La lettera-diffida è stata inoltrata per conoscenza anche al Prefetto di Messina, dott. Francesco Alecci, al presidente della Regione Siciliana, On. Raffaele Lombardo e all’Assessore Regionale agli Enti Locali, dott.ssa Chinnici.
La segretaria del Circolo PD, prof.ssa Mariangela Gallo, sostiene l’insussistenza e l’inadeguatezza delle motivazioni pretestuose riportate nella mozione di sfiducia, come, per es., la chiusura della biblioteca (avvenuta per iniziativa della Giunta Oriti e riaperta in un’altra struttura soltanto grazie all’attuale amministrazione) oppure della mancata valorizzazione del ruolo delle associazioni o dello sport. “I consiglieri firmatari – ha commentato la prof. Gallo – hanno immaginato una realtàche non conoscono, si vede che non sono buoni lettori e non frequentano la bibliotecaâ€Â.
La Prof. Gallo aggiunge, nella sua lettera-diffida, che le motivazioni della sentenza del TAR di Palermo del 4 Dicembre 2009, sono favorevoli nel merito alle ragioni dei ricorrenti. Infatti nelle motivazioni pubblicate il 23 Dicembre 2009 si legg:
“Facendo uso dei criteri ermeneutici di cui all’art.12 delle preleggi, ritiene il Collegio di dover dare positiva risposta a tale domanda. Ed invero, pur nella non esaustività, risulta certamente indiziaria e sintomatica la differente utilizzata per i due articoli in esame, siccome con l’art.141 D.Lgs.267/00 il legislatore nazionale ha inteso disciplinare le ipotesi di “scioglimento†dei Consigli comunali e provinciali, mentre quello regionale ha regolamentato la “cessazione†dalle cariche. L’indagine va integrata avendo riguardo al successivo co.3 art.11 L.R. 37/1997, che chiaramente connette alle intervenute dimissioni della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali l’effetto della “decadenza†dell’organo assembleare. Rispetto alla quale, ed ai sensi del combinato disposto con il co.4 art.53 dell’O.R.EE.LL. n.12/1963 (che il C.G.A., con parere 128/98 del 24/11/1998 ha ritenuto non essere stato tacitamente abrogato dalla successiva previsione normativa di cui all’art.11 L.R.37/1997 cit.), non può che intervenire un provvedimento meramente dichiarativo adottato dal Presidente della Regione, su conforme proposta dell’Assessorato Reg.le alla Famiglia, delle politiche Sociali e delle Autonomie Localiâ€Â. Fine citazione.
Infine la prof. Mariangela Gallo avanza una tesi interessante sulla procedura di voto per la sfiducia del sindaco: Secondo la segretaria del Circolo PD la mancanza del numero di 12 consiglieri (quattro quinti del Consiglio Comunale costituito, come prevede il Regolamento), sufficienti e necessari all’approvazione della sfiducia, non autorizzerebbe il Consiglio alla votazione.
I Democratici acquedolcesi insistono, infine, che “la mozione di sfiducia non venga messa al voto prima del pronunciamento del TAR di Catania sugli altri ricorsi; e diffidano , in autotutela, il presidente del Consiglio Comunale dal compiere – quella che loro definiscono – un’azione irreversibile che, se venisse attuata in mancanza dell’ottemperanza delle corrette interpretazioni di legge, potrebbe capovolgere il responso democratico degli elettori e causerebbe alla comunitàacquedolcese un danno incalcolabile in termini di immagine, di blocco del processo di sviluppo avviato e di rottura del clima di convivenza civileâ€Â.
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