
Ma tornando all’incontro di sabato scorso.
Dopo averne dato immediata notizia, questo si è svolto alla Multimediale, tra i proprietari di varie unità immobiliari site nel Comune di Brolo e destinatari di diverse ordinanze di demolizione e/o sgombero e ripristino dello stato dei luoghi per violazione dell’art. 15 comma 1° lett.a) L.R. 78/76, entriamo nel dettaglio delle argomentazioni giuridiche, promosse dall’avvocato Elisa Doddis, tese a accertare l’impossibilità di dare concreta attuazione alla tutela prevista dalla norma impositiva di cui all’art. 15 Lett.a) L.R. n. 78 del 1976 nelle aree oggetto di demolizione a causa della conformazione e lo sviluppo urbanistico del territorio e per l’effetto predisporre una variante al piano regolatore vigente inserendo un piano attuativo volto al recupero delle suddette aree che sia conforme alla realtà territoriale odierna.
Obiettivo del legale, oltre quello di creare una vera e propria class action a tutela di diritti negati anche quello, nelle more, in considerazione dell’elevato numero di soggetti interessati dalle ordinanze di demolizione e del notevole pregiudizio che deriverebbe loro, di ottenere che tutti i soggetti destinatari dei provvedimenti demolitori una proroga dei termini previsti per l’adempimento, sulla scorta di una serie di argomentazioni, al fine di evitare l’aggravarsi del disagio economico- sociale emergente nella realtà locale.
Per il giovane avvocato è necessario che l’amministrazione si astenga – in questo lasso di tempo – da porre in essere ulteriori atti lesivi in danno di quei proprietari di fondi, terreni e abitazioni e pertanto ha suggerito ai presenti di diffidare e invitare , con espresso e formale atto,l’amministrazione comunale, avertendola che in difetto adiranno alle vie giudiziarie per la tutela dei propri diritti ed interessi
E’ chiaro che l’incontro alla Multimdiale è stata un’azione interlocutoria.
Un confronto.
Anche se monco. Infatti mancava, ufficialmente, l’amministrazione comunale, che guarda con attenzione l’evolversi dei fatti, mancavano i tecnici, necessari per il confronto con quanto esposto dall’architetto Oscar Giuliano, direttamente coinvolto negli atti di demolizone, ma, quale tecnico attento, autore di una dettagliata esposizione dei fatti, supportati da slide e riferimenti anche su quanto accaduto in altri comuni isolani.
Ma sopratutto mancava il confronto con l’ufficio tecnico comuale, che quegli atti ha stilato. E che certamente l’ha fatto supportato da norme, non interpretattive, e specifici imput da parte dell’assessoratro regionale al territorio.
A introdurre i lavori, per corettezza dell’informazione, sono stati due componeneti dell’attuale ammnistrazione, l’assessore Marisa Bonina, e il consigliere comunale di maggioranza Salvatore Gentile, ma chiaramente hanno preso le distanze da questi ruoli istituzionali, ponendosi, quali sono, dalla parte dei soggetti che hanno ricevuto le ordinanze di demolizione, anche se non hanno nascosto che l’amministrazione, non è contro nessuno, non c’è alcuna volontà vessatoria, ma solo la volontà di trovare, in strade percorribili, soluzioni, legali, definitive e finali.
Ma tornando alle teorie della Doddis.
Per lei quel citato provvedimento di ingiunzione, privo di alcuna congrua motivazione, è stata notificato agli odierni istanti decorsi circa 20 anni dall’accertamento della violazione contestata.
Lei scrive che il Comune di Brolo durante la formazione degli strumenti urbanistici, succedutisi nel tempo, ha omesso qualsiasi tipo di valutazione e/o istruttoria volta ad accertare la compatibilità dei luoghi con le finalità del vincolo d’inedificabilità di cui al citato art. 15 l.r. 78/76.
Che nella formazione degli strumenti urbanistici il suddetto vincolo è stato di fatto derogato, creando, nelle aree ricomprese entro i 150 mt. dalla battigia, diverse zone territoriali omogenee classificate tipologicamente come B e C, inesistenti prima della citata legge regionale, ed attigue alle aree soggette alle ordinanze di demolizione per cui è causa.
Per lei,oggi, i proprietari potrebbero, a ragione, ritenere che è altamente pregiudizievole l’operato della P.A. soprattutto in virtù degli elementi giuridico fattuali, di seguito esplicitati, che renderebbero del tutto irrealizzabile l’espressa finalità della norma, la cui incondizionata applicazione avrebbe quale unico effetto la lesione del diritto di proprietà privata, costituzionalmente garantito, senza comunque poter conseguire l’interesse pubblico relativo alla pianificazione del territorio sotteso alla norma impositiva del vincolo d’inedificabilità ex art. 15 l.r. 78/76.
Interessante la tesi, ra l’altro esposta dall’architetto Oscar Giuliano, sulla linea dalla battigia, a volte posta a 150 metri, altre volte a 120, o addirittura a 170 metri dalla linea d’onda.
Il Comune di Brolo – evidenzia l’avvocato – ha recepito il suddetto vincolo nel proprio piano di fabbricazione approvato nel 1978. Nello specifico, l’art.65 del regolamento edilizio, inserito nel citato P.F. contempla il divieto di edificare entro mt.150 dalla battigia, con la naturale conseguenza che tutte le opere edificate successivamente all’entrata in vigore dello stesso, in violazione del citato disposto, sono assoggettabili alla statuizione di cui all’art. 23 L.R. 37/85.
Si ritiene, però, indispensabile invitare Codesto Comune a soffermarsi sulla reale finalità della norma e l’eventuale derogabilità della stessa nel caso in cui la tutela sottesa all’imposizione del vincolo di cui all’art. 15 lett.a) non fosse in concreto realizzabile.
La norma di cui si discute, invero, è inserita in una legge regionale contenente “provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia” la cui finalità è la tutela paesistica del territorio attraverso una corretta pianificazione urbanistica, spiegante una funzione meramente strumentale alla realizzazione dell’interesse pubblico tutelato.
E’ noto che i vincoli di carattere paesistico-ambientale sono posti nell’interesse generale alla salvaguardia del bene ambiente, sicché tali vincoli devono necessariamente prevalere su preesistenti interessi individuali all’edificazione, solo ove lo scopo evidenziato sia ancora perseguibile.
Nel caso in cui, invece, la situazione giuridico fattuale fosse tale da rendere del tutto vana la finalità della norma, è evidente che sarebbe del tutto esaurita la sua funzione e, conseguentemente, la sua incondizionata applicazione comporterebbe esclusivamente un sacrificio dell’interesse privato.
Una disamina che la porta, a fronte di un copioso orientamento giurisprudenziale attestato su posizioni di assoluto rigore nell’applicazione del vincolo di inedificabilità discendente dall’art. 15 lett.a) e del divieto di sanatoria delle opere abusivamente realizzate nella fascia dei 150 metri dal mare sancito dall’art. 23 l.r.37/85, a sottolineare la presenza di alcune pronunzie che hanno inteso escludere l’automatismo nell’applicazione del divieto di edificazione/sanatoria nelle ipotesi nelle quali la ratio della norma risulti in concreto non più realizzabile.
Per lei la conformazione territoriale e dello sviluppo urbanistico del Comune di Brolo, nel tempo, comporta che è agevole considerare che gli immobili edificati anche nelle contrade,oggi oggetto delle pratiche di demolizione, non possono in alcun modo impedire o limitare la libera e diretta fruizione del mare che di per se, stante la conformazione del territorio, non sarebbe comunque possibile anche a seguito dell’eventuale demolizione degli stessi.
E’per lei innegabile che l’Amministrazione Comunale, in violazione dei principi di trasparenza proporzionalità ed uguaglianza, ha omesso qualsiasi tipo di valutazione e/o istruttoria volta ad accertare la compatibilità di tutti i luoghi assoggettati al vincolo con le finalità dello stesso, non potendosi, nel caso di specie, capziosamente affermare (come sostenuto da una parte della giurisprudenza) che l’ente locale sia tenuto a recepire il vincolo sic et simpliciter senza alcuna discrezionalità o valutazione, se si considera che nella redazione del piano di fabbricazione del 1978, l’amministrazione locale dell’epoca (con il benestare della Regione Sicilia), ha creato una Zona C all’interno di un’area ricadente nei 150 mt dal mare, azione, quest’ultima, assolutamente impensabile in virtù di un’applicazione automatica (sic et simpliciter ) ed incondizionata del vincolo.
Ma vi è di più!
Mal si comprende come sia stato possibile realizzare la strada pubblica denominata lungo mare Luigi Rizzo in un’area soggetta al medesimo vincolo d’inedificabilità, considerando che tale via è sita a valle delle costruzioni soggette ad ordinanza di demolizione ed immediatamente adiacente alla spiaