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Utilizzo aree demaniali – Laccoto presenta un disegno di legge

Obiettivo del disegno di legge è la valorizzazione delle aree, unitamente alla tutela ambientale.

In particolare, i soggetti privati detentori di concessione demaniale marittima ad uso privatistico e/o agricola possono, sulla scorta del disegno di legge presentato, regolarizzare la propria posizione concessoria rimasta inevasa nel periodo 2005-2012, impegnandosi a corrispondere anticipatamente l’importo dei canoni arretrati senza imposizione di ulteriori aggravi.

Per quanto riguarda invece le aree demaniali marittime utilizzate dalle amministrazioni comunali, potranno essere sdemanializzate e successivamente cedute alle stesse amministrazioni, ad un costo agevolato. “In questo modo – commenta il deputato Pd – il provvedimento va incontro alle esigenze dei Comuni, molto spesso costretti a sostenere le spese per la pulizia insieme ad esose sovratasse che di fatto scoraggiano l’acquisizione delle aree”

Il disegno di legge presentato da Laccoto fissa il canone concessorio in 0,1 euro per metro quadro annuo per tutti gli impianti di acquacoltura e maricoltura comprese le aree di ingombro e in 0,3 euro per metro quadro annuo per le aree occupate a terra.

Per quanto riguarda, poi, i porti turistici e commerciali, durante il periodo dei lavori, il canone sulla concessione, secondo quanto previsto dal disegno di legge, è ridotto al 10% del canone ordinario. Inoltre, i pagamenti dovuti e non ancora versati verrebbero sospesi fino al 31 maggio 2015.

 

DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal deputato: Laccoto Giuseppe

 

Misure urgenti per l’utilizzo e la valorizzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo

 

 

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

 

Onorevoli colleghi,

il presente disegno di legge intende operare in direzione di un ottimale utilizzo di tutte quelle aree del demanio marittimo della nostra Isola, spesso soggette a situazioni di degrado, che comportano rischi sia di tipo igienico – sanitario sia ambientali.

Si propone, pertanto, ai diversi livelli di governo del territorio, come obiettivo principale la valorizzazione e lo sviluppo delle attività compatibili con la tutela e la conservazione delle risorse territoriali e ambientali delle aree del demanio marittimo, ponendo in essere azioni che concorrano all’individuazione di un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili.

Gli introiti derivanti dai canoni corrisposti per l’utilizzo del demanio marittimo, sia da parte di privati in possesso di titolo concessorio, sia da parte delle amministrazioni comunali dei paesi costieri che proporranno istanza di sdemanializzazione delle aree del demanio marittimo, potranno, senza dubbio, costituire un importante contributo per il risanamento della finanza pubblica regionale.

 

Art. 1

Norme urgenti sull’uso dei beni del demanio marittimo

1.  I soggetti privati di cui al comma 48 dell’art. 11 della L.R. 26/12 modificato l’art. 2 della L.R. 32/2012, detentori di concessione demaniale marittima ad uso privatistico e/o agricola, con decorrenza dalla presente legge, possono su espressa richiesta, regolarizzare la propria posizione concessoria rimasta inevasa nel periodo 2005-2012, impegnandosi a corrispondere anticipatamente l’importo dei canoni arretrati calcolati a canone base, incrementato degli interessi legali dovuti e senza imposizione di ulteriori aggravi.

2.  Ai soggetti occupanti demanio marittimo non detentori di titolo concessorio ma che abbiano proposto per tempo istanza di conciliazione ai sensi dell’art. 6 della L.R. 17/2004 ess.mm.e ii., si applicano, su espressa richiesta, i benefici di cui al precedente comma 1.

3.  Gli importi derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2, superiori ad euro cinquemila, su espressa richiesta, potranno essere rateizzati, in un numero massimo di dieci rate e previa sottoscrizione di adeguata polizza fideiussoria.

 

Art. 2

Sdemanializzazione alle amministrazioni comunali di aree ad uso pubblico

 

1.  Le aree di demanio marittimo, utilizzate ad uso pubblico dalle amministrazioni comunali dei paesi costieri, potranno essere sdemanializzate e successivamente cedute alle stesse amministrazioni, ai sensi dell’art. 35 del Codice della Navigazione, ad un costo agevolato che sarà determinato con apposito provvedimento concertato tra l’Assessorato all’Economia e l’Assessorato al Territorio e dell’Ambiente entro 180 (centottanta) giorni dall’emanazione della presente legge.

2.  Le amministrazioni comunali interessate dovranno presentare la relativa istanza entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento interassessoriale indicativo dei costi di cui al comma precedente.

 

Art. 3

Acquacoltura

 

1.  Per tutti gli impianti di acquacoltura e maricoltura, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, il canone concessorio è stabilito in: euro 0,1 (zero virgola uno) per metro quadro annuo per le aree occupate a mare comprese le aree di ingombro, euro 0,3 (zero virgola tre) per metro quadro annuo per le aree occupate a terra.

2.  Le indennità dovute a qualsiasi titolo, per le fattispecie di cui al comma 1, saranno calcolate con i criteri previsti all’art. 7 del D.P.R.S. del 26 luglio 1994, sulla base del canone individuato al precedente comma 1. 

 

Art. 4

Realizzazione di Porti Turistici e Commerciali

1.  Durante il periodo di realizzazione delle opere portuali, il canone sulla concessione di demanio marittimo da corrispondere è ridotto al 10% del canone ordinario.

2.  Tutti i pagamenti dovuti e non ancora versati sono sospesi fino al 31 maggio 2015.

3.  Entro il 31 maggio 2015 l’Assessore regionale al Territorio e Ambiente diramerà apposito regolamento di disciplina d’uso e dei canoni su porti turistici e commerciali.

Norma finale

 

  1. La presente  legge  sarà  pubblicata  nella  Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

 

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

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