Monastra dopo aver fatto sua la sentenza favorevole, emessa dal giudice del Tribunale di S.Agata Militello chiede la revoca della delibera di giunta, dello scorso 21 gennaio scorso, de presenta un atto extragiudiziale contro il sindaco Sindoni e gli assessori Leggio, Scaffidi, Milone e Perrone coinvolgendo il segretario comunale, Giovanni Matasso e il responsabile dell’Area dell’Ufficio Tecnico Comunale, Claudio Timpanaro.
Questo il contenuto integrale dell-Atto extragiudiziale
Il sottoscritto Antonino Monastra, nato a Capo d‘Orlando il 16 agosto 1955, ivi elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, in Via Trazzera Marina, n. 499, premesso:
– che, come si è appreso dalla stampa, con deliberazione della Giunta Municipale di Capo d’Orlando del 21 gennaio 2013 n. 38, avente ad oggetto:
“Demolizione d’ufficio opere abusivamente realizzate di cui all’ordinanza n. 89 del 4/06/2002 Ditta: Monastra Antonino Località: Via Trazzera Marina”, gli assessori presenti Aldo Sergio Leggio, Cettina Scaffidi Militone e Rosario Milone, nella qualità (assenti il sindaco Roberto Vincenzo Sindoni che, però, ha proposto la deliberazione e l’assessore Carmelo Perrone) e il dott. Giovanni Matasso, nella qualità di segretario generale del Comune, dopo alcune premesse completamente errate, hanno deliberato:
“di prendere atto e approvare la relazione di valutazione tecnico–economica redatta dall’Ufficio Urbanistica, allegata alla presente proposta, in merito alla necessità finanziaria occorrente per la demolizione delle opere abusive descritte in premessa; di dare atto che la demolizione è eseguita a cura del Comune e a spese degli inadempienti su suolo demaniale ed essere eseguita ai sensi dell’art. 14 della Legge 47 del 28/02/1985;
dare mandato al responsabile dell’Area Urbanistica/Edilizia Privata di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l’affidamento dei lavori demolizione …”;
– che la deliberazione in questione è illegittima perché:
A) come risulta dalla relazione tecnica a firma del geometra Vincenzo Rinoldo, tecnico comunale, 21 novembre 2002 n. 31182 prot. (all. 1), il fabbricato oggetto della demolizione non ricade su suolo demaniale ma “in zona agricola produttiva E3, è stato edificato sulla particella 1046 del foglio di mappa 10 di proprietà di Galipò Teresina, per come risulta dall’archivio catastale in possesso a questo Comune”.
Tale circostanza è ulteriormente confermata dal “certificato di destinazione urbanistica” del 13 settembre 2012 (all. 2), a firma del tecnico responsabile, geometra Vincenzo Rinoldo e del responsabile dell’Area, geometra Claudio Timpanaro Pirrina, nel quale si legge testualmente che “le particelle 1046, 1047, 229 e 211 del foglio di mappa 10, ricadono in zona destinata a verde privato” e non in area demaniale.
Conseguentemente, l’affermazione contenuta nella parte dispositiva della deliberazione della Giunta Municipale n. 38/2013 (“di dare atto che la demolizione è eseguita a cura del Comune e a spese degli inadempienti su suolo demaniale ed essere eseguita ai sensi dell’art. 14 della Legge 47 del 28/02/’85”) è falsa;
B) Venuto meno il presupposto della realizzazione del fabbricato su suolo demaniale – come confermato, attestato e certificato dallo stesso U.T.C. comunale – non può essere applicato l’art. 14 Legge n. 47/1985;
C) L’ordinanza di demolizione 4 giugno 2002 n. 89 risulta notificata ad Antonino Monastra, in pari data, “consegnandone copia a mani dello stesso” ma, in tale data, come risulta dalla documentazione allegata, il sig. Monastra era all’estero. Anche tale circostanza implica la necessità di verificare la rilevanza penale dei comportamenti posti in essere;
D) Il Tribunale Ordinario di Patti – Sezione distaccata di S.Agata Militello, con sentenza 23 febbraio 2006 n. 55, particolarmente motivata in fatto e in diritto, ha assolto Antonino Monastra dal reato (capo a) previsto e punito dall’art. 20 lett. b Legge n. 47/1985 “perché il fatto non sussiste” e dal reato (capo b) di cui agli artt. 17, 18 e 20 Legge n. 64/1974 “per sussistenza di precedente giudicato”.
Più in particolare, il tribunale, dopo avere citato copiosa e consolidata giurisprudenza in materia, ha affermato testualmente che: “Nel caso di specie, l’immobile, sia in relazione alle sue modeste dimensioni (25 mq), alla sua funzione di deposito del vicino fabbricato residenziale, alla mancanza di autonomo accesso sulla pubblica via, nonché di autonomo impianto idrico, è privo di un autonomo valore di mercato o di un’autonoma utilizzazione, inidoneo a incidere sul carico urbanistico ed è oggettivamente destinato a servizio del fabbricato principale preesistente della cui legittimità non sussistono motivi per dubitare. Lo stesso, sulla scorta delle considerazioni di cui sopra, va, quindi, qualificato come pertinenza dell’edificio residenziale preesistente.
Ciò premesso, atteso che l’immobile de quo è stato accertato in data 4/06/’02, nella vigenza dell’art. 7 Legge 94/82, che sottoponeva le pertinenze all’autorizzazione gratuita, norma poi abrogata dall’art. 136 D.P.R. 380/01 a partire dal 30/06/’03, data di entrata in vigore del predetto Testo Unino, l’imputato va assolto dal reato allo stesso ascritto perché al momento del fatto la costruzione del manufatto di cui sopra non era sottoposta al preventivo rilascio della concessione edilizia”;
– che la citata sentenza è passata in autorità di cosa giudicata;
– che, anche in conseguenza di ciò, la deliberazione della G.M. n. 38/2013 è illegittima;
– che, nonostante ciò, arbitrariamente, pretestuosamente, illegittimamente ed illecitamente, la G.M. ha adottato il predetto atto deliberativo;
– che anche il Responsabile del citato U.T.C., ormai in modo evidente, finge di non sapere che il fabbricato non ricade su suolo demaniale, nonostante lo abbia attestato formalmente;
– che il comportamento degli assessori che hanno deliberato, del sindaco che ha proposto la deliberazione, del segretario e del responsabile dell’Area Tecnica competente, potrebbe integrare anche gli estremi del reato penale, quanto sopra premesso e ritenuto
invita e diffida il Comune di Capo d’Orlando, in persona dei signori Aldo Sergio Leggio, Cettina Scaffidi Militone e Rosario Milone, nella qualità di assessori comunali che hanno adottato la deliberazione n. 38/2013, il dott. Giovanni Matasso, nella qualità di segretario generale del Comune, il responsabile dell’U.T.C., geometra Claudio Timpanaro Pirrina, il sindaco Roberto Vincenzo Sindoni, nella qualità di legale rappresentante pro tempore e di soggetto che ha formalizzato la “proposta n. 40 del 21/01/2013”, ciascuno per la rispettiva competenza, a ritirare immediatamente la deliberazione della G.M. n. 38/2013; avverte che, in caso di mancato adempimento ai suddetti incombenti nel termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento della presente, adirà senza indugio le vie legali per la tutela dei suoi diritti, anche di natura risarcitoria e per l’accertamento degli eventuali profili di illecito penale e di responsabilità per danno all’erario.
I fatti narrati, oltre a costituire una palese violazione dell’ordine impartito dal giudice, costituiscono un chiaro indice di sviamento di potere, ed autorizzano a ritenere che il potere sanzionatorio sia stato esercitato non ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico, tipizzato dalla norma urbanistica, bensì nel perseguimento di uno scopo puramente ai danni dell’istante. Nella descritta vicenda appaiono, per tutte le sin qui esposte ragioni, ravvisabili profili di rilevanza penale, quantomeno in termini di abuso d’ufficio (art. 323 c. p.).
La Procura della Repubblica di Patti accerti se il comportamento tenuto dai responsabili integra gli estremi del reato penale. Copia della presente, unitamente agli atti del procedimento, è inviata anche alla Procura regionale presso la Corte dei Conti di Palermo ed all’assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana ai sensi della Legge Regionale n. 71/1978 per i provvedimenti di rispettiva competenza, ai fini dell’accertamento della responsabilità contabile e dell’attuazione dell’intervento ispettivo/sostitutivo.
Allegati come da indice.
Capo d’Orlando, 28 marzo 2013
(Antonino Monastra)