\/wp-content\/uploads\/2013\/02\/images22.jpg\" height=\"195\" width=\"258\" \/><\/p>\n<p><strong>Chi pu\u00f2 raccogliere le firme<\/strong><\/p>\n<p>Le forze politiche presenti sul territorio sia rappresentate in Consiglio Comunale sia esterne ad esso.<\/p>\n<p>Le associazioni iscritte all\u2019albo del Comune<\/p>\n<p>I privati cittadini, preferibilmente riuniti in un comitato appositamente formato.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><strong>Chi pu\u00f2 firmare<\/strong><\/p>\n<p>Possono firmare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica Italiana.<\/p>\n<p>Per i cittadini non residenti presso il Comune di Brolo saranno messi a disposizione appositi moduli.<\/p>\n<p>\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" alignleft size-full wp-image-57238\" style=\"margin: 10px; float: left;\" alt=\"Logo-Manifesto-per-comuni1-150x150\" src=\"http:\/\/scomunicando.hopto.org\/notizie\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/Logo-Manifesto-per-comuni1-150x150.jpg\" height=\"150\" width=\"150\" \/><\/p>\n<p><strong>Dove si pu\u00f2 firmare<\/strong><\/p>\n<p>E&#8217; possibile firmare i moduli presentandosi personalmente, muniti di un documento di riconoscimento valido, presso:<\/p>\n<p><strong>l\u2019ufficio Segreteria del Comune di Brolo &#8211; 1\u00b0 piano -, (orari 10,00 \u2013 12,00 da luned\u00ec a venerd\u00ec e gioved\u00ec e marted\u00ec dalle 14,30 \u2013 15,30) <\/strong><\/p>\n<p>gli eventuali banchetti di raccolta firme istallati sul territorio, su iniziativa dei cittadini, forza politiche ed associazioni.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>L\u2019Amministrazione invita quindi tutti i cittadini a prendere visione del testo della Proposta di legge, della Relazione introduttiva e a contattare l\u2019ufficio comunale di segreteria , per richiedere delucidazioni e reperire i moduli necessari all\u2019autonoma raccolta di firme.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" alignleft size-full wp-image-34694\" style=\"margin: 10px; float: left;\" alt=\"index\" src=\"http:\/\/scomunicando.hopto.org\/notizie\/wp-content\/uploads\/2012\/01\/index.jpg\" height=\"168\" width=\"300\" \/><\/p>\n<p>RELAZIONE &#8211; PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEGLI INDIVIDUI TRAMITE IL RIORDINO DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI GIOCHI CON VINCITE IN DENARO-GIOCHI D\u2019AZZARDO<\/p>\n<p>PREMESSA: NECESSIT\u00c0 E FINALIT\u00c0 DELLA PROPOSTA DI LEGGE<\/p>\n<p>Aumenta il numero dei giocatori problematici e patologici: un problema per gli individui e le comunit\u00e0<\/p>\n<p>Gioco d\u2019azzardo (caratterizzato dall\u2019aleatoriet\u00e0 della vincita e dal fine di lucro della persona che lo esercita e gioco d\u2019azzardo patologico o G.A.P.( Malattia del cervello cronica e recidivante, conseguenza del gioco d\u2019azzardo persistente che comporta gravi conseguenze fisiche, psicologiche e sociali. \u201cForma morbosa chiaramente identificata, che in assenza di misure idonee di informazione e prevenzione, pu\u00f2 rappresentare, a causa della sua diffusione, un\u2019autentica malattia sociale\u201d. Organizzazione Mondiale della Sanit\u00e0 \u2013 DSM IV): questi, senza infingimenti, i termini utilizzati nel presente progetto di legge di iniziativa popolare volto alla tutela (cura e prevenzione) della salute degli individui tramite il riordino delle norme vigenti in materia di giochi con vincite in denaro.<\/p>\n<p>Gioco d\u2019azzardo non significa necessariamente gioco patologico: per alcune persone per\u00f2 il gioco d\u2019azzardo diventa progressivamente un problema. E il fatto che il gioco, a differenza dell\u2019assunzione di sostanze, \u00e8 un\u2019attivit\u00e0 socialmente accettata e percepita come un normale passatempo, provoca una sottostima del reale pericolo che rappresenta nella sua forma patologica.<\/p>\n<p>Cos\u00ec, quasi senza che se ne rendano conto, in molte persone il piacere del gioco viene sostituito dalla perdita di controllo del gioco e del senso del limite, da un impulso incontrollabile, da una vera e propria forma di dipendenza che porta i giocatori alla rovina di se stessi e delle proprie famiglie, arrivando a indebitarsi all\u2019inverosimile, a commettere atti illeciti, a ricorrere all\u2019usura, a perdere il posto di lavoro, talvolta a cadere in forme di disperazione tali da vedere nel suicidio l\u2019unica soluzione possibile.<\/p>\n<p>Il gioco d\u2019azzardo patologico rappresenta dunque un problema che coinvolge i vari aspetti della vita di una persona, con ripercussioni pesanti sulla psiche, sull\u2019organismo, sugli affetti, sulle attivit\u00e0 sociali e sulla finanza: un problema che \u00e8 una reale e diffusa malattia sociale. In quanto tale, il gioco d\u2019azzardo patologico coinvolge le comunit\u00e0 di cui gli individui fanno parte, poich\u00e9 la perdita di risparmi e patrimoni, il ricorso all\u2019usura, i litigi e la rottura di legami familiari, le azioni illegali, i furti e le truffe mettono a repentaglio la coesione, la sicurezza, il senso di appartenenza, la solidariet\u00e0.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" alignleft size-full wp-image-57239\" style=\"margin: 10px; float: left;\" alt=\"3333\" src=\"http:\/\/scomunicando.hopto.org\/notizie\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/3333.jpg\" height=\"173\" width=\"291\" \/>Ancora oggi mancano in Italia dati e ricerche di tipo epidemiologico su larga scala, ma diversi indicatori segnalano le problematicit\u00e0 crescenti collegate al gioco d\u2019azzardo patologico: l\u2019aumento di richieste di aiuto a servizi pubblici o privati da parte di giocatori o loro familiari, lo<\/p>\n<p>sviluppo di forme di auto aiuto, il crescente allarme sociale legato a fatti di cronaca e il crescente fenomeno dell\u2019usura in parte imputabile al gioco. Inoltre, dal momento in cui alcuni SerT si sono resi disponibili a curare i giocatori patologici, le richieste di aiuto sono aumentate in misura considerevole.<\/p>\n<p>\u00c8 ormai chiaro dunque che il gioco d\u2019azzardo pu\u00f2 essere fonte di malattia, disabilit\u00e0 fisica, psichica e sociale, nonch\u00e9 di rischio suicidario; \u00e8 chiaro inoltre che sono in aumento i giocatori patologici, il malessere personale e quello delle comunit\u00e0.<\/p>\n<p>Le infiltrazioni mafiose nei luoghi del gioco legale e i costi sociali<\/p>\n<p>Le inchieste di varie Procure della Repubblica e delle Direzioni Distrettuali Antimafia in diverse citt\u00e0 italiane, oltre alla Relazione 2012 della Commissione parlamentare d\u2019inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, dimostrano come la criminalit\u00e0 organizzata sia presente e infiltrata nel gioco legale: sale bingo usate come lavanderie per il riciclaggio di soldi sporchi, imposizione e noleggio di apparecchi, prestiti usurai ai giocatori indebitati, acquisto di biglietti vincenti, racket e manomissione delle slot machine, imposizione di noleggio di apparecchi, acquisto di biglietti vincenti, finanziamenti per mezzo di fondi di investimento, trust, societ\u00e0 anonime. Quello delle slot, per la loro diffusione ramificata in tutta Italia, \u00e8 il terreno pi\u00f9 favorevole per le attivit\u00e0 mafiose, consentendo un presidio generalizzato del territorio.<\/p>\n<p>Dunque, nei luoghi dove si attiva il gioco d\u2019azzardo, oltre ai costi veri e propri (truffe, mancate tasse, intimidazioni, riciclaggio, ecc.), occorre valutare anche i costi sociali che comporta, a causa delle infiltrazioni mafiose. Infatti, dopo un periodo iniziale di apparente incremento del valore immobiliare, della domanda di servizi e offerta di occupazione locale che possono far presagire un\u2019espansione economica a vantaggio di tutti, in un periodo di media lunghezza si verifica invece un effetto depressivo sull\u2019economia locale, per diverse ragioni: il declino di altre tipologie di economia e servizi, travolti dalla perdita di competitivit\u00e0 e dalla mancanza di risorse economiche che vanno tutte in favore del gioco; l\u2019utilizzo delle risorse finanziarie locali per attivit\u00e0 parallele al gioco d\u2019azzardo, non di rado illegali; l\u2019incentivo alla criminalit\u00e0 comune e organizzata: usura, truffe, scippi, riciclaggio, intimidazioni e omicidi, reati contro la persona e il patrimonio; la disperazione che si abbatte sulle persone e sulle famiglie quando si rendono conto che un familiare \u00e8 diventato dipendente dal gioco, si \u00e8 indebitato all\u2019inverosimile, si \u00e8 messo in mano agli usurai, vive sotto minacce continue, \u00e8 in stato di depressione senza pi\u00f9 energie per reagire alla situazione.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" alignright size-full wp-image-57240\" style=\"margin: 10px; float: right;\" alt=\"5555\" src=\"http:\/\/scomunicando.hopto.org\/notizie\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/5555.jpg\" height=\"194\" width=\"259\" \/>Maggiore disponibilit\u00e0 di giochi d\u2019azzardo e aumento dei giocatori patologici<\/p>\n<p>Molte sono le fonti che mettono in relazione l\u2019aumento non solo del numero dei clienti, ma anche del numero dei giocatori problematici o patologici con la maggiore disponibilit\u00e0 e accessibilit\u00e0 di giochi d\u2019azzardo.<\/p>\n<p>Si sta infatti verificando nell\u2019offerta e nel consumo di gioco d\u2019azzardo un\u2019importante trasformazione in termini quantitativi (maggior numero, aumentata facilit\u00e0 di accesso, sempre maggiore diversificazione) che mette questo tipo di gioco alla portata di tutti: uomini, donne, giovani, anziani, minorenni, persino bambini. Significative anche le trasformazioni qualitative:<\/p>\n<p>giochi la cui tecnologia combinata di colori, forme e musica con la possibilit\u00e0 di vincita, \u00e8 in grado di trattenere il giocatore presso la macchina da gioco estraniandolo dal mondo esterno, e rendendolo sempre pi\u00f9 dipendente dal gioco. I nuovi giochi d\u2019azzardo definiscono quindi un nuovo modo di giocare: solitario, decontestualizzato (ad ogni ora ed in ogni luogo), globalizzato, con regole semplici e universalmente valide, pertanto a bassa soglia di accesso e con evidenti rischi di sconfinamento in forme di gioco problematico e patologico.<\/p>\n<p>All\u2019oggettivo incremento dell\u2019offerta di gioco d\u2019azzardo lecito a bassa soglia di accesso avvenuto negli ultimi dieci anni, si \u00e8 aggiunta una variabile significativa, adottata per ragioni di mercato e di opportunit\u00e0: il gioco d\u2019azzardo non \u00e8 stato proposto con il suo nome, ma \u00e8 stato travestito da gioco ludico, gioco lecito. In questo modo sono state attenuate le difese naturali dei cittadini, i quali molto probabilmente non vi si sarebbero avvicinati se fosse stato etichettato con il giusto nome. Questa scelta inoltre ha permesso di aggirare tutte le resistenze di legge che indicano come illecita tale attivit\u00e0.<\/p>\n<p>Il gioco d\u2019azzardo problematico investe l\u2019Italia da Nord a Sud, da Est a Ovest<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" alignleft size-full wp-image-57241\" style=\"margin: 10px; float: left;\" alt=\"44444\" src=\"http:\/\/scomunicando.hopto.org\/notizie\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/44444.jpg\" height=\"252\" width=\"200\" \/>Sono certamente le persone pi\u00f9 fragili (chi ha una minore scolarizzazione, chi un lavoro pi\u00f9 precario, chi \u00e8 solo e non pi\u00f9 giovane, chi \u00e8 giovane e solo, chi \u00e8 immigrato, chi \u00e8 pi\u00f9 indigente, chi vede meno prospettive per il futuro, chi \u00e8 in difficolt\u00e0 nel trovare una propria identit\u00e0) quelle che pi\u00f9 vengono irretite dal gioco e rischiano patologie a esso connesse. Ma dati recenti dimostrano come la propensione al gioco aumenta anche dove il reddito disponibile \u00e8 pi\u00f9 alto, investendo in modo abbastanza uniforme tutte le regioni italiane. Per alcune regioni del sud, dove i dati dimostrano una quantit\u00e0 di gioco inferiore (Calabria, Sicilia, Basilicata), occorre interrogarsi sul ruolo del gioco illegale, che potrebbe prevalere su quello legale.<\/p>\n<p>Indagini recenti inoltre dimostrano come anche i bambini e gli adolescenti giochino d\u2019azzardo, con un\u2019inclinazione maggiore di quella degli adulti a sviluppare un rapporto problematico con il gioco, che pu\u00f2 radicarsi come elemento strutturale della loro personalit\u00e0 spingendoli a diventare giocatori accaniti e patologici.<\/p>\n<p>La normativa in Italia: necessit\u00e0 di un riordino delle norme vigenti in un codice unico<\/p>\n<p>Dal 1948, quando venne nazionalizzata la schedina del totocalcio, a oggi, il mercato del gioco d\u2019azzardo in Italia ha avuto un trend in continua espansione, determinato anche dalle decisioni generate dalle manovre economiche: dai primi anni novanta del secolo scorso infatti non c\u2019\u00e8 stato anno in cui il governo non abbia introdotto nuove offerte di gioco pubblico. Senza contare che, con la legalizzazione dei giochi on line, ora si pu\u00f2 giocare in qualsiasi momento dal proprio pc o dal proprio smartphone.<\/p>\n<p>Soprattutto a partire dagli ultimi anni, si pu\u00f2 affermare senza ombra di dubbio che si \u00e8 passati dal gioco come fenomeno sociale (e, per alcuni aspetti, sommerso) all\u2019istituzione di una vera e propria industria: 35 milioni di italiani coinvolti e una spesa complessiva che negli ultimi anni ha collocato l\u2019Italia al primo posto in Europa e al terzo nel mondo, tra i Paesi che giocano di pi\u00f9.<\/p>\n<p>Cos\u00ec il gioco d\u2019azzardo \u00e8 diventato un pilastro dell\u2019economia del nostro Paese, favorito dal progresso tecnologico, dalla globalizzazione, dalle tendenze sociali, e anche dalla crisi economica<\/p>\n<p>ancora in corso che lo rende una delle possibili ancore di salvezza per uscirne.<\/p>\n<p>Tutto ci\u00f2 per\u00f2 avviene in una frammentazione legislativa tale da ostacolare una normativa corretta del settore, necessaria per tutelare e salvaguardare tutti gli interessi che ruotano intorno al gioco, soprattutto la salute delle persone che rischiano la sindrome del gioco problematico e del gioco patologico.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" alignleft size-full wp-image-57242\" style=\"margin: 10px; float: left;\" alt=\"777777\" src=\"http:\/\/scomunicando.hopto.org\/notizie\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/777777.jpg\" height=\"266\" width=\"189\" \/>Infatti, nonostante l\u2019inserimento nei \u201clivelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, cos\u00ec come definita dall&#8217;Organizzazione mondiale della sanit\u00e0 &#8211; G.A.P.\u201d previsto dall\u2019art. 5 della Legge 158\/12, la prevenzione, la cura e la riabilitazione per i malati di G.A.P. vengono ostacolate dall\u2019assenza di finanziamenti specifici a esse destinati.<\/p>\n<p>Inoltre, l\u2019infiltrazione mafiosa ormai accertata e i finanziamenti per mezzo di fondi di investimento, trust e societ\u00e0 anonime, impongono misure volte a contrastare il riciclaggio dei proventi di attivit\u00e0 illecite, ill gioco illegale e le infiltrazioni mafiose, ad assicurare la tracciabilit\u00e0 dei flussi finanziari e prevedere misure di contrasto all\u2019evasione fiscale e tributaria.<\/p>\n<p>Infine, il dilagare nei territori di sale e punti gioco, con conseguenti danni per le persone e la coesione delle comunit\u00e0, senza che le Autorit\u00e0 locali possano decidere localizzazioni, orari, distanze o protezioni per le persone fragili, richiede interventi normativi specifici volti a dare competenze in merito ai Sindaci.