BROLO – Era opportuno chiedere il pagamento del canone annuo per il suolo pubblico e per la pubblicità?
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BROLO – Era opportuno chiedere il pagamento del canone annuo per il suolo pubblico e per la pubblicità?

Se lo è chiesto il consigliere comunale d’opposizione Gaetano Scaffidi a seguito di un avviso emesso dall’amministrazione comunale e che fissava la data a fine mese scorso.

Per lui quell’avviso era errato

Nei giorni passati sul sito istituzionale del Comune e sulla pagina social dell’ente era stato pubblicato l’avviso che evidenziava la data di fine mese (gennaio) per il pagamento del canone annuo dovuto da imprese, commercianti e cittadini per il pagamento degli impianti pubblicitari e per l’occupazione del suolo pubblico.
Per Gaetano Scaffidi non si poteva richiedere il pagamento dell’intero canone annuo in quanto l’art. 9-ter del Decreto Ristori prevede l’esenzione del pagamento della tosap e cosap (pubblicità e occupazione del suolo pubblico) dal 1° Gennaio Al 31 Marzo 2021 a causa dell’emergenza sociale ed economica determinata dalla pandemia del covid-19.
Scaffidi rammenta che questo riguarda gestori e proprietari di ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari e puntualizza che l’esonero, fino a marzo 2021, dal pagamento delle tasse di occupazione è previsto anche per gli ambulanti.

Detto questo, sulla sua pagina facebook, il consigliere d’opposizione ha inoltrato una nota al comune segnalando che, a suo modo di vedere, quella richiesta era errata, invitando l’amministrazione a rimodulare e/o annullare l’avviso in quanto, per lui, non conforme a quanto previsto dalla legge.

La normativa

L’esonero si applica alle diverse tipologie di esercizi (elencate dall’art. 5, comma 1, legge n. 287/1991), quali:
 gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
 gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
 gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
 gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione,

Tale esonero era già stato previsto dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, dall’art.181 comma 1 del Decreto Rilancio, e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2020 dal decreto agosto. Il comma 3, stabilisce che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sono esonerati, sempre dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di concessione per l’occupazione delle areee degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di cui all’articolo1, comma 837 e seguenti, della legge di bilancio per il 2020 n. 160 del 2019).

Il comma 4, stabilisce che le nuove richieste di concessione di utilizzo di suolo pubblico e le richieste di ampliamento di spazio di quelle già occupate, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 marzo 2021 (termine già precedentemente prorogato al 31 dicembre dal decreto di agosto) saranno presentabili solo con modalità telematica allegando, in deroga a quanto previsto dal DPR 160/2010, la sola planimetria e non sarà dovuta l’imposta di bollo prevista ai sensi del DPR 642/72. Infine, il comma 5 introduce, proroga la possibilità fino al 31 marzo 2021 (termine già precedentemente prorogato al 31 dicembre dal decreto di agosto), ai fini di assicurare il rispetto delle norme di distanziamento anti-covid, per questi esercenti, di mettere temporaneamente su vie, strade e piazze, SENZA autorizzazione preventiva:
 strutture amovibili,
 elementi di arredo urbano,
 attrezzature,
 pedane,
 tavolini,
 sedute,
 ombrelloni
purché funzionali alla attività (ex art 5 della Legge 287/91).

6 Febbraio 2021

Autore:

redazione


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