IL LIDO DI BROLO – Per il Tar si può fare.
Cronaca Regionale

IL LIDO DI BROLO – Per il Tar si può fare.

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E’ stato il tormentone degli ultimi mesi.

Aperto due anni fa, contestatissimo sopratutto dai commercianti che si affaccino sul lungomare, rimase chiuso lo scorso anno ed anche quest’anno non ha aperto i suoi spazi per brioches e granite.

Oggetto di scontro politico ed economicosi appresta a divenire dopo la nota del Tar un tipico esempio di arruffagine politica e di costume.

Licenze date, ritirate, bloccate ma anche, dall’altro lato, un dire quasi sottovoce per non inimicarsi commercianti e baristi, tranne in pochissimi casi, come nello specifico Basilio Scaffidi che su facebook pubblica la sentenza del Tar catanese che cassa “il provvedimento illegittimo di questa amministrazione comunale  – che afferma l’ex consigliere comunale – stronca un’importante iniziativa privata volta, appunto, a valorizzare la nostra spiaggia e, quindi, anche il nostro turismo balneare”.

Ma la vicenda, si può star certi, non finisce qui.

Infatti mentre appresso pubblichiamo stralci della sentenza arriva la replica di salvo Messina il sindaco di Brolo: Senza Voler aprire polemiche con nessuno, quindi al solito non replichero ad eventuali insulti gratuiti. – scrive su facebook – v’invito a visionare la delibera del consiglio comunale n°28 del 30 settembre 2010 , si tratta della delibera di approvazione del PUDM ( piano spiaggia ), con l’allegato emendamento che prevede l’indice di realizzazione delle strutture nelle varie aree della spiaggia, in particolare quella che si cita nella sentenza…..leggendo la delibera e chi l’ha votata si comprenderà chiaramente chi era favorevole al fatto che in quel pezzo di spiaggia non potessero essere costruite strutture.

Certo il tempo puo’ far cambiare idea ma un po’ di coerenza ogni tanto ci vuole.

Senza entrare nel merito della vicenda vi assicuro sarebbe veramente troppo difficile spiegare tutto qua…..ho sempre sostenuto che quando gli uffici per la prima volta hanno autorizzato quella struttura hanno sbagliato perchè quella struttura in quel posto secondo il mio personale parere è veramente una grande bruttura…mi ero reso disponibile con i proprietari a trovare un’allocazione più consona (e lo sono ancora )…. evidentemente a loro non andava bene… evitando di entrare come spesso accade in discussioni che non portano a nulla… chiunque volesse può venire o presso gli uffici o direttamente dal sindaco, per leggere le carte e farsi un idea di come siano andate esattamente le cose.

Questi alcuni stralci della sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 678 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Rosario Natoli, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Condipodero […]
contro il Comune di Brolo, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Starvaggi […] per l’annullamento

– quanto al ricorso introduttivo dell’ ordinanza di demolizione n. 3/2011 del 12/12/2011;

– quanto ai motivi aggiunti del 7.10.11: della determinazione prot. 10882 del 13.7.2011 con la quale è stata rigettata la richiesta del rilascio del certificato di agibilità chiosco bar pizzeria su area demaniale marittima.
[…]

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

[…]

Il ricorrente Natoli Rosario premette di essere titolare di una concessione demaniale marittima in un tratto di arenile nell’ambito del Comune di Brolo, rilasciata dall’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana il 12/4/2010 n.90/2010 rep. 2675/10, con decorrenza dal 1/5/2010 al 31/12/2014.

Con tale provvedimento è stato concesso al ricorrente di occupare un’ area demaniale marittima ubicata nel Comune di Brolo quale ampliamento dell’area già oggetto di licenza di concessione assentita, allo scopo di realizzare un chiosco bar-pizzeria con antistante pedana, n.2 cabine spogliatoio, nonché un’area destinata alla posa di sedie sdraio ed ombrelloni.

Il Comune di Brolo, su richiesta del ricorrente, autorizzava l’installazione del chioschetto in legno con autorizzazione edilizia n.18/2010, successivamente integrata con atto del responsabile del servizio del 25.5.2010 (a seguito di rinuncia da parte del ricorrente alla installazione di una tenda parasole ritenuta dal Comune non compresa nella concessione demaniale).

Con deliberazione n. 28 del 30/9/2010 del consiglio comunale di Brolo, divenuta esecutiva il 16/10/2010, è stata adottata la proposta del piano utilizzo del demanio marittimo (PUDM ,altresì definito piano spiagge) e relativi elaborati, ai sensi dell’art.4 della L.R. 15/2005.

In una prima fase, l’area su cui insiste la concessione del ricorrente veniva qualificata come SB1, ossia come stabilimento balneare, con la possibilità di punti di ristoro, in conformità con la previsione del decreto Assessoriale del 25/5/2006 emanato in attuazione dell’art. 4 comma 2 della L.R 15/2005, contenente le linee guida per la redazione di utilizzo del demanio marittimo della Regione Siciliana, e consentendo, quindi, il mantenimento della struttura assentita al ricorrente.

Ma in sede di adozione da parte del Consiglio Comunale veniva approvato un emendamento che trasformava la suddetta area SB1 in area SR2, ossia adibita a strutture ricettive senza la previsione della struttura di ristoro del chiosco. Il sig. Natoli con ricorso numero di registro generale 3149 del 2010 impugnava la deliberazione consiliare, ritenendola illegittima per la violazione del decreto assessoriale citato, contenente le linee guida, nonchè viziata da eccesso di potere per sviamento, avuto riguardo, tra l’altro, all’incidenza sulla situazione giuridica soggettiva del ricorrente.

Nel frattempo, con istanza del 22.8.2010 il ricorrente chiedeva al competente Ass.to Terr. e Ambiente l’estensione a tutto l’anno della c.d.m. e relative attività collaterali (esercizio del chiosco bar pizzeria); l’istanza, con il parere favorevole della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, veniva accolta con provvedimento del 25.11.2010.

A seguito di ciò, il ricorrente comunicava al Comune il mantenimento della struttura e la prosecuzione dell’attività, ma il Comune notificava l’ordinanza di demolizione impugnata con il ricorso introduttivo.

L’ordinanza di demolizione veniva sospesa in sede cautelare da questa Sezione con ord. N. 328/11, confermata in appello dal CGA con ordinanza n.676/11.

Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente, premettendo che il 21.9.2009 aveva ottenuto dal Comune di Brolo l’autorizzazione di agibilità per la struttura precaria in legno e che a seguito dell’autorizzazione al mantenimento della struttura aveva ritenuto opportuno (nonostante nessuna modifica fosse intervenuta sulla struttura) ripresentare l’istanza di autorizzazione per l’’agibilità, impugnava il provvedimento di diniego del Comune, motivato con riferimento alla pendenza dei contenziosi avanti questo T.A.R..

Il Comune di Brolo si costituiva in giudizio difendendo l’operato dell’Amm.ne.

Nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2012, esaurita la trattazione orale, il ricorso è passato in decisione.

[…]

Senonchè, come ribadito nelle citate linee guida per la redazione dei PUDM, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 5 della legge regionale 29 novembre 2005 n. 15, i piani di utilizzo delle aree demaniali marittime disciplinano –tra le altre- le seguenti attività e delle opere che vi sono connesse:

a) gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attività sportive e ricreative;

b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

c) costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio anche multipiano, stazionamento, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, nonché l’esercizio di attività di porto a secco, cantieri nautici che possono svolgere le attività correlate alla nautica ed al diporto, comprese le attività di commercio di beni, servizi e pezzi di ricambio per imbarcazioni;

d) esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del turismo, dell’artigianato, dello sport e delle attrezzature nautiche e marittime;

e) porti turistici, ormeggi, ripari, darsene in acqua o a secco, ovvero ricoveri per le imbarcazioni e natanti da diporto.

[…]

La dizione “diretta fruizione del mare” si riferisce, infatti, a quegli impianti e a quelle opere destinate direttamente e specificatamente alla fruizione del mare come l’accesso al lido, l’utilizzo di docce e di cabine-spogliatoio da parte dei bagnanti, punti di ristoro al servizio degli stabilimenti stessi; addirittura, secondo Cassazione civile , sez. I, 12 dicembre 2001 , n. 15704 , con riferimento al vincolo di cui all’art. 15, lettera a), della legge regionale n. 78 del 1976, vanno considerati edifici destinati alla diretta fruizione del mare stabilimenti balneari, club nautici, ristoranti, bar.

Nel caso specifico, in realtà, si tratta di un modesto chiosco in legno al servizio dello stabilimento balneare.

[…]

Infatti, il mantenimento degli stabilimenti balneari oltre il periodo della balneazione, ai sensi dell’art. 2, della legge regionale n. 15/2005, può essere consentito in funzione dello svolgimento delle attività collaterali alla balneazione, purché ammesse dal titolo concessorio.

In presenza del rilascio da parte della competente Amm.ne dell’assenso al mantenimento delle strutture stagionali, improntata ad evidente favor per l’economicità della gestione, il privato vantava certamente un legittimo affidamento alla proroga delle ulteriori autorizzazioni, inclusa quella edilizia.

Ne consegue l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione impugnata.

[…]

Il collegio ritiene fondato anche il ricorso per motivi aggiunti.

Se per un verso bene ha fatto il ricorrente a presentare una nuova istanza affinché l’Amministrazione riesaminasse la sussistenza delle condizioni e dei presupposti volti al rilascio del certificato di agibilità ( potendosi, in linea puramente teorica, ipotizzare circostanze ostative in dipendenza della trasformazione della struttura da stagionale a stabile), risulta tuttavia certamente illegittimo il provvedimento impugnato in quanto la certificazione di agibilità è stata negata, senza alcun accertamento e senza che sussistesse alcuna motivo ostativo, unicamente in relazione alla pendenza degli altri contenziosi incardinati dal medesimo ricorrente contro il Comune, non ancora definiti nel merito.

Sotto tale profilo, pertanto, il ricorso risulta fondato, giacché l’Amministrazione, in presenza di una estensione temporale della concessione demaniale marittima, non poteva sottrarsi all’obbligo di esitare l’istanza delle ricorrente, accertando la (perdurante) sussistenza dei presupposti di agibilità del chioschetto, specie se si consideri che nessuna modifica risultava apportata dal ricorrente alla struttura già autorizzata dal medesimo Comune.

IV. Dalla fondatezza delle richiamate censure deriva l’accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, previo assorbimento degli ulteriori profili, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.

[…]

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Brolo a rifondere al ricorrente spese ed onorari di giudizio, che vengono liquidati nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

[…]

I magistrati che hanno sottoscritto l’atto sono: Calogero Ferlisi, Presidente, Gabriella Guzzardi, Consigliere e Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore

[…]

27 Luglio 2012

Autore:

admin


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