<\/p>\n<p>Lo Stato non pu\u00f2 apparire come sfruttatore delle debolezze umane insite nel gioco; \u00e8 necessario attrezzarsi, forse con maggiore determinazione di quanto \u00e8 stato fatto per il fumo. La necessit\u00e0 di un codice unico delle norme in materia di gioco d\u2019azzardo \u00e8 quindi impellente, e richiama la responsabilit\u00e0 del legislatore sui temi pi\u00f9 urgenti.<\/p>\n<p>Il presente progetto di legge, proposto ai sensi dell\u2019art. 71 della Costituzione, secondo comma, e ai sensi dell\u2019articolo 49 della legge 25 maggio 1970 n. 352, presenta disposizioni per la tutela del diritto degli individui alla salute come garantita dall&#8217;articolo 32 della Costituzione (La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell&#8217;individuo e interesse della collettivit\u00e0), tramite il riordino in un codice unico delle norme vigenti in materia di giochi pubblici, che preveda: la tutela delle persone fragili e dei minorenni la cura per le persone malate e le fonti di finanziamento per la cura e la prevenzione, l\u2019armonizzazione fiscale norme stringenti sulla pubblicit\u00e0 e sulle caratteristiche dei giochi la ridefinizione delle autorit\u00e0 per il rilascio delle autorizzazioni contrasto al gioco illegale, alle infiltrazioni mafiose, all\u2019evasione fiscale e tributaria la tracciabilit\u00e0 dei flussi finanziari e l\u2019istituzione dei registri delle scommesse e dei concorsi pronostici la limitazione dei luoghi di gioco sanzioni pi\u00f9 efficaci.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" alignleft size-full wp-image-57243\" style=\"margin: 10px; float: left;\" alt=\"manifesto-dei-sindaci-contro-il-gioco-d-azzardo\" src=\"http:\/\/scomunicando.hopto.org\/notizie\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/manifesto-dei-sindaci-contro-il-gioco-d-azzardo.jpg\" height=\"174\" width=\"289\" \/><\/p>\n<p>NORME<\/p>\n<p>Art.1 Finalit\u00e0<\/p>\n<p>Finalit\u00e0 della legge \u00e8 la tutela della salute degli individui come sancito dall\u2019articolo 32 della Costituzione: \u201cLa Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell\u2019individuo e interesse della collettivit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p>Siccome a livello sanitario viene rilevata una corrispondenza certa tra la diffusione del gioco d\u2019azzardo e le patologie a esso connesse quali il G.A.P., lo Stato interviene con una nuova regolamentazione del gioco d\u2019azzardo,finalizzata alla tutela migliore possibile della salute in termini di generalit\u00e0 e di globalit\u00e0, in quanto il mantenimento di uno stato di completo benessere psico-fisico e sociale costituisce il diritto fondamentale per le persone e preminente interesse per la collettivit\u00e0, dato il ruolo che la persona \u00e8 chiamata ad assolvere per lo sviluppo e la crescita della societ\u00e0 civile.<\/p>\n<p>Art.2 Scopi<\/p>\n<p>Lo Stato Italiano, al fine di perseguire le finalit\u00e0 indicate all\u2019art. 1, esercita le proprie competenze legislative per la prevenzione delle conseguenze individuali e sociali nocive del gioco d\u2019azzardo; per garantire una gestione sicura e trasparente dei giochi d\u2019azzardo, per contrastare il gioco d\u2019azzardo non autorizzato e clandestino, e impedire l\u2019accesso alla criminalit\u00e0 e il riciclaggio di denaro nel gioco d&#8217;azzardo.<\/p>\n<p>Art 3 Oggetto<\/p>\n<p>Oggetto del progetto di legge \u00e8 il riordino in un codice unico delle norme vigenti in materia di giochi d\u2019azzardo.<\/p>\n<p>Il progetto in particolare:<\/p>\n<p>&#8211; prevede norme a tutela dei soggetti vulnerabili e dei minorenni<\/p>\n<p>&#8211; individua misure per la prevenzione e la cura per i soggetti affetti da sindrome di gioco con vincita in denaro \u2013 G.A.P., per attivit\u00e0 culturali e formative, di ricerca e monitoraggio del G.A.P. mediante l\u2019istituzione di appositi fondi e misure di armonizzazione fiscale;<\/p>\n<p>&#8211; definisce le caratteristiche che deve avere la pubblicit\u00e0 e quelle dei giochi;<\/p>\n<p>&#8211; individua nei sindaci, sentiti i questori, le Autorit\u00e0 competenti all\u2019autorizzazione per l\u2019esercizio del gioco d\u2019azzardo<\/p>\n<p>&#8211; ridefinisce le competenze dell\u2019 Osservatorio nazionale sulle dipendenze da G.A.P. e quelle dell\u2019Agenzia delle dogane e dei monopoli;<\/p>\n<p>&#8211; individua strumenti per il contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni criminali mafiose, per la tracciabilit\u00e0 dei flussi finanziari nella raccolta fisica di giochi d\u2019azzardo e scommesse, e per il contrasto dell\u2019evasione fiscale e tributaria;<\/p>\n<p>&#8211; istituisce i registri delle scommesse e dei concorsi pronostici<\/p>\n<p>&#8211; riorganizza la distribuzione dei giochi d\u2019azzardo in sale appositamente dedicate, e dispone un periodo transitorio e una moratoria per l\u2019introduzione di nuovi apparecchi per il gioco d\u2019azzardo e l\u2019apertura di nuove sale gioco<\/p>\n<p>&#8211; precisa le sanzioni e abroga le norme non conformi con le presenti disposizioni.<\/p>\n<p>Art.4 Misure a tutela dei soggetti vulnerabili<\/p>\n<p>Il presente articolo chiede di esporre, all&#8217;ingresso e all&#8217;interno dei locali ove sono presenti giochi d\u2019azzardo, il materiale informativo che le aziende sanitarie locali predispongono per evidenziare i rischi correlati al gioco d\u2019azzardo e segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al G.A.P.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" alignleft size-full wp-image-57244\" style=\"margin: 10px; float: left;\" alt=\"5555555\" src=\"http:\/\/scomunicando.hopto.org\/notizie\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/5555555.jpg\" height=\"222\" width=\"227\" \/>Si ritiene infatti che un\u2019informazione accurata sui rischi del gioco d\u2019azzardo sia utile alle persone perch\u00e9 possano decidere di giocare con piena consapevolezza dei pericoli cui possono andare incontro. Si ritiene inoltre che la segnalazione dei servizi di assistenza pubblici presenti sul territorio possa favorirne l\u2019accesso alle persone che ritengono di riscontrare in se stesse o nei propri familiari sintomi di gioco problematico o patologico.<\/p>\n<p>Si ritiene inoltre che la presenza nei luoghi dove si gioca d\u2019azzardo di operatori professionali competenti nelle patologie del gioco d\u2019azzardo possa essere di aiuto ai giocatori per ricevere informazioni e aiuti concreti per possibili situazioni di bisogno.<\/p>\n<p>A questo scopo, i gestori dei locali dove si pu\u00f2 giocare d\u2019azzardo sono tenuti a consentire l\u2019accesso agli operatori dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale, nonch\u00e9 a figure professionali appartenenti ad associazioni senza scopo di lucro, autorizzate dalle Asl, al fine di incontrare i giocatori con possibile patologia del gioco d\u2019azzardo e fornire loro informazioni e un sostegno concreto e di prossimit\u00e0.<\/p>\n<p>Art.5 Misure di contrasto al gioco dei minori<\/p>\n<p>Un\u2019indagine dell\u2019Ifc-Cnr di Pisa, resa nota nell\u2019aprile 2010, con dati relativi all\u2019anno 2009<\/p>\n<p>mette in luce che gli adolescenti italiani sono sempre pi\u00f9 propensi a giocare d\u2019azzardo.<\/p>\n<p>Secondo la ricerca, questo fenomeno, che va dai gratta e vinci, alle lotterie istantanee, alle scommesse sportive, fino al lotto e superenalotto, \u00e8 in crescita e interessa circa la met\u00e0 degli studenti italiani, con un incremento maggiore tra le ragazze.<\/p>\n<p>Sono sempre pi\u00f9 gli adolescenti coinvolti, come attestano i dati di questo studio su 40.000 studenti, condotto dall`Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Ifc-Cnr) all`interno del progetto \u201cIl gioco \u00e8 una cosa seria\u201d dell`Asl To3.<\/p>\n<p>Secondo questa ricerca, dal 2008 al 2009 la percentuale di studenti tra i 15 e i 19 anni che dichiarano di aver giocato in denaro almeno una volta negli ultimi dodici mesi \u00e8 aumentata dal 40% al 47%. L\u2019aumento maggiore \u00e8 fra le ragazze, passate dal 29 al 36%, i maschi passano invece dal 53 al 57%. Tra questi studenti, nonostante il divieto di legge, circa 550.000 sono i minorenni, corrispondenti al 43% dei minori scolarizzati.<\/p>\n<p>Questa ricerca, come altre condotte da Eurispes e Telefono azzurro, e dall\u2019Istituto Fatebenefratelli di Milano, confermano la vasta diffusione del gioco d\u2019azzardo tra i minorenni, ai quali invece sarebbe vietato. Tanto pi\u00f9 urgente allora diventa la necessit\u00e0 di individuare modalit\u00e0 certe per vietare l\u2019ingresso alle aree di gioco con vincite in denaro e alle scommesse, ai minori di anni diciotto.<\/p>\n<p>Il presente progetto, a tal fine, individua l\u2019introduzione di soluzioni tecniche idonee a bloccare automaticamente l\u2019accesso ai giochi e alle scommesse per i minorenni. Entro tre mesi dovr\u00e0 essere emanato un decreto per l\u2019introduzione di tali misure, che devono essere operative entro i sei mesi successivi.<\/p>\n<p>Le soluzioni tecniche si riferiscono alla dotazione di tutti gli apparecchi per il gioco d\u2019azzardo di un sistema automatico di rilevamento dell&#8217;et\u00e0 anagrafica di chi gioca, tramite tessera elettronica, tessera sanitaria o codice fiscale. A tal fine sono idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione.<\/p>\n<p>Nel periodo necessario per gli adeguamenti degli apparecchi di gioco mediante le soluzioni tecniche precisate, i minori devono essere identificati dal titolare dell\u2019esercizio commerciale, del locale, ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro, il quale deve chiedere loro un documento di identit\u00e0.<\/p>\n<p>Per impedire realmente l\u2019accesso ai giochi d\u2019azzardo ai minorenni, devono essere avviate iniziative di prevenzione dal gioco d\u2019azzardo patologico nelle scuole dell\u2019obbligo. A tal fine entro un anno dall\u2019entrata in vigore della legge, il Ministero degli Affari Sociali di concerto con il Ministero della Salute e dell\u2019Istruzione pubblica e con i rappresentanti delle Regioni producono un documento con le linee-guida per l&#8217;attivazione di corsi di aggiornamento per gli insegnanti con funzione di docenti referenti per la salute.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" alignleft size-full wp-image-57245\" style=\"margin: 10px; float: left;\" alt=\"azzardo_diamante\" src=\"http:\/\/scomunicando.hopto.org\/notizie\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/azzardo_diamante.jpg\" height=\"257\" width=\"367\" srcset=\"https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/azzardo_diamante.jpg 680w, https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/azzardo_diamante-300x210.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 367px) 100vw, 367px\" \/>L\u2019articolo quindi prevede sanzioni:<\/p>\n<p>&#8211; per la violazione del divieto di accesso ai minorenni ai sensi dell\u2019articolo 24, commi 21 e 22, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 (Norme in materia di gioco \u2013 Sanzioni per i soggetti che consentono l\u2019accesso ai giochi pubblici ai minori di anni diciotto)<\/p>\n<p>&#8211; per chiunque consenta l\u2019accesso agli apparecchi del gioco d\u2019azzardo ai minori di anni diciotto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da seimila a diecimila euro; nel caso di reiterazione delle violazioni, dalla seconda volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria accessoria da cinquemila a ottomila euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza all&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0.<\/p>\n<p>Art.6 Norme sulla pubblicit\u00e0<\/p>\n<p>Sul fatto che la pubblicit\u00e0 abbia un ruolo determinante nello stimolare le persone verso il gioco, e che possa essere pericolosa per i giocatori problematici, sono d\u2019accordo moltissimi ricercatori.<\/p>\n<p>Nelle note tecnico-scientifiche sintetiche e raccomandazioni dell\u2019aprile 2012 \u201cevidence base oriented\u201d, derivanti dalla rassegna della letteratura scientifica, al fine di attivare interventi e regolamentazioni finalizzate alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione del gioco d\u2019azzardo patologico &#8211; Giovanni Serpelloni, Capo Dipartimento Politiche Antidroga, definisce la pubblicit\u00e0 \u201ctroppo invadente e persuasiva che incentiva il gioco d\u2019azzardo colpendo soprattutto le persone pi\u00f9 vulnerabili con messaggi ingannevoli e disvaloriali\u201d. Nel medesimo documento viene osservato che \u201cAd oggi le evidenze scientifiche hanno dimostrato che se le persone pi\u00f9 vulnerabili sono<\/p>\n<p>sottoposte a stimoli pubblicitari continuativi e fortemente proporzionali, aumenta la loro probabilit\u00e0 di sviluppare una malattia cronica (con tutte le conseguenze correlate). Alla luce di questa consapevolezza, che non pu\u00f2 pi\u00f9 essere sottovalutata e non tenuta in forte considerazione, questo pu\u00f2 comportare e connotare quindi una responsabilit\u00e0 diretta in chi utilizza forti stimoli pubblicitari per promuovere il gioco d\u2019azzardo in quanto ormai \u00e8 chiaro che esso pu\u00f2 essere fonte di malattia, disabilit\u00e0 fisica, psichica e sociale non che rischio suicidario\u201d.<\/p>\n<p>Nelle medesime note si delineano i suggerimenti per una pubblicit\u00e0 che sia la meno invasiva e la pi\u00f9 corretta possibile.<\/p>\n<p>Il presente articolo richiama le norme previste dai commi 4, 5, 6, 7 dell\u2019articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevedono:<\/p>\n<p>&#8211; il divieto di messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincita in denaro e le fattispecie in cui il divieto si articola<\/p>\n<p>&#8211; la scrittura di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi nonch\u00e9 le relative probabilit\u00e0 di vincita che devono figurare sulle schedine,sui tagliandi di tali giochi, e in apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in<\/p>\n<p>&#8211; cui sono installati i videoterminali dei giochi e nei luoghi dove si esercita come attivit\u00e0 principale l&#8217;offerta di scommesse<\/p>\n<p>&#8211; le sanzioni per chi non rispetta i divieti e le prescrizioni<\/p>\n<p>&#8211; la data dalla quale hanno efficacia le disposizioni: il 1\u00b0 gennaio 2013<\/p>\n<p>Di seguito, l\u2019articolo precisa le caratteristiche che deve avere la comunicazione commerciale, in<\/p>\n<p>particolare:<\/p>\n<p>&#8211; non deve incoraggiare il gioco eccessivo o incontrollato, o negare che il gioco possa comportare dei rischi<\/p>\n<p>&#8211; presentare e suggerire che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali o costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento<\/p>\n<p>&#8211; indurre a ritenere che l\u2019esperienza, la competenza o l\u2019abilit\u00e0 del giocatore permetta di ridurre o eliminare l\u2019incertezza della vincita o consenta di vincere sistematicamente<\/p>\n<p>&#8211; rivolgersi o fare riferimento, anche indiretto, ai minori, e rappresentare questi ultimi &#8211; soggetti che appaiano evidentemente tali &#8211; intenti al gioco<\/p>\n<p>&#8211; utilizzare segni, disegni, personaggi e persone, direttamente e primariamente legati ai minori, che possano generare un diretto interesse su di loro<\/p>\n<p>&#8211; indurre a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere la propria autostima, considerazione sociale e successo interpersonale<\/p>\n<p>&#8211; rappresentare l\u2019astensione dal gioco d\u2019azzardo come un valore negativo<\/p>\n<p>&#8211; indurre a confondere la facilit\u00e0 del gioco con la facilit\u00e0 della vincita<\/p>\n<p>&#8211; fare riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco<\/p>\n<p>&#8211; evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della facilit\u00e0 da parte di alcune persone a credere ingenuamente ai messaggi che vengono proposti.<\/p>\n<p>L\u2019articolo precisa inoltre che:<\/p>\n<p>&#8211; tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco \u00e8 vietato ai minori di 18 anni e dovranno evitare messaggi emozionali che stimolino l&#8217;uso di tabacco e\/o alcol<\/p>\n<p>&#8211; sono vietate le pubblicit\u00e0 sui giochi d\u2019azzardo in fasce orarie protette, sui mezzi pubblici, ed esposte o affisse o diffuse a meno di 300 metri da luoghi sensibili frequentati dai minori (istituti scolastici, oratori, centri giovani, palestre, centri sportivi, ecc.)<\/p>\n<p>&#8211; sono vietati i banner (su applicazioni o siti on line) che promuovano il gioco d\u2019azzardo salvo che il fruitore non dichiari prima espressamente la sua maggiore et\u00e0.<\/p>\n<p>Si precisa infine che sono consentite campagne informative volte a prevenire le conseguenze individualmente e socialmente nocive del gioco d\u2019azzardo, che dunque \u00e8 possibile attivare campagne informative per genitori e insegnanti, e campagne specifiche per gli anziani e gli immigrati.<\/p>\n<p>Nell\u2019articolo vengono precisate le sanzioni:<\/p>\n<p>1. per ogni violazioni del divieto sono previste sanzioni da centomila a cinquecentomila euro a carico del committente del messaggio pubblicitario e del proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario \u00e8 diffuso; nei confronti del concessionario viene irrogata una sanzione di cinquantamila euro.<\/p>\n<p>2. per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attivit\u00e0 principale l&#8217;offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario.<\/p>\n<p>Spettano all\u2019 Agenzia delle dogane e dei monopoli le attivit\u00e0 di contestazione degli illeciti, nonch\u00e9 l\u2019irrogazione delle sanzioni.<\/p>\n<p>All\u2019Agenzia delle dogane e dei monopoli possono giungere segnalazioni, per le conseguenti attivit\u00e0, sia da parte dell\u2019Osservatorio di cui all\u2019articolo 12 della presente legge, sia da parte degli agenti di Polizia locale che constatino violazioni durante le loro ordinarie attivit\u00e0 di controllo previste nei luoghi deputati alla raccolta dei giochi.<\/p>\n<p>Art.7 Prevenzione e cura per i soggetti affetti da sindrome di gioco con vincita in denaro -G.A.P.<\/p>\n<p>Nonostante l\u2019art. 5 della Legge 158\/12 abbia inserito la \u201cludopatia intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, cos\u00ec come definita dall&#8217;Organizzazione mondiale della sanit\u00e0 &#8211; G.A.P\u201d nei livelli essenziali di assistenza (LEA) ai fini delle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da G.A.P., in realt\u00e0 tali prestazioni vengono ostacolate dall\u2019assenza di finanziamenti specifici a esse destinati: finanziamenti che in alcuni luoghi vengono surrogati dalle Regioni, in altri dai Comuni, cos\u00ec che oggi i giocatori patologici, a livello nazionale, ricevono cure in modo sporadico e a macchia di leopardo. La gravit\u00e0 della patologia e la sua diffusione a livello nazionale, richiedono invece interventi tempestivi, adeguati e diffusi su tutto il territorio nazionale.<\/p>\n<p>Il presente articolo prevede che entro due mesi dall\u2019approvazione della legge, di concerto con le Commissioni ministeriali interessate e la Conferenza Stato Regioni, venga completato il percorso che garantisca a tutti i cittadini opportunit\u00e0 di cura, di benefici di legge e opportunit\u00e0 fiscali al pari delle persone con altre forme di dipendenze patologiche.<\/p>\n<p>Si deve affidare ai Servizi per le Dipendenze il compito di prevenzione, cura e riabilitazione: tali Servizi, come operano per le altre forme di dipendenza gi\u00e0 riconosciute dai LEA, devono promuovere interventi ambulatoriali, residenziali e informativi.<\/p>\n<p>Il progetto di legge prevede inoltre che anche ai familiari dei giocatori patologici, durante il periodo di cura dei propri congiunti, venga riconosciuto il diritto al sostegno psicologico da ricevere nell\u2019ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Per garantire agli operatori dei SerT, dei servizi di salute mentale e del privato sociale la possibilit\u00e0 di acquisire le necessarie competenze in tutti i contesti del territorio nazionale, si dovranno attivare corsi di aggiornamento secondo le linee guida dettate da un documento che entro un anno dovr\u00e0 essere prodotto dal Ministero della salute, di concerto con il ministero degli Affari sociali e con i rappresentanti delle Regioni.<\/p>\n<p>L\u2019articolo precisa che si dovranno reperire gli oneri necessari per la prevenzione e la cura delle persone affette da G.A.P., nonch\u00e9 per il sostegno ai familiari, attraverso l\u2019istituzione di un fondo nazionale le cui caratteristiche verranno precisate dall\u2019articolo seguente.<\/p>\n<p>Art. 8 Istituzione del \u201cFondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d\u2019azzardo patologico \u2013 G.A.P.\u201d e copertura finanziaria<\/p>\n<p>L\u2019articolo prevede che venga istituito il \u201cFondo per la prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d\u2019azzardo patologico \u2013 G.A.P.\u201d in favore delle persone affette da patologie correlate a G.A.P.<\/p>\n<p>Il Fondo deve essere definito ogni anno attraverso la destinazione dell\u20191% del fatturato complessivo della spesa italiana sul gioco d\u2019azzardo: alla sua costituzione contribuiscono per lo 0,33% gli operatori e i concessionari del gioco, per lo 0,33% i giocatori stessi, e per lo 0,33% lo Stato, mediante un Fondo apposito destinato alla riduzione dei danni conseguenti alla proliferazione di giochi d\u2019azzardo. Una parte di questo Fondo viene destinato a integrare il fondo antiusura, per garantire il pagamento dei debiti da G.A.P. quando questi non hanno altre possibilit\u00e0 di essere onorati. Le norme di attuazione di quanto previsto da questo articolo vengono emanate dal Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.<\/p>\n<p>Art 9 Attivit\u00e0 culturali e formative di prevenzione del G.A.P., attivit\u00e0 di ricerca e monitoraggio delle forme di G.A.P. in Italia, e copertura finanziaria<\/p>\n<p>Il progetto di legge si preoccupa di individuare finanziamenti per attivit\u00e0 culturali, informative e formative locali ad opera dei Comuni, per la ricerca e il monitoraggio delle forme di G.A.P. in Italia, nonch\u00e9 per il funzionamento dell\u2019Osservatorio nazionale previsto dall\u2019art. 12 della presente legge. Per la costituzione del fondo da trasferire ai Comuni all\u2019interno dei Piani di zona istituiti dalla L328\/2000, per la prevenzione e la formazione da svolgersi nei territori mediante attivit\u00e0 culturali, informative e formative locali, e l\u2019adozione di misure volte a costruire spazi e attivit\u00e0 per la socialit\u00e0 nelle citt\u00e0 e nei quartieri, viene destinata una quota pari allo 0,50% delle somme giocate destinate alla remunerazione degli operatori e dei concessionari inseriti nell\u2019elenco depositato presso l\u2019Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.<\/p>\n<p>Il fondo pu\u00f2 essere utilizzato per l\u2019apertura di Sportelli di Ascolto sul gioco di azzardo patologico, finalizzati all\u2019ascolto, alla decodifica della domanda e all\u2019invio ai SerT delle persone che evidenziano reali problemi di dipendenza, per la formazione per tutti gli esercenti attivit\u00e0 commerciali dove siano presenti giochi d\u2019azzardo, finalizzata a conoscere i rischi del gioco d\u2019azzardo, a riconoscere le persone con sindrome da gioco con vincita in denaro \u2013 G.A.P., a fornire loro consigli per rivolgersi a strutture specialistiche, per il potenziamento dei fondi per il Diritto allo Studio, per l\u2019attivazione di corsi di aggiornamento per dirigenti e docenti con funzione di referenti per la salute, al fine di avviare iniziative di prevenzione dal gioco d\u2019azzardo patologico nelle scuole dell\u2019obbligo, per l\u2019attivazione di campagne di informazione rivolte a genitori, anziani, immigrati e per l\u2019adozione di misure volte a costruire spazi e attivit\u00e0 per la socialit\u00e0 nelle citt\u00e0 e nei quartieri, indispensabile antidoto per la dipendenza da gioco d\u2019azzardo &#8211; G.A.P.<\/p>\n<p>Gli studi epidemiologici rappresentano il primo importante strumento di indagine, perch\u00e9 consentono di ottenere stime numeriche della problematica nei vari segmenti della popolazione e quindi di pianificare e attuare misure sanitarie di prevenzione, diagnosi e intervento. Il presente articolo prevede che per attivit\u00e0 di ricerca e di monitoraggio delle forme di G.A.P. in Italia, nonch\u00e9 per il funzionamento dell&#8217;Osservatorio di cui all&#8217;articolo 12 della presente legge, venga destinata una quota pari all&#8217;1% dei premi non riscossi e delle multe ai concessionari e ai gestori dei giochi d\u2019azzardo. Si prevede che il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero della Sicurezza sociale, dell\u2019Universit\u00e0 e della ricerca scientifica, sostenga, tramite apposite forme di convenzione con istituti di ricerca di diritto pubblico o privato, progetti di ricerca scientifica inerenti il gioco d\u2019azzardo e in particolare ricerche di carattere epidemiologico su popolazioni campione del territorio nazionale. I risultati delle ricerche vengono forniti anche all&#8217;Osservatorio di cui all&#8217;articolo 12 della presente legge, per l\u2019espletamento dei propri compiti.<\/p>\n<p>Art.10 Armonizzazione fiscale<\/p>\n<p>Le disposizioni in materia di prelievo erariale sul gioco d\u2019azzardo, la differenza del prelievo tra le imprese del gioco e le altre tipologie di imprese, rischiano di diventare fonte di ingiustizia e di incentivazione smodata del gioco d\u2019azzardo.<\/p>\n<p>L\u2019articolo prevede che venga assicurato il riequilibrio del prelievo fiscale mediante il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi, secondo i dettami del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, \u201cTesto unico delle imposte sui redditi\u201d.<\/p>\n<p>Art.11 Autorit\u00e0 competenti all\u2019autorizzazione per l\u2019esercizio del gioco d\u2019azzardo e relative limitazioni in difesa di categorie di popolazione meritevoli di specifica tutela<\/p>\n<p>La normativa attuale esclude i sindaci da ogni possibilit\u00e0 autorizzatoria rispetto al gioco d\u2019azzardo. Dalle autorizzazioni e dalla possibilit\u00e0 di regolamentare aperture, orari e distanze da luoghi sensibili delle sale da gioco, vengono escluse le autorit\u00e0 locali che ogni giorno si confrontano con i problemi che provengono da un gioco smodato e sregolato alle persone e alle comunit\u00e0 dei territori che amministrano, e con il degrado che nei territori si produce a causa degli effetti negativi<\/p>\n<p>dell\u2019industria del gioco che non crea valore, ma estrae valore dai territori, e a causa della criminalit\u00e0 comune e organizzata che accompagna i luoghi del gioco d\u2019azzardo.<\/p>\n<p>Il presente articolo prevede invece che siano i sindaci dei comuni competenti per territorio, previo parere del questore, a rilasciare l\u2019autorizzazione per l\u2019apertura di sale da gioco di cui all\u2019articolo 18 della presente legge, e per l\u2019installazione di videoterminali autorizzati dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli.<\/p>\n<p>Le autorizzazioni vengono rilasciate nel rispetto delle norme di pianificazione territoriale degli Enti locali, nonch\u00e9 a tutela di una reale sicurezza urbana, al fine di evitare problemi connessi con la viabilit\u00e0, l\u2019inquinamento acustico o il disturbo della quiete pubblica.<\/p>\n<p>Inoltre, gli orari di esercizio e la localizzazione di attivit\u00e0 di giochi non devono pregiudicare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela.<\/p>\n<p>Devono essere rispettate le distanze minime obbligatorie tra le attivit\u00e0 di gioco e i luoghi socialmente sensibili, come istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, ovvero strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o strutture ricettive per categorie protette.<\/p>\n<p>L\u2019autorizzazione viene concessa per dieci anni e pu\u00f2 essere rinnovata alla scadenza.<\/p>\n<p>Viene integrato l\u2019articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con il seguente periodo: \u00abIl sindaco pu\u00f2 introdurre limitazioni relative agli orari di esercizio e alla localizzazione di attivit\u00e0 che possono pregiudicare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela\u201d.<\/p>\n<p>Art.12 L\u2019 Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d\u2019azzardo patologico<\/p>\n<p>Il presente articolo stabilisce che l\u2019Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d\u2019azzardo patologico, di cui al comma 10 dell\u2019articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito, con modifiche nella legge 8 novembre 2012, n. 189, viene istituito presso il Ministero degli Affari Sociali e svolger\u00e0 le sue funzioni in modo autonomo e indipendente.<\/p>\n<p>Dell\u2019Osservatorio fanno parte esperti individuati dai Ministeri della salute, dell\u2019Istruzione, dell\u2019Universit\u00e0 e della ricerca, dello Sviluppo economico e dell\u2019Economia e delle finanze, rappresentanti dei Sert italiani individuati dalle Regioni, ed esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonch\u00e9 rappresentanti dei comuni e del terzo settore che operano nel settore della prevenzione e del recupero del G.A.P.<\/p>\n<p>L&#8217;Osservatorio ha diversi compiti:<\/p>\n<p>a) monitorare le dipendenze da G.A.P., con particolare riferimento ai costi sociali, economici e psicologici associati a tali fenomeni, nonch\u00e9 ai fattori di rischio, in relazione alla salute dei giocatori e all&#8217;eventuale indebitamento delle famiglie;<\/p>\n<p>b) redigere annualmente un rapporto sull&#8217;attivit\u00e0 svolta, da trasmettere al Ministero degli Affari sociali e al Ministero della salute, nel quale possono essere indicate anche proposte atte a migliorare il sistema degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali nel territorio nazionale;<\/p>\n<p>c) promuovere campagne informative al fine di prevenire comportamenti patologici e forme di assuefazione derivanti dagli eccessi dell&#8217;attivit\u00e0 di gioco d&#8217;azzardo, anche mediante l&#8217;utilizzo di<\/p>\n<p>mezzi di comunicazione di massa, a tutela dei consumatori, con particolare riguardo ai minori e ai soggetti vulnerabili. Le campagne informano il potenziale giocatore in modo corretto, veritiero e trasparente, anche in riferimento ai contenuti dei diversi giochi d&#8217;azzardo, alle reali possibilit\u00e0 di vincita e di perdita e ai gravi rischi che ne possono derivare;<\/p>\n<p>d) monitorare i contenuti della pubblicit\u00e0 ai fini di individuare forme di pubblicit\u00e0 non legale oppure ingannevole, anche online. Segnalare i casi in cui non vengono rispettati i dettami di cui all\u2019articolo 6 della presente legge sulla pubblicit\u00e0, sia all&#8217;Autorit\u00e0 garante della concorrenza e del mercato al fine di attivare i poteri di tutela amministrativa e giurisdizionale ad essa attribuiti, sia all\u2019Agenzia delle dogane e dei monopoli per l\u2019applicazione delle sanzioni previste al medesimo articolo 6.<\/p>\n<p>Per il funzionamento dell\u2019Osservatorio viene destinata parte della quota prevista nell\u2019art. 9 della presente legge, indirizzata ad attivit\u00e0 di ricerca e monitoraggio di forme di G.A.P.<\/p>\n<p>Art.13 Competenze dell\u2019Agenzia delle dogane e dei monopoli<\/p>\n<p>L\u2019Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo la presente legge, avr\u00e0 compiti esclusivi di attuazione delle disposizioni tecniche sul gioco d\u2019azzardo emanate dal Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze.<\/p>\n<p>L\u2019Agenzia in particolare verifica che vengano attuate le disposizioni tecniche emanate dal suddetto Ministero in merito ai sistemi di gioco nonch\u00e9 agli apparecchi automatici per i giochi d\u2019azzardo. Si occupa della valutazione della conformit\u00e0 e dell\u2019omologazione.<\/p>\n<p>L\u2019Agenzia delle dogane e dei monopoli svolge una verifica costante dell\u2019operato dei concessionari e realizza un\u2019azione mirata di contrasto: al gioco illegale e alle infiltrazioni criminali mafiose; alla opacit\u00e0 dei flussi finanziari nella raccolta fisica di giochi d\u2019azzardo e scommesse; all\u2019evasione fiscale e tributaria; alla non corretta istituzione e al non corretto mantenimento dei registri delle scommesse e dei concorsi pronostici.<\/p>\n<p>Art.14 Strumenti di contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni criminali mafiose<\/p>\n<p>Date le infiltrazioni mafiose nel gioco legale, gi\u00e0 trattate nella premessa di questa relazione, si rende indispensabile attivare strumenti di reale contrasto al gioco illegale e alle penetrazioni mafiose. Tali strumenti vengono individuati:<\/p>\n<p>&#8211; nella normativa relativa alle leggi antimafia e alle misure di prevenzione individuate dal DL 159\/2011<\/p>\n<p>&#8211; nell\u2019individuazione dei soggetti (compresi i soggetti partecipati) che vengono esclusi dalla partecipazione a gare o a procedure di evidenza pubblica, al rilascio, rinnovo o mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici<\/p>\n<p>&#8211; nell\u2019obbligo di dichiarare l\u2019identit\u00e0 del soggetto mandante o del titolare effettivo da parte delle societ\u00e0 fiduciarie, dei trust e dei fondi di investimento che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di societ\u00e0 concessionarie di giochi pubblici<\/p>\n<p>Il presente articolo richiama dunque quanto previsto dagli 67 e 94 del codice delle leggi antimafia (per le persone a cui sia stato applicato un provvedimento definitivo, divieto di ottenere licenze o autorizzazioni di polizia e commercio, divieto di autorizzazione a svolgere attivit\u00e0 imprenditoriali, decadenza dei diritti di licenze e<\/p>\n<p>autorizzazioni, divieto di stipulare contratti, subcontratti, ecc), e le misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.<\/p>\n<p>Si stabilisce che non pu\u00f2 partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica n\u00e9 ottenere il rilascio, il rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici, il soggetto il cui titolare o rappresentante legale o negoziale, ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti o il titolare effettivo di qualunque forma societaria, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato, ovvero nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell&#8217;articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 416-bis, 629, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale (peculato, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilit\u00e0, estorsione, usura, ricettazione, riciclaggio con previsioni di pene e reclusione) ovvero, se commesso all&#8217;estero, per un delitto di criminalit\u00e0 organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attivit\u00e0 illecite.<\/p>\n<p>Si stabilisce inoltre di applicare il medesimo divieto pure al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al due per cento del capitale o del patrimonio da persone fisiche che risultano condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate, ovvero nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell&#8217;articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei predetti delitti.<\/p>\n<p>Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o mantenimento delle concessioni di cui al presente articolo opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero la sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell&#8217;articolo 444 del codice di procedura penale ovvero la condizione di imputato sia riferita al coniuge non separato, nonch\u00e9 ai parenti e affini entro il terzo grado.<\/p>\n<p>Ai fini delle certificazioni e degli accertamenti in materia di antimafia e di quanto previsto dall\u2019articolo 24 comma 26 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 (esclusione dalla gara e a procedure di evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici in caso di dichiarazione mendace in riferimento al nominativo e agli estremi identificativi dei soggetti che detengono partecipazioni al capitale), le societ\u00e0 fiduciarie, i trust e i fondi di investimento che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di societ\u00e0 concessionarie di giochi pubblici, sono obbligati a dichiarare l&#8217;identit\u00e0 del soggetto mandante o del titolare effettivo.<\/p>\n<p>\u00c8 vietata la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica in materia di giochi da parte di soggetti partecipanti, anche indirettamente, mediante societ\u00e0 fiduciarie, trust o fondi di investimento che non dichiarano l&#8217;identit\u00e0 del soggetto mandante o titolare effettivo.<\/p>\n<p>Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le societ\u00e0 concessionarie e le societ\u00e0 per le quali \u00e8 in corso l&#8217;ottenimento di concessioni in materia di giochi pubblici devono fornire, a richiesta del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, l&#8217;elenco dei soci che detengono partecipazioni mediante societ\u00e0 fiduciarie, trust o fondi di investimento, comunicando il nome del mandatario per le fiduciarie fino alla persona fisica o titolare effettivo, mentre per i trust si comunicher\u00e0 il nome fino alla persona fisica o titolare effettivo. Per i fondi di investimento l&#8217;obbligo di dichiarazione previsto dal presente comma \u00e8 limitato ai soggetti che detengono una quota superiore al cinque per cento del relativo patrimonio, fino alla persona fisica o titolare effettivo.<\/p>\n<p>Art.15 Tracciabilit\u00e0 dei flussi finanziari nella raccolta fisica di giochi d\u2019azzardo e scommesse<\/p>\n<p>Ai fini della prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio di denaro di provenienza illecita che vengono facilitate dai flussi di denaro, si ritiene indispensabile dotarsi di strumenti idonei alla tracciabilit\u00e0 dei flussi finanziari che si determinano nella raccolta fisica di giochi d\u2019azzardo e di scommesse. Tali strumenti vengono individuati:<\/p>\n<p>&#8211; nell\u2019utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati in via esclusiva ai concorsi pronostici o scommesse<\/p>\n<p>&#8211; nell\u2019applicazioni di sanzioni amministrative relative alle somme non transitate sui conti correnti<\/p>\n<p>&#8211; nell\u2019individuazione degli operatori che svolgono le attivit\u00e0 relative all\u2019offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro (esclusi il lotto, le lotterie a estrazione istantanea o differite, i concorsi pronostici su rete fissa) quali destinatari degli obblighi dal decreto antiriciclaggio<\/p>\n<p>&#8211; nell\u2019identificazione e verifica dell\u2019identit\u00e0 dei clienti che compiono operazioni di acquisto e di cambio di fiches o di altri mezzi di gioco per importi superiori ai mille euro<\/p>\n<p>&#8211; nell\u2019identificazione e verifica dell\u2019identit\u00e0 dei clienti che utilizzano importi superiori ai cinquecento euro<\/p>\n<p>1. Utilizzo di conti correnti bancari o postali. Il presente articolo stabilisce che al fine di assicurare la tracciabilit\u00e0 dei flussi finanziari per prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, chiunque, anche in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all&#8217;estero, concorsi pronostici e scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o pi\u00f9 conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societ\u00e0 Poste italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o scommesse. Sui predetti conti devono transitare le spese, le erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari di qualsiasi natura relativi ai concorsi pronostici e alle scommesse.<\/p>\n<p>2. Sanzioni. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo comporta l&#8217;applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il dieci e il quaranta per cento delle somme non transitate sui conti correnti bancari o postali dedicati. Nell&#8217;ipotesi in cui titolare dell&#8217;esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una societ\u00e0, un&#8217;associazione o un ente collettivo, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente comma si applica alla societ\u00e0, all&#8217;associazione o all&#8217;ente collettivo e il rappresentante legale della societ\u00e0, dell&#8217;associazione o dell&#8217;ente collettivo \u00e8 obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.<\/p>\n<p>3. Soggetti destinatari degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, \u201cDecreto antiriciclaggio\u201d: sono compresi gli operatori che svolgono le attivit\u00e0 relative all\u2019offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in presenza o in assenza delle concessioni rilasciate dal Ministero dell\u2019economia e delle finanze \u2013 Agenzia delle dogane e dei monopoli.<\/p>\n<p>4. Identificazione e verifica dell\u2019identit\u00e0 dei clienti che acquistano e cambiano fiches o altri mezzi di gioco per importi superiori a mille euro. Gli operatori che svolgono l&#8217;attivit\u00e0 di gestione di sale da gioco, quali indicati nel presente articolo, procedono all&#8217;identificazione e alla verifica dell&#8217;identit\u00e0 di ogni cliente che compia operazioni di acquisto e di cambio di &#8220;fiches&#8221; o di altri mezzi di gioco per importo pari o superiore a euro mille.<\/p>\n<p>I dati e le informazioni sono acquisite e conservate, utilizzando i sistemi informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della propria attivit\u00e0 ed elaborandone mensilmente le informazioni ivi contenute.<\/p>\n<p>I dati e le informazioni sono riferite a:<\/p>\n<p>a) dati identificativi (riportando gli estremi del documento identificativo);<\/p>\n<p>b) data dell&#8217;operazione;<\/p>\n<p>c) valore dell&#8217;operazione e mezzi di pagamento utilizzati;<\/p>\n<p>d) numero delle banconote di taglio elevato (duecento e cinquecento euro).<\/p>\n<p>5. Identificazione e verifica dell\u2019identit\u00e0 dei clienti che utilizzano importi superiori a 500 euro. Con le medesime modalit\u00e0 gli operatori di cui ai commi precedenti, procedono all&#8217;identificazione e alla verifica dell&#8217;identit\u00e0 di ogni cliente che utilizzi importi superiori a cinquecento euro, e consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, di acquisto e di cambio dei mezzi di gioco, esclusivamente attraverso mezzi di pagamento, ivi compresa la moneta elettronica, per i quali \u00e8 possibile assolvere gli obblighi di identificazione previsti dalla presente legge.<\/p>\n<p>A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative a:<\/p>\n<p>a) dati identificativi dichiarati dal cliente all&#8217;atto dell&#8217;apertura dei conti di gioco o della richiesta delle credenziali di accesso ai giochi on line;<\/p>\n<p>b) data delle operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti; c) valore delle operazioni sopra indicate e mezzi di pagamento utilizzati;<\/p>\n<p>d) indirizzo IP, data, ora e durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore della casa da gioco on line, pone in essere le suddette operazioni.<\/p>\n<p>Art.16 Azioni contro l\u2019evasione fiscale e tributaria<\/p>\n<p>La lotta contro l\u2019evasione fiscale e tributaria riveste un\u2019importanza determinante per il nostro Paese, sia per l\u2019affermazione della legalit\u00e0, indispensabile per ogni atto della vita civile, sia per la coesione sociale basata su una giustizia fiscale e tributaria diffusa, sia per la lotta al riciclaggio che inevitabilmente si accompagna all\u2019evasione.<\/p>\n<p>Il presente articolo preclude la possibilit\u00e0 di concorrere all&#8217;assegnazione o al rinnovo delle concessioni in materia di giochi, di concorsi pronostici e di scommesse, alle societ\u00e0 che hanno commesso violazioni gravi, di rilevanza penale, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilite.<\/p>\n<p>Viene precluso l\u2019accesso a gare per le concessioni o per il loro mantenimento o rinnovo, a societ\u00e0 fiduciarie, fondi di investimento, trust, e tutte le societ\u00e0 con caratteristiche intrinseche di opacit\u00e0 (per esempio societ\u00e0 anonime), che siano domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all\u2019Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati individuati ai sensi degli articoli<\/p>\n<p>20 e 127bis del testo unico delle imposte sui redditi (Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni \u201cTesto unico delle imposte sui redditi\u201d), o che pagano dividendi a tali societ\u00e0.<\/p>\n<p>Art.17 Istituzione dei registri delle scommesse e dei concorsi pronostici<\/p>\n<p>L\u2019istituzione dei registri informatici delle scommesse e dei concorsi pronostici \u00e8 finalizzata sia alla tracciabilit\u00e0 dei flussi finanziari sia alle azioni contro l\u2019evasione fiscale e tributaria.<\/p>\n<p>I registri vanno scritti con modalit\u00e0 elettroniche da chi gestisce concorsi pronostici o scommesse di ogni genere, vanno conservati ed esibiti quando richiesti.<\/p>\n<p>Sono determinate le sanzioni per chi non ottempera agli adempimenti previsti dal presente articolo.<\/p>\n<p>1. Chiunque, anche in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dal Ministero dell\u2019economia e delle finanze \u2013 Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi anche ubicati all\u2019estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, comprese le scommesse online, deve annotare in un apposito registro informatico, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l\u2019ammontare globale delle somme giocate, delle vincite pagate e della differenza tra le somme giocate e le vincite pagate. L\u2019annotazione deve essere eseguita, in modalit\u00e0 elettroniche, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. Le registrazioni nel totalizzatore nazionale sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nel registro di cui al presente comma.<\/p>\n<p>2. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni il registro previsto dal comma 1 \u00e8 punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a ventimila euro. La stessa sanzione si applica a chi, nel corso degli accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini dell\u2019accertamento in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all\u2019ispezione e alla verifica il registro previsto dal citato comma<\/p>\n<p>3. La sanzione \u00e8 irrogata in misura doppia se sono accertate evasioni dell\u2019imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse complessivamente superiori, nell\u2019anno solare, a settantamila euro.<\/p>\n<p>4. Chi omette di effettuare, in tutto o in parte, le registrazioni previste dal comma 1 \u00e8 punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il dieci e il cinquanta per cento degli importi non registrati.<\/p>\n<p>Nel caso di mancata tenuta del registro informatico le sanzioni di cui al comma due e al presente comma si applicano congiuntamente, fermo restando quanto previsto dall\u2019articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie &#8211; Concorso di violazioni e violazioni continuate), e successive modificazioni, e dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (Riordino dell&#8217;imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse \u2013 Aliquota \u2013 Sanzioni). L\u2019ammontare imponibile complessivo e l\u2019aliquota applicabile dell\u2019imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell\u2019ufficio territoriale dell\u2019Agenzia delle dogane e dei monopoli competente.<\/p>\n<p>Art.18 Limitazione di luoghi di gioco per apparecchi. Le sale da gioco<\/p>\n<p>Nelle note tecnico-scientifiche sintetiche e raccomandazioni dell\u2019aprile 2012 \u201cevidence base oriented\u201d, derivanti dalla rassegna della letteratura scientifica, al fine di attivare interventi e regolamentazioni finalizzate alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione del gioco d\u2019azzardo patologico\u201d vengono individuate alcune misure di prevenzione per il gioco patologico. Tra queste, vengono proposte Regolamentazioni ambientali consistenti nel ridurre il numero di sedi sul territorio dove poter giocare d\u2019azzardo per ridurre la probabilit\u00e0 e la facilit\u00e0 di accesso, nel dislocarle sempre lontano da scuole o punti di raduno giovanile, nell\u2019evitare la diffusione generalizzata delle slot-machine, nell\u2019aumentare il costo delle giocate.<\/p>\n<p>D\u2019altra parte, tutte le testimonianze dei giocatori patologici sottolineano la \u201ctentazione\u201d rappresentata dalle slot machine presenti nei bar, nelle tabaccherie, nei supermercati che frequentano. L\u2019individuazione di luoghi specifici dove accedere al gioco, al contrario, impone la consapevolezza della scelta che si vuol compiere, attiva la riflessione e la volont\u00e0.<\/p>\n<p>Per queste ragioni il progetto di legge prevede che gli apparecchi per il gioco d\u2019azzardo (slot machine, videolottery e gli altri giochi su videoterminali autorizzati dall&#8217;Agenzia delle dogane e dei monopoli) la cui concessione scadr\u00e0 o quelli per i quali saranno acquistate nuove concessioni, saranno autorizzati esclusivamente in apposite sale da gioco, che ne limitino la diffusione spaziale e ne limitino il numero, e che non siano fruibili o collegati con i comuni locali pubblici.<\/p>\n<p>I giocatori possono chiedere personalmente di essere esclusi dal gioco, e viene redatto un albo nazionale, a disposizione di tutte le sale da gioco presenti sul territorio italiano, dei giocatori che chiedono l\u2019esclusione dai siti di gioco.<\/p>\n<p>Nelle aree delle sale da gioco riservate ai fumatori, non devono essere installati apparecchi per il gioco d\u2019azzardo. Questa misura viene prevista per consentire al giocatore fumatore l\u2019opportunit\u00e0 di momenti di distacco dal gioco, utili per riconciliarsi con se stesso, e decidere se continuare il gioco o interromperlo: ci\u00f2 che non accadrebbe se il giocatore non avesse l\u2019opportunit\u00e0 di interrompere il gioco almeno per il tempo di una sigaretta.<\/p>\n<p>Le caratteristiche delle sale da gioco verranno individuate con apposita legge, che ne specificher\u00e0:<\/p>\n<p>&#8211; le categorie, le concessioni di sito e di gestione<\/p>\n<p>&#8211; le misure di revoca, limitazione e sospensione<\/p>\n<p>&#8211; le sanzioni amministrative e le disposizioni penali<\/p>\n<p>&#8211; le misure di sicurezza e le misure necessarie per prevenire le conseguenze socialmente nocive del gioco d\u2019azzardo che le sale da gioco devono adottare, le misure di divieto ed esclusione dal gioco, nonch\u00e9 le misure di identificazione e limitazioni d\u2019ingresso.<\/p>\n<p>Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a frequentare corsi di formazione predisposti dalle ASL\/AUSL sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno. All&#8217;interno delle sale da gioco, i gestori sono tenuti ad esporre: un test di verifica, predisposto dalla AUSL\/ASL competente per territorio, per una rapida autovalutazione del rischio di dipendenza, e i depliant informativi riguardo la disponibilit\u00e0 dei servizi di assistenza.<\/p>\n<p>Art.19 Caratteristiche dei giochi In premessa sono state evidenziate le caratteristiche qualitative dei nuovi giochi, sempre pi\u00f9 accessibili e accattivanti, in grado di trattenere il giocatore presso la macchina da gioco<\/p>\n<p>estraniandolo dal mondo esterno, e inserendolo in un nuovo modo di giocare solitario, decontestualizzato, globalizzato, a bassa soglia di accesso e con evidenti rischi di sconfinamento in forme di gioco problematico e patologico. A queste caratteristiche si uniscono la possibilit\u00e0 di uso di apparecchiature specifiche per la lettura velocissima delle schede acquistate o delle giocate effettuate, con un\u2019accelerazione del gioco che comporta perdita della scoperta e della curiosit\u00e0, e finanche del piacere, per ricondurre tutto alla scarica adrenalinica propedeutica al gioco problematico e patologico. Ai fini della prevenzione da G.A.P, il progetto di legge prevede di regolamentare il tempo minimo necessario per una partita ed evitare colori, disegni, suoni e rumori che stimolino la continuazione del gioco oltre la realistica volont\u00e0 del giocatore, fermo restando il diritto alle caratteristiche estetico funzionali dei vari tipi di gioco.<\/p>\n<p>La durata minima della partita viene fissata in quattro secondi, e nel gioco non si potranno utilizzare software, apparecchiature specifiche, o metodi di elaborazione dati.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 molti giocatori sono erroneamente convinti che a una maggiore spesa per il gioco corrisponda una vincita maggiore, si stabilisce che il costo di ogni partita non deve superare un euro, e ciascuna vincita deve avere valore non superiore a cento euro.<\/p>\n<p>Art.20 Periodo transitorio e moratoria per l\u2019introduzione di nuovi apparecchi per il gioco d\u2019azzardo e l\u2019apertura di nuove sale gioco<\/p>\n<p>Per l\u2019applicazione delle norme misure previste dall\u2019articolo 18 della presente legge, si prevede un periodo transitorio considerato in due anni dall\u2019approvazione della legge.<\/p>\n<p>Durante tale periodo, necessario per la riconduzione di tutti gli apparecchi di gioco all\u2019interno delle sale gioco, \u00e8 ammesso il proseguimento dell&#8217;esercizio degli apparecchi di gioco nei locali ove essi insistono secondo le precedenti disposizioni istitutive.<\/p>\n<p>Nello stesso periodo \u00e8 vietata l\u2019introduzione di nuove tipologie di apparecchi per il gioco d\u2019azzardo e le scommesse con vincita in denaro, \u00e8 vietata la sostituzione degli apparecchi esistenti al momento del varo della legge con nuovi apparecchi, ed \u00e8 vietata l\u2019apertura di nuove sale gioco che non siano contemplate nelle disposizioni di cui all\u2019articolo 18 della presente legge.<\/p>\n<p>Art.21 Sanzioni La presente proposta di legge prevede sanzioni pi\u00f9 onerose per coloro che non ne rispettano i dettami. 1. \u00c8 punito con la detenzione fino ad un anno o con la multa fino a un milione di euro chiunque intenzionalmente: a) apre o gestisce una casa da gioco senza le concessioni e le autorizzazioni necessarie, o a tale scopo fornisce locali o installazioni; b) ottiene in modo fraudolento una concessione o un&#8217;autorizzazione fornendo indicazioni false o in altra maniera; c) viola gli obblighi di diligenza contemplati dalla presente legge nella lotta contro il riciclaggio di denaro; d) si sottrae alla tassa sulle case da gioco.<\/p>\n<p>Nei casi gravi la pena prevede la reclusione fino a cinque anni o la detenzione non inferiore a un anno. A tale pena pu\u00f2 aggiungersi una multa fino a due milioni di euro. Chi agisce per negligenza \u00e8 punito con la multa fino a cinquecentomila euro.<\/p>\n<p>2. \u00c8 punito con l&#8217;arresto o con la multa fino a cinquecentomila euro chiunque: a) organizza o gestisce per mestiere giochi d&#8217;azzardo al di fuori delle case da gioco concessionarie; b) fornisce indicazioni false in una procedura di concessione o di autorizzazione o in altra maniera influisce illegalmente sulla procedura stessa;<\/p>\n<p>c) installa, allo scopo di gestirli, sistemi di gioco o apparecchi automatici per i giochi d&#8217;azzardo senza esame, valutazione della conformit\u00e0 o omologazione;<\/p>\n<p>d) modifica sistemi di gioco o apparecchi automatici per i giochi d&#8217;azzardo che sono stati oggetto di un esame, di una valutazione della conformit\u00e0 o di un&#8217;omologazione e li installa allo scopo di gestirli;<\/p>\n<p>e) disattende l&#8217;obbligo di comunicare informazioni all\u2019Agenzia delle dogane e dei monopoli;<\/p>\n<p>f) disattende l&#8217;ingiunzione dell\u2019Agenzia delle dogane e dei monopoli di ripristinare lo stato legale o di sopprimere le irregolarit\u00e0;<\/p>\n<p>g) autorizza a giocare persone cui il gioco \u00e8 vietato;<\/p>\n<p>h) informa le persone interessate o terzi su una comunicazione inoltrata alle autorit\u00e0 di sorveglianza o alle autorit\u00e0 di perseguimento penale o sull&#8217;apertura di un&#8217;inchiesta;<\/p>\n<p>i) causa la tassazione inesatta di una casa da gioco fornendo indicazioni false o in altra maniera.<\/p>\n<p>Chi agisce per negligenza \u00e8 punito con una multa fino a duecentocinquantamila euro.<\/p>\n<p>Art.22 Abrogazioni<\/p>\n<p>Il presente progetto prevede l\u2019abrogazione di tutte le norme in contrasto con quanto previsto in questo testo.<\/p>\n<p>Riferimenti bibliografici per le informazioni contenute nella Relazione<\/p>\n<p>1. Gioco d\u2019azzardo \u2013 Una guida per le famiglie &#8211; CAMKhA Pan American Health Organization\/World Health Organization Collaborating Centre Affiliated with the University of Toronto \u2013 2006 &#8211;<a href=\"http:\/\/www.problemgambling.ca\/EN\/Documents\/2844R_ProbGambFamily_italian.pdf\">http:\/\/www.problemgambling.ca\/EN\/Documents\/2844R_ProbGambFamily_italian.pdf<\/a><\/p>\n<p>2. Presidenza del Consiglio dei Ministri \u2013 Dipartimento Politiche Antidroga \u2013 GAMBLING \u2013 Gioco d\u2019azzardo problematico e patologico: inquadramento generale, meccanismi fisiopatologici, vulnerabilit\u00e0, evidenze scientifiche per la prevenzione, cura e riabilitazione \u2013 Giovanni Serpelloni \u2013 2013 <a href=\"http:\/\/www.politicheantidroga.it\/media\/584474\/master_gambling_bassa.pdf\">http:\/\/www.politicheantidroga.it\/media\/584474\/master_gambling_bassa.pdf<\/a><\/p>\n<p>3. Presidenza del Consiglio dei Ministri \u2013 Dipartimento Politiche Antidroga SINTESI in progress &#8211; GIOCO D\u2019AZZARDO PROBLEMATICO E GIOCO D\u2019AZZARDO PATOLOGICO &#8211; Note tecnico-scientifiche sintetiche e raccomandazioni \u201cevidence base oriented\u201d, derivanti dalla rassegna della letteratura scientifica, al fine di attivare interventi e<\/p>\n<p>regolamentazioni finalizzate alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione del gioco d\u2019azzardo patologico &#8211; Giovanni Serpelloni Capo Dipartimento Politiche Antidroga &#8211; Vers. 4 aprile 2012, Roma \u2013<\/p>\n<p>4. Cesda Centro studi documentazione dipendenze e AIDS Dipartimento DipendenzeAzienda Sanitaria di Firenze DOCUMENTARE IL GAMBLING \u2013 2013<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.cesda.net\/wp-content\/uploads\/2011\/06\/DOCUMENTARE-IL-GAMBLING.-RISORSE-\">http:\/\/www.cesda.net\/wp-content\/uploads\/2011\/06\/DOCUMENTARE-IL-GAMBLING.-RISORSE-<\/a> E-STRUMENTI.pdf<\/p>\n<p>5. IL GIOCO D\u2019AZZARDO &#8211; LE LUDOPATIE &#8211; Analisi del fenomeno Valutazione degli obiettivi Determinazione degli interventi &#8211; Promosso da Codacons, realizzato da gruppo MarKonet con la partecipazione di AAMS Gioco sicuro e Sisal \u2013 2010<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.codacons.it\/userfiles\/file\/ludopatie_OK-def.pdf\">http:\/\/www.codacons.it\/userfiles\/file\/ludopatie_OK-def.pdf<\/a><\/p>\n<p>6. Eurispes-Telefono azzurro Indagine conoscitiva sulla condizione dell\u2019Infanzia e dell\u2019Adolescenza in Italia , 2012 <a href=\"http:\/\/www.azzurro.it\/index.php\/it\/699-infanzia-telefono-azzurro-eurispes-gioco-d-azzardo-quasi-1-bambino-su-10-gioca-a-soldi-online\">http:\/\/www.azzurro.it\/index.php\/it\/699-infanzia-telefono-azzurro-eurispes-gioco-d-azzardo-quasi-1-bambino-su-10-gioca-a-soldi-online<\/a><\/p>\n<p>7. Eurispes, L\u2019Italia in gioco, 2011<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.slideshare.net\/lopinsjk\/litalia-in-gioco\">http:\/\/www.slideshare.net\/lopinsjk\/litalia-in-gioco<\/a><\/p>\n<p>8. Ifc-Cnr \u201cGioco d\u2019azzardo: epidemia italiana\u201d, 2012<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/linguaggio-macchina.blogspot.it\/2012\/01\/gioco-dazzardo-epidemia-italiana-uno.html\">http:\/\/linguaggio-macchina.blogspot.it\/2012\/01\/gioco-dazzardo-epidemia-italiana-uno.html<\/a><\/p>\n<p>9. Commissione parlamentare d\u2019inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Proposta di relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione con particolare riguardo al condizionamento delle mafie sull\u2019economia, sulla societ\u00e0 e sulle Istituzioni del mezzogiorno 2012. Relatore On. Giuseppe Pisanu<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.zoomsud.it\/attachments\/article\/27239\/relazione_commissione.pdf\">http:\/\/www.zoomsud.it\/attachments\/article\/27239\/relazione_commissione.pdf<\/a><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEGLI INDIVIDUI TRAMITE IL RIORDINO DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI GIOCHI CON VINCITE IN DENARO-GIOCHI D\u2019AZZARDO<\/p>\n<p> Disposizioni per il riordino delle norme vigenti in materia di giochi con vincite in denaro giochi d\u2019azzardo in un codice unico finalizzato a: tutelare i soggetti vulnerabili, curare le persone malate e individuare fonti di finanziamento per la cura e la prevenzione del Gioco d\u2019Azzardo Patologico (G.A.P); ridefinire le autorit\u00e0 competenti per le autorizzazioni del gioco d\u2019azzardo, determinare le competenze dell\u2019Osservatorio nazionale sulle dipendenze del G.A.P. e quelle dell\u2019Agenzia delle dogane e dei monopoli; prevedere misure di contrasto del riciclaggio dei proventi di attivit\u00e0 illecite, del gioco illegale e delle infiltrazioni mafiose, assicurare la tracciabilit\u00e0 dei flussi finanziari e prevedere misure di contrasto all\u2019evasione fiscale e tributaria; riorganizzare la distribuzione dei giochi d\u2019azzardo in sale appositamente dedicate e definire una moratoria sull\u2019introduzione di nuovi giochi con vincite in denaro; potenziare la disciplina sanzionatoria e abrogare le norme in contrasto con le presenti. <\/p>\n<p>Art. 1<\/p>\n<p>Finalit\u00e0<\/p>\n<p>Finalit\u00e0 della presente legge \u00e8 la tutela della salute degli individui come sancito dall\u2019articolo 32 della Costituzione: \u201cLa Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell\u2019individuo e interesse della collettivit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p> A tal fine lo Stato si avvale di una nuova regolamentazione dei giochi con vincite in denaro, ovvero giochi d\u2019azzardo, poich\u00e9 a livello sanitario viene stabilita una correlazione certa e sempre pi\u00f9 preoccupante tra la diffusione del gioco d\u2019azzardo e le patologie a esso connesse, in particolare la sindrome da gioco con vincita in denaro, ovvero Gioco d\u2019Azzardo Patologico (G.A.P.). <\/p>\n<p>Art. 2<\/p>\n<p>Scopi<\/p>\n<p>Ai fini di perseguire efficacemente le finalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 1, lo Stato Italiano esercita le proprie competenze legislative allo scopo di prevenire le conseguenze individualmente e socialmente nocive del gioco d\u2019azzardo, garantire una gestione sicura e trasparente dei giochi d\u2019azzardo, contrastare il gioco d\u2019azzardo non autorizzato e clandestino, impedire l\u2019accesso alla criminalit\u00e0 e il riciclaggio di denaro nel gioco d&#8217;azzardo.<\/p>\n<p>Art. 3<\/p>\n<p>Oggetto<\/p>\n<p>Nell\u2019ambito delle finalit\u00e0 espresse all\u2019articolo 1 e degli scopi espressi all\u2019articolo 2, la presente legge ha per oggetto il riordino in un codice unico delle norme vigenti in materia di giochi d\u2019azzardo. In particolare prevede norme a tutela dei soggetti vulnerabili, individua misure per la prevenzione e la cura per i soggetti affetti da sindrome di gioco con vincita in denaro \u2013 G.A.P., per attivit\u00e0 culturali e formative, di ricerca e monitoraggio del G.A.P. mediante l\u2019istituzione di appositi fondi e misure di armonizzazione fiscale; individua nei sindaci, sentiti i questori, le Autorit\u00e0 competenti all\u2019autorizzazione per l\u2019esercizio del gioco d\u2019azzardo, ridefinisce le competenze dell\u2019 Osservatorio nazionale sulle dipendenze da G.A.P. e quelle dell\u2019Agenzia delle dogane e dei monopoli; individua strumenti per il contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni criminali mafiose, per la tracciabilit\u00e0 dei flussi finanziari nella raccolta fisica di giochi d\u2019azzardo e scommesse, e per il contrasto dell\u2019evasione fiscale e tributaria; istituisce i registri delle scommesse e dei concorsi pronostici, riorganizza la distribuzione dei giochi d\u2019azzardo in sale appositamente dedicate, e precisa alcune caratteristiche dei giochi; dispone un periodo transitorio e una moratori per l\u2019introduzione di nuovi apparecchi per il gioco d\u2019azzardo e l\u2019apertura di nuove sale gioco, precisa le sanzioni e abroga le norme non conformi con le presenti disposizioni.<\/p>\n<p>Art. 4<\/p>\n<p>Misure a tutela dei soggetti vulnerabili<\/p>\n<p>Dall\u2019approvazione della presente legge i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi d\u2019azzardo autorizzati dall&#8217;Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato successivamente incorporata, ai sensi della legislazione vigente, dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all&#8217;ingresso e all&#8217;interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco d\u2019azzardo e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al G.A.P. A tale scopo, i gestori sono tenuti a consentire l\u2019accesso ai luoghi, di cui al presente articolo, agli operatori dei medesimi servizi di assistenza pubblici e del privato sociale, nonch\u00e9 a figure professionali appartenenti ad associazioni senza scopo di lucro, autorizzate dalle Asl, al fine di incontrare i giocatori con possibile patologia del gioco d\u2019azzardo e fornire loro informazioni e un sostegno concreto e di prossimit\u00e0.<\/p>\n<p>Art. 5<\/p>\n<p>Misure di contrasto al gioco dei minori<\/p>\n<p> 1. \u00c8 vietato ai minori di anni diciotto l\u2019ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonch\u00e9 nelle aree e nelle sale in cui sono installati i videoterminali autorizzati dall&#8217;Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ora Agenzia delle dogane e dei monopoli, e nei punti di vendita in cui si esercita come attivit\u00e0 principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. La violazione del divieto \u00e8 punita ai sensi dell\u2019articolo 24, commi 21 e 22, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. 2. Per dare piena attuazione alle disposizioni di cui al comma precedente, il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, con riferimento ai videoterminali autorizzati dall&#8217;Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato-Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto per l\u2019introduzione obbligatoria, entro i sei mesi successivi, di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l&#8217;accesso ai giochi per i minori. Nello stesso periodo di tempo tutti gli apparecchi per il gioco d\u2019azzardo vengono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell&#8217;et\u00e0 anagrafica di chi gioca, tramite tessera elettronica, tessera sanitaria o codice fiscale. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione. 3. Nel periodo necessario per gli adeguamenti degli apparecchi di gioco, di cui al comma 2 del presente articolo, il titolare dell\u2019esercizio commerciale, del locale, ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro, identifica i minori mediante richiesta di esibizione di un documento di identit\u00e0. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila a diecimila euro a chiunque consente l\u2019accesso agli apparecchi del gioco d\u2019azzardo ai minori di anni diciotto. Nel caso di reiterazione delle violazioni, dalla seconda volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria accessoria da cinquemila a ottomila euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza all&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0. 4.Il Ministero degli Affari Sociali di concerto con il Ministero della Salute e dell\u2019Istruzione pubblica e con i rappresentanti delle Regioni, produrranno entro un anno dall\u2019entrata in vigore della presente legge, un documento con le linee-guida a sostegno dell&#8217;attivazione di corsi di aggiornamento per gli insegnanti con funzione di docenti referenti per la salute, al fine di avviare iniziative di prevenzione dal gioco d\u2019azzardo patologico nelle scuole dell\u2019obbligo. <\/p>\n<p>Art. 6<\/p>\n<p>Norme sulla pubblicit\u00e0<\/p>\n<p> Si applicano le norme previste dai commi 4, 5, 6, 7 dell\u2019articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Inoltre, la comunicazione commerciale relativa a tali giochi non deve incoraggiare il gioco eccessivo o incontrollato, negare che il gioco possa comportare dei rischi, presentare e suggerire che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali o costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento; indurre a ritenere che l\u2019esperienza, la competenza o l\u2019abilit\u00e0 del giocatore permetta di ridurre o eliminare l\u2019incertezza della vincita o consenta di vincere sistematicamente; rivolgersi o fare riferimento, anche indiretto, ai minori, e rappresentare questi ultimi &#8211; soggetti che appaiano evidentemente tali &#8211; intenti al gioco; utilizzare segni, disegni, personaggi e persone, direttamente e primariamente legati ai minori, che possano generare un diretto interesse su di loro; indurre a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere la propria autostima, considerazione sociale e successo interpersonale; rappresentare l\u2019astensione dal gioco d\u2019azzardo come un valore negativo; indurre a confondere la facilit\u00e0 del gioco con la facilit\u00e0 della vincita; fare riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco. La comunicazione commerciale deve evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della facilit\u00e0 da parte di alcune persone a credere ingenuamente ai messaggi che vengono proposti. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco \u00e8 vietato ai minori di 18 anni e dovranno evitare messaggi emozionali che stimolino l&#8217;uso di tabacco e\/o alcol. Sono vietate le pubblicit\u00e0 sui giochi d\u2019azzardo in fasce orarie protette, sui mezzi pubblici, ed esposte o affisse o diffuse a meno di 300 metri da luoghi sensibili frequentati dai minori (istituti scolastici, oratori, centri giovani, palestre, centri sportivi, ecc.). Sono vietati i banner (su applicazioni o siti on line) che promuovano il gioco d\u2019azzardo salvo che il fruitore non dichiari prima espressamente la sua maggiore et\u00e0. \u00c8 consentita l\u2019informazione volta a prevenire le conseguenze individualmente e socialmente nocive del gioco d\u2019azzardo, attivando campagne informative per genitori e insegnanti, e campagne specifiche per gli anziani e gli immigrati. Il committente del messaggio pubblicitario e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario \u00e8 diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro per ogni violazione del divieto; una sanzione di cinquantamila euro viene irrogata nei confronti del concessionario. Per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attivit\u00e0 principale l&#8217;offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attivit\u00e0 di contestazione degli illeciti, nonch\u00e9 di irrogazione delle sanzioni \u00e8 competente l\u2019Agenzia delle dogane e dei monopoli. Alla predetta Agenzia, per le conseguenti attivit\u00e0, vengono segnalate le violazioni delle norme in materia di pubblicit\u00e0 da parte dell\u2019Osservatorio di cui all\u2019articolo 12 della presente legge, nonch\u00e9 dagli agenti di Polizia locale che hanno constatato le violazioni durante le loro ordinarie attivit\u00e0 di controllo previste nei luoghi deputati alla raccolta dei giochi. <\/p>\n<p>Art. 7<\/p>\n<p>Prevenzione e cura per i soggetti affetti da sindrome di gioco con vincita in denaro &#8211; G.A.P.<\/p>\n<p> Entro due mesi dall\u2019approvazione della presente legge deve essere completato il percorso, di concerto con le Commissioni ministeriali interessate e la Conferenza Stato Regioni, che prevede l\u2019inserimento del Gioco d\u2019Azzardo Patologico all\u2019interno dei Livelli Essenziali di Assistenza per garantire a tutti i cittadini opportunit\u00e0 di cura, di benefici di legge e opportunit\u00e0 fiscali al pari dei soggetti con altre forme di dipendenze patologiche. Il compito di prevenzione, cura e riabilitazione sar\u00e0 affidato ai Servizi per le Dipendenze, i quali, come gi\u00e0 operano per le altre forme di dipendenza gi\u00e0 riconosciute dai LEA, dovranno promuovere interventi ambulatoriali, residenziali e informativi. I familiari dei giocatori patologici, durante il periodo di cura dei propri congiunti, hanno diritto al sostegno psicologico da ricevere nell\u2019ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Entro un anno dall\u2019entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, di concerto con il ministero degli Affari sociali e con i rappresentanti delle Regioni, produrranno un documento con le linee guida a sostegno dell\u2019attivazione di corsi di aggiornamento per gli operatori dei SerT, dei servizi di salute mentale e del privato sociale, affinch\u00e9 acquisiscano le necessarie competenze in tutti i contesti del territorio nazionale. Gli oneri necessari per la prevenzione e la cura delle persone affette da G.A.P., nonch\u00e9 per il sostegno ai familiari, vengono reperiti attraverso l\u2019istituzione di un fondo nazionale di cui al successivo articolo 8 della presente legge. <\/p>\n<p>Art. 8<\/p>\n<p>Istituzione del \u201cFondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d\u2019azzardo patologico \u2013 G.A.P.\u201d e copertura finanziaria<\/p>\n<p>Viene istituito il \u201cFondo per la prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d\u2019azzardo patologico \u2013 G.A.P.\u201d in favore delle persone affette da patologie correlate a G.A.P. Il Fondo viene annualmente definito attraverso la destinazione dell\u20191% del fatturato complessivo della spesa italiana sul gioco d\u2019azzardo, compresa la somma destinata al pay out, quella prevista per la filiera del gioco e quella prevista per l\u2019Erario. La percentuale destinata al Fondo viene ripartita mediante uno 0,33% proveniente dalla remunerazione degli operatori e dei concessionari inseriti nell\u2019elenco depositato presso l\u2019Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, uno 0,33% proveniente da un fondo apposito destinato dallo Stato alla riduzione dei danni conseguenti alla proliferazione di giochi d\u2019azzardo, uno 0,33% proveniente dalla diminuzione del pay out previsto per i giocatori. Parte di detto Fondo integra il fondo antiusura ai fini del pagamento dei debiti da G.A.P. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze emana le conseguenti norme di attuazione.<\/p>\n<p>Art 9<\/p>\n<p>Attivit\u00e0 culturali e formative di prevenzione del G.A.P., attivit\u00e0 di ricerca e monitoraggio delle forme di G.A.P. in Italia, e copertura finanziaria<\/p>\n<p>Una quota, pari allo 0,50% delle somme giocate destinate alla remunerazione degli operatori e dei concessionari inseriti nell\u2019elenco depositato presso l\u2019Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, viene destinata al Fondo per le Politiche sociali e trasferita ai Comuni, affinch\u00e9, all\u2019interno dei Piani di zona istituiti dalla L 328\/2000, venga utilizzata per attivit\u00e0 culturali, informative e formative locali, e l\u2019adozione di misure volte a costruire spazi e attivit\u00e0 per la socialit\u00e0 nelle citt\u00e0 e nei quartieri. Una quota pari all&#8217;1% dei premi non riscossi e delle multe ai concessionari e ai gestori dei giochi d\u2019azzardo viene destinata ad attivit\u00e0 di ricerca e di monitoraggio delle forme di G.A.P. in Italia, nonch\u00e9 al funzionamento dell&#8217;Osservatorio di cui all&#8217;articolo 12 della presente legge. Il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero della Sicurezza sociale, dell\u2019Universit\u00e0 e della ricerca scientifica, sostiene, tramite apposite forme di convenzione con istituti di ricerca di diritto pubblico o privato, progetti di ricerca scientifica inerenti il gioco d\u2019azzardo e in particolare ricerche di carattere epidemiologico su popolazioni campione del territorio nazionale. I risultati delle ricerche vengono forniti anche all&#8217;Osservatorio di cui all&#8217;articolo 12 della presente legge, per l\u2019espletamento dei propri compiti.<\/p>\n<p>Art. 10<\/p>\n<p>Armonizzazione fiscale<\/p>\n<p> Vengono riordinate le disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi, al fine di assicurare il riequilibrio del relativo prelievo fiscale, secondo i dettami del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, \u201cTesto unico delle imposte sui redditi\u201d. <\/p>\n<p>Art. 11<\/p>\n<p>Autorit\u00e0 competenti all\u2019autorizzazione per l\u2019esercizio del gioco d\u2019azzardo e relative limitazioni in difesa di categorie di popolazione meritevoli di specifica tutela<\/p>\n<p>Il sindaco del comune competente per territorio, in osservanza degli articoli 3 e 13 del Decreto Legislativo 267\/2000 e dell\u2019articolo 13 della Legge 833\/1978, previo parere del questore, rilascia l\u2019autorizzazione per l\u2019apertura di sale da gioco di cui all\u2019articolo 18 della presente legge, e per l\u2019installazione di videoterminali autorizzati dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le autorizzazioni di cui al presente articolo devono rispettare le norme di pianificazione territoriale degli Enti locali in merito, nonch\u00e9 tutelare le condizioni di una reale sicurezza urbana per evitare problemi connessi con la viabilit\u00e0, l\u2019inquinamento acustico o il disturbo della quiete pubblica, individuando orari di esercizio e localizzazione di attivit\u00e0 di giochi che non pregiudichino categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela, nonch\u00e9 introduzione di misure improntate al rispetto di distanze minime obbligatorie tra le attivit\u00e0 di gioco e i luoghi socialmente sensibili, come istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, ovvero strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o strutture ricettive per categorie protette. L\u2019autorizzazione \u00e8 concessa per dieci anni e pu\u00f2 essere rinnovata alla scadenza. All\u2019articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 \u00e8 aggiunto, in fine, il seguente periodo: \u00abIl sindaco pu\u00f2 introdurre limitazioni relative agli orari di esercizio e alla localizzazione di attivit\u00e0 che possono pregiudicare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela\u201d.<\/p>\n<p>Art. 12<\/p>\n<p>L\u2019 Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d\u2019azzardo patologico<\/p>\n<p> L\u2019Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d\u2019azzardo patologico, di cui al comma 10 dell\u2019articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito, con modifiche nella legge 8 novembre 2012, n. 189, viene istituito presso il Ministero degli Affari Sociali, e svolger\u00e0 le sue funzioni in modo autonomo e indipendente. Dell\u2019Osservatorio fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell\u2019Istruzione, dell\u2019Universit\u00e0 e della ricerca, dello Sviluppo economico e dell\u2019Economia e delle finanze, anche rappresentanti dei Sert italiani individuati dalle Regioni ed esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonch\u00e9 rappresentanti dei comuni e del terzo settore che operano nel settore della prevenzione e del recupero del G.A.P. L&#8217;Osservatorio ha il compito di: a)monitorare le dipendenze da G.A.P., con particolare riferimento ai costi sociali, economici e psicologici associati a tali fenomeni, nonch\u00e9 ai fattori di rischio, in relazione alla salute dei giocatori e all&#8217;eventuale indebitamento delle famiglie; b)redigere annualmente un rapporto sull&#8217;attivit\u00e0 svolta, da trasmettere al Ministero degli Affari sociali e al Ministero della salute, nel quale possono essere indicate anche proposte atte a migliorare il sistema degli interventi socio-sanitari e socioassistenziali nel territorio nazionale; c)promuovere campagne informative al fine di prevenire comportamenti patologici e forme di assuefazione derivanti dagli eccessi dell&#8217;attivit\u00e0 di gioco d&#8217;azzardo, anche mediante l&#8217;utilizzo di mezzi di comunicazione di massa, a tutela dei consumatori, con particolare riguardo ai minori e ai soggetti vulnerabili. Le campagne informano il potenziale giocatore in modo corretto, veritiero e trasparente, anche in riferimento ai contenuti dei diversi giochi d&#8217;azzardo, alle reali possibilit\u00e0 di vincita e di perdita e ai gravi rischi che ne possono derivare; d)monitorare i contenuti della pubblicit\u00e0 ai fini di individuare forme di pubblicit\u00e0 non legale oppure ingannevole, anche online. Segnalare i casi in cui non vengono rispettati i dettami di cui all\u2019articolo 6 della presente legge, sia all&#8217;Autorit\u00e0 garante della concorrenza e del mercato al fine di attivare i poteri di tutela amministrativa e giurisdizionale ad essa attribuiti, sia all\u2019Agenzia delle dogane e dei monopoli per l\u2019applicazione delle sanzioni previste al medesimo articolo 6. <\/p>\n<p>Art. 13<\/p>\n<p>Competenze dell\u2019Agenzia delle dogane e dei monopoli<\/p>\n<p> Il Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze attribuisce all\u2019Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di attivare le direttive sul gioco d\u2019azzardo provenienti dal Ministero stesso. L\u2019Agenzia verifica che le disposizioni tecniche emanate dal suddetto Ministero in merito ai sistemi di gioco nonch\u00e9 agli apparecchi automatici per i giochi d\u2019azzardo, vengano attuate. Si occupa in particolare della valutazione della conformit\u00e0 e dell\u2019omologazione. L\u2019Agenzia delle dogane e dei monopoli svolge una verifica costante dell\u2019operato dei concessionari e realizza un\u2019azione mirata di contrasto: al gioco illegale e alle infiltrazioni criminali mafiose; alla opacit\u00e0 dei flussi finanziari nella raccolta fisica di giochi d\u2019azzardo e scommesse; all\u2019evasione fiscale e tributaria; alla non corretta istituzione e al non corretto mantenimento dei registri delle scommesse e dei concorsi pronostici. <\/p>\n<p>Art. 14<\/p>\n<p>Strumenti di contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni criminali mafiose<\/p>\n<p> Fermo restando quanto previsto dagli articoli 67 e 94 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non pu\u00f2 partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica n\u00e9 ottenere il rilascio, il rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o rappresentante legale o negoziale, ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti o il titolare effettivo di qualunque forma societaria, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato, ovvero nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell&#8217;articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 416-bis, 629, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all&#8217;estero, per un delitto di criminalit\u00e0 organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attivit\u00e0 illecite. Il medesimo divieto si applica pure al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al due per cento del capitale o del patrimonio da persone fisiche che risultano condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate, ovvero nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell&#8217;articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei predetti delitti. Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o mantenimento delle concessioni di cui al presente articolo opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero la sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell&#8217;articolo 444 del codice di procedura penale ovvero la condizione di imputato sia riferita al coniuge non separato, nonch\u00e9 ai parenti e affini entro il terzo grado. Ai fini delle certificazioni e degli accertamenti in materia di antimafia e di quanto previsto dall\u2019articolo 4 comma 26 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, \u00e8 fatto obbligo alle societ\u00e0 fiduciarie, ai trust e ai fondi di investimento che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di societ\u00e0 concessionarie di giochi pubblici, di dichiarare l&#8217;identit\u00e0 del soggetto mandante o del titolare effettivo. \u00c8 vietata la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica in materia di giochi da parte di soggetti partecipanti, anche indirettamente, mediante societ\u00e0 fiduciarie, trust o fondi di investimento che non dichiarano l&#8217;identit\u00e0 del soggetto mandante o titolare effettivo. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le societ\u00e0 concessionarie e le societ\u00e0 per le quali \u00e8 in corso l&#8217;ottenimento di concessioni in materia di giochi pubblici devono fornire, a richiesta del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, l&#8217;elenco dei soci che detengono partecipazioni mediante societ\u00e0 fiduciarie, trust o fondi di investimento, comunicando il nome del mandatario per le fiduciarie fino alla persona fisica o titolare effettivo, mentre per i trust si comunicher\u00e0 il nome fino alla persona fisica o titolare effettivo. Per i fondi di investimento l&#8217;obbligo di dichiarazione previsto dal presente comma \u00e8 limitato ai soggetti che detengono una quota superiore al cinque per cento del relativo patrimonio, fino alla persona fisica o titolare effettivo. <\/p>\n<p>Art. 15<\/p>\n<p>Tracciabilit\u00e0 dei flussi finanziari nella raccolta fisica di giochi d\u2019azzardo e scommesse<\/p>\n<p>1. Al fine di assicurare la tracciabilit\u00e0 dei flussi finanziari per prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, chiunque, anche in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all&#8217;estero, concorsi pronostici e scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o pi\u00f9 conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societ\u00e0 Poste italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o scommesse. Sui predetti conti devono transitare le spese, le erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari di qualsiasi natura relativi ai concorsi pronostici e alle scommesse.<\/p>\n<p>2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo comporta l&#8217;applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il dieci e il quaranta per cento delle somme non transitate sui conti correnti bancari o postali dedicati. Nell&#8217;ipotesi in cui titolare dell&#8217;esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una societ\u00e0, un&#8217;associazione o un ente collettivo, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente comma si applica alla societ\u00e0, all&#8217;associazione o all&#8217;ente collettivo e il rappresentante legale della societ\u00e0, dell&#8217;associazione o dell&#8217;ente collettivo \u00e8 obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.<\/p>\n<p>3. Per quanto concerne i soggetti destinatari degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, \u201cDecreto antiriciclaggio\u201d, sono compresi gli operatori che svolgono le attivit\u00e0 relative all\u2019offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in presenza o in assenza delle concessioni rilasciate dal Ministero dell\u2019economia e delle finanze \u2013 Agenzia delle dogane e dei monopoli. Gli operatori che svolgono l&#8217;attivit\u00e0 di gestione di sale da gioco, quali indicati nel presente articolo, procedono all&#8217;identificazione e alla verifica dell&#8217;identit\u00e0 di ogni cliente che compia operazioni di acquisto e di cambio di &#8220;fiches&#8221; o di altri mezzi di gioco per importo pari o superiore a euro mille.<\/p>\n<p>I dati e le informazioni sono acquisite e conservate, utilizzando i sistemi informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della propria attivit\u00e0 ed elaborandone mensilmente le informazioni ivi contenute. I dati e le informazioni sono riferite a:<\/p>\n<p>a) dati identificativi (riportando gli estremi del documento identificativo);<\/p>\n<p>b) data dell&#8217;operazione;<\/p>\n<p>c) valore dell&#8217;operazione e mezzi di pagamento utilizzati;<\/p>\n<p>d) numero delle banconote di taglio elevato (duecento e cinquecento euro).<\/p>\n<p>Con le medesime modalit\u00e0 gli operatori di cui ai commi precedenti, procedono all&#8217;identificazione e alla verifica dell&#8217;identit\u00e0 di ogni cliente che utilizzi importi superiori a cinquecento euro, e consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, di acquisto e di cambio dei mezzi di gioco, esclusivamente attraverso mezzi di pagamento, ivi compresa la moneta elettronica, per i quali \u00e8 possibile assolvere gli obblighi di identificazione previsti dalla presente legge. A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative a: a) dati identificativi dichiarati dal cliente all&#8217;atto dell&#8217;apertura dei conti di gioco o della richiesta delle credenziali di accesso ai giochi on line; b) data delle operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti; c) valore delle operazioni sopra indicate e mezzi di pagamento utilizzati; d) indirizzo IP, data, ora e durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore della casa da gioco on line, pone in essere le suddette operazioni.<\/p>\n<p>Art. 16<\/p>\n<p>Azioni contro l\u2019evasione fiscale e tributaria<\/p>\n<p> \u00c8 preclusa la possibilit\u00e0 di concorrere all&#8217;assegnazione o al rinnovo delle concessioni in materia di giochi, di concorsi pronostici e di scommesse alle societ\u00e0 che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilite. Viene precluso l\u2019accesso a gare per le concessioni o per il loro mantenimento o rinnovo, a societ\u00e0 fiduciarie, fondi di investimento, trust, e tutte le societ\u00e0 con caratteristiche intrinseche di opacit\u00e0 (per esempio societ\u00e0 anonime), che siano domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all\u2019Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati individuati ai sensi degli articoli 20 e 127bis del testo unico delle imposte sui redditi (Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni), o che pagano dividendi a tali societ\u00e0. <\/p>\n<p>Art. 17<\/p>\n<p>Istituzione dei registri delle scommesse e dei concorsi pronostici<\/p>\n<p>1. Chiunque, anche in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dal Ministero dell\u2019economia e delle finanze \u2013 Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi anche ubicati all\u2019estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, comprese le scommesse online, deve annotare in un apposito registro informatico, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l\u2019ammontare globale delle somme giocate, delle vincite pagate e della differenza tra le somme giocate e le vincite pagate. L\u2019annotazione deve essere eseguita, in modalit\u00e0 elettroniche, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. Le registrazioni nel totalizzatore nazionale sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nel registro di cui al presente comma.<\/p>\n<p>2. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni il registro previsto dal comma 1 \u00e8 punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a ventimila euro. La stessa sanzione si applica a chi, nel corso degli accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini dell\u2019accertamento in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all\u2019ispezione e alla verifica il registro previsto dal citato comma 1. La sanzione \u00e8 irrogata in misura doppia se sono accertate evasioni dell\u2019imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse complessivamente superiori, nell\u2019anno solare, a settantamila euro.<\/p>\n<p>3. Chi omette di effettuare, in tutto o in parte, le registrazioni previste dal comma 1 \u00e8 punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il dieci e il cinquanta per cento degli importi non registrati. Nel caso di mancata tenuta del registro informatico le sanzioni di cui al comma due e al presente comma si applicano congiuntamente, fermo restando quanto previsto dall\u2019articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, e dall\u2019articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e l\u2019ammontare imponibile complessivo e l\u2019aliquota applicabile dell\u2019imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell\u2019ufficio territoriale dell\u2019Agenzia delle dogane e dei monopoli competente.<\/p>\n<p>Art. 18<\/p>\n<p>Limitazione di luoghi di gioco per apparecchi. Le sale da gioco<\/p>\n<p> Gli apparecchi per il gioco d\u2019azzardo (slot machine, videolottery e gli altri giochi su videoterminali autorizzati dall&#8217;Agenzia delle dogane e dei monopoli) la cui concessione scadr\u00e0 o quelli per i quali saranno acquistate nuove concessioni, saranno autorizzati esclusivamente in apposite sale da gioco, che ne limitino la diffusione spaziale e ne limitino il numero, e che non siano fruibili o collegati con i comuni locali pubblici. Con apposita legge vengono individuate le categorie delle sale da gioco, le concessioni di sito e di gestione, le misure di revoca, limitazione e sospensione, le sanzioni amministrative e le disposizioni penali; vengono definite inoltre le misure di sicurezza e le misure necessarie per prevenire le conseguenze socialmente nocive del gioco d\u2019azzardo che le sale da gioco devono adottare, le misure di divieto ed esclusione dal gioco, nonch\u00e9 le misure di identificazione e limitazioni d\u2019ingresso. I giocatori possono chiedere personalmente di essere esclusi dal gioco. Viene redatto un albo nazionale, a disposizione di tutte le sale da gioco presenti sul territorio italiano, dei giocatori che chiedono l\u2019esclusione dai siti di gioco. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a frequentare corsi di formazione predisposti dalle ASL\/AUSL sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno. All&#8217;interno delle sale da gioco, i gestori sono tenuti ad esporre: un test di verifica, predisposto dalla AUSL\/ASL competente per territorio, per una rapida autovalutazione del rischio di dipendenza, e i depliant informativi riguardo la disponibilit\u00e0 dei servizi di assistenza. Nelle aree delle sale da gioco riservate ai fumatori, non devono essere installati apparecchi per il gioco d&#8217;azzardo. <\/p>\n<p>Art. 19<\/p>\n<p>Caratteristiche dei giochi<\/p>\n<p> Fermo restando il diritto alle caratteristiche estetico funzionali dei vari tipi di gioco, ai fini della prevenzione da G.A.P. occorre regolamentare il tempo minimo necessario per una partita ed evitare colori, disegni, suoni e rumori che stimolino la continuazione del gioco oltre la realistica volont\u00e0 del giocatore. La durata minima della partita \u00e8 di 4 secondi, e nel gioco non si potranno utilizzare software, apparecchiature specifiche, o metodi di elaborazione dati. Il costo di ogni partita non deve superare un euro, ciascuna vincita deve avere valore non superiore a cento euro. <\/p>\n<p>Art. 20<\/p>\n<p>Periodo transitorio e moratoria per l\u2019introduzione di nuovi apparecchi per il gioco d\u2019azzardo e l\u2019apertura di nuove sale gioco<\/p>\n<p>Durante il periodo transitorio, considerato in due anni dall\u2019approvazione della presente legge, necessario per l\u2019attuazione delle norme di cui all\u2019articolo precedente, \u00e8 ammesso il proseguimento dell&#8217;esercizio degli apparecchi di gioco nei locali ove essi insistono secondo le precedenti disposizioni istitutive. Nello stesso periodo \u00e8 vietata l\u2019introduzione di nuove tipologie di apparecchi per il gioco d\u2019azzardo e le scommesse con vincita in denaro, \u00e8 vietata la sostituzione degli apparecchi esistenti al momento del varo della legge con nuovi apparecchi, ed \u00e8 vietata l\u2019apertura di nuove sale gioco che non siano contemplate nelle disposizioni di cui all\u2019articolo precedente della presente legge.<\/p>\n<p>Art. 21<\/p>\n<p>Sanzioni<\/p>\n<p> \u00c8 punito con la detenzione fino ad un anno o con la multa fino a un milione di euro chiunque intenzionalmente: a) apre o gestisce una casa da gioco senza le concessioni e le autorizzazioni necessarie, o a tale scopo fornisce locali o installazioni; b) ottiene in modo fraudolento una concessione o un&#8217;autorizzazione fornendo indicazioni false o in altra maniera; c) viola gli obblighi di diligenza contemplati dalla presente legge nella lotta contro il riciclaggio di denaro; d) si sottrae alla tassa sulle case da gioco. Nei casi gravi la pena prevede la reclusione fino a cinque anni o la detenzione non inferiore a un anno. A tale pena pu\u00f2 aggiungersi una multa fino a due milioni di euro. Chi agisce per negligenza \u00e8 punito con la multa fino a cinquecentomila euro. \u00c8 punito con l&#8217;arresto o con la multa fino a cinquecentomila euro chiunque: a) organizza o gestisce per mestiere giochi d&#8217;azzardo al di fuori delle case da gioco concessionarie; b) fornisce indicazioni false in una procedura di concessione o di autorizzazione o in altra maniera influisce illegalmente sulla procedura stessa; c) installa, allo scopo di gestirli, sistemi di gioco o apparecchi automatici per i giochi d&#8217;azzardo senza esame, valutazione della conformit\u00e0 o omologazione; d) modifica sistemi di gioco o apparecchi automatici per i giochi d&#8217;azzardo che sono stati oggetto di un esame, di una valutazione della conformit\u00e0 o di un&#8217;omologazione e li installa allo scopo di gestirli; e) disattende l&#8217;obbligo di comunicare informazioni all\u2019Agenzia delle dogane e dei monopoli; f) disattende l&#8217;ingiunzione dell\u2019Agenzia delle dogane e dei monopoli di ripristinare lo stato legale o di sopprimere le irregolarit\u00e0; g) autorizza a giocare persone cui il gioco \u00e8 vietato; h) informa le persone interessate o terzi su una comunicazione inoltrata alle autorit\u00e0 di sorveglianza o alle autorit\u00e0 di perseguimento penale o sull&#8217;apertura di un&#8217;inchiesta; i) causa la tassazione inesatta di una casa da gioco fornendo indicazioni false o in altra maniera. Chi agisce per negligenza \u00e8 punito con una multa fino a duecentocinquantamila euro. <\/p>\n<p>Art. 22<\/p>\n<p>Abrogazioni<\/p>\n<p>Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" alignleft size-full wp-image-57236\" style=\"margin: 10px; float: left;\" alt=\"slot\" src=\"http:\/\/scomunicando.hopto.org\/notizie\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/slot.jpg\" height=\"168\" width=\"287\" \/>Il sindaco invita a sottoscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":57236,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[24],"tags":[],"class_list":["post-57246","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-c34-cronaca-regionale"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.5 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Gioco d\u2019azzardo - Parte la raccolta firme anche a Brolo. - Scomunicando<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/scomunicando.hopto.org\/notizie\/gioco-dazzardo-parte-la-raccolta-firme-anche-a-brolo\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Gioco d\u2019azzardo - Parte la raccolta firme anche a Brolo. - Scomunicando\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Il sindaco invita a sottoscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/scomunicando.hopto.org\/notizie\/gioco-dazzardo-parte-la-raccolta-firme-anche-a-brolo\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Scomunicando\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2013-10-29T10:06:43+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/scomunicando.hopto.org\/notizie\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/slot.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"287\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"168\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"admin\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Scritto da\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"admin\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tempo di lettura stimato\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"81 minuti\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/scomunicando.hopto.org\\\/notizie\\\/gioco-dazzardo-parte-la-raccolta-firme-anche-a-brolo\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/scomunicando.hopto.org\\\/notizie\\\/gioco-dazzardo-parte-la-raccolta-firme-anche-a-brolo\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"admin\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/scomunicando.hopto.org\\\/notizie\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/cfb4a75638f3252e061caf894655edb6\"},\"headline\":\"Gioco d\u2019azzardo &#8211; Parte la raccolta firme anche a Brolo.\",\"datePublished\":\"2013-10-29T10:06:43+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/scomunicando.hopto.org\\\/notizie\\\/gioco-dazzardo-parte-la-raccolta-firme-anche-a-brolo\\\/\"},\"wordCount\":16311,\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/scomunicando.hopto.org\\\/notizie\\\/gioco-dazzardo-parte-la-raccolta-firme-anche-a-brolo\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.scomunicando.it\\\/notizie\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2013\\\/10\\\/slot.jpg\",\"articleSection\":[\"Cronaca Regionale\"],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/scomunicando.hopto.org\\\/notizie\\\/gioco-dazzardo-parte-la-raccolta-firme-anche-a-brolo\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/scomunicando.hopto.org\\\/notizie\\\/gioco-dazzardo-parte-la-raccolta-firme-anche-a-brolo\\\/\",\"name\":\"Gioco d\u2019azzardo - Parte la raccolta firme anche a Brolo. - Scomunicando\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/scomunicando.hopto.org\\\/notizie\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/scomunicando.hopto.org\\\/notizie\\\/gioco-dazzardo-parte-la-raccolta-firme-anche-a-brolo\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/scomunicando.hopto.org\\\/notizie\\\/gioco-dazzardo-parte-la-raccolta-firme-anche-a-brolo\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.scomunicando.it\\\/notizie\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2013\\\/10\\\/slot.jpg\",\"datePublished\":\"2013-10-29T10:06:43+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/scomunicando.hopto.org\\\/notizie\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/cfb4a75638f3252e061caf894655edb6\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/scomunicando.hopto.org\\\/notizie\\\/gioco-dazzardo-parte-la-raccolta-firme-anche-a-brolo\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/scomunicando.hopto.org\\\/notizie\\\/gioco-dazzardo-parte-la-raccolta-firme-anche-a-brolo\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.scomunicando.it\\\/notizie\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2013\\\/10\\\/slot.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.scomunicando.it\\\/notizie\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2013\\\/10\\\/slot.jpg\",\"width\":287,\"height\":168,\"caption\":\"slot\"},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/scomunicando.hopto.org\\\/notizie\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/scomunicando.hopto.org\\\/notizie\\\/\",\"name\":\"Scomunicando\",\"description\":\"Il giornale online della provincia di Messina\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/scomunicando.hopto.org\\\/notizie\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/scomunicando.hopto.org\\\/notizie\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/cfb4a75638f3252e061caf894655edb6\",\"name\":\"admin\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/2d00177b762e7980fa06c17a1f0d4adf37deddd39c817049ff05db9da0083975?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/2d00177b762e7980fa06c17a1f0d4adf37deddd39c817049ff05db9da0083975?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/2d00177b762e7980fa06c17a1f0d4adf37deddd39c817049ff05db9da0083975?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"admin\"},\"url\":\"https:\\\/\\\/www.scomunicando.it\\\/notizie\\\/author\\\/admin\\\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Gioco d\u2019azzardo - Parte la raccolta firme anche a Brolo. - Scomunicando","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/scomunicando.hopto.org\/notizie\/gioco-dazzardo-parte-la-raccolta-firme-anche-a-brolo\/","og_locale":"it_IT","og_type":"article","og_title":"Gioco d\u2019azzardo - Parte la raccolta firme anche a Brolo. - Scomunicando","og_description":"Il sindaco invita a sottoscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare.","og_url":"https:\/\/scomunicando.hopto.org\/notizie\/gioco-dazzardo-parte-la-raccolta-firme-anche-a-brolo\/","og_site_name":"Scomunicando","article_published_time":"2013-10-29T10:06:43+00:00","og_image":[{"width":287,"height":168,"url":"https:\/\/scomunicando.hopto.org\/notizie\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/slot.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"admin","twitter_misc":{"Scritto da":"admin","Tempo di lettura stimato":"81 minuti"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/scomunicando.hopto.org\/notizie\/gioco-dazzardo-parte-la-raccolta-firme-anche-a-brolo\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/scomunicando.hopto.org\/notizie\/gioco-dazzardo-parte-la-raccolta-firme-anche-a-brolo\/"},"author":{"name":"admin","@id":"https:\/\/scomunicando.hopto.org\/notizie\/#\/schema\/person\/cfb4a75638f3252e061caf894655edb6"},"headline":"Gioco d\u2019azzardo &#8211; Parte la raccolta firme anche a Brolo.","datePublished":"2013-10-29T10:06:43+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/scomunicando.hopto.org\/notizie\/gioco-dazzardo-parte-la-raccolta-firme-anche-a-brolo\/"},"wordCount":16311,"image":{"@id":"https:\/\/scomunicando.hopto.org\/notizie\/gioco-dazzardo-parte-la-raccolta-firme-anche-a-brolo\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/slot.jpg","articleSection":["Cronaca Regionale"],"inLanguage":"it-IT"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/scomunicando.hopto.org\/notizie\/gioco-dazzardo-parte-la-raccolta-firme-anche-a-brolo\/","url":"https:\/\/scomunicando.hopto.org\/notizie\/gioco-dazzardo-parte-la-raccolta-firme-anche-a-brolo\/","name":"Gioco d\u2019azzardo - Parte la raccolta firme anche a Brolo. - Scomunicando","isPartOf":{"@id":"https:\/\/scomunicando.hopto.org\/notizie\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/scomunicando.hopto.org\/notizie\/gioco-dazzardo-parte-la-raccolta-firme-anche-a-brolo\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/scomunicando.hopto.org\/notizie\/gioco-dazzardo-parte-la-raccolta-firme-anche-a-brolo\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/slot.jpg","datePublished":"2013-10-29T10:06:43+00:00","author":{"@id":"https:\/\/scomunicando.hopto.org\/notizie\/#\/schema\/person\/cfb4a75638f3252e061caf894655edb6"},"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/scomunicando.hopto.org\/notizie\/gioco-dazzardo-parte-la-raccolta-firme-anche-a-brolo\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/scomunicando.hopto.org\/notizie\/gioco-dazzardo-parte-la-raccolta-firme-anche-a-brolo\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/slot.jpg","contentUrl":"https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/slot.jpg","width":287,"height":168,"caption":"slot"},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/scomunicando.hopto.org\/notizie\/#website","url":"https:\/\/scomunicando.hopto.org\/notizie\/","name":"Scomunicando","description":"Il giornale online della provincia di Messina","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/scomunicando.hopto.org\/notizie\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"it-IT"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/scomunicando.hopto.org\/notizie\/#\/schema\/person\/cfb4a75638f3252e061caf894655edb6","name":"admin","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2d00177b762e7980fa06c17a1f0d4adf37deddd39c817049ff05db9da0083975?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2d00177b762e7980fa06c17a1f0d4adf37deddd39c817049ff05db9da0083975?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2d00177b762e7980fa06c17a1f0d4adf37deddd39c817049ff05db9da0083975?s=96&d=mm&r=g","caption":"admin"},"url":"https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/author\/admin\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57246","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57246"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57246\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/wp-json\/wp\/v2\/media\/57236"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57246"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57246"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.scomunicando.it\/notizie\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57246"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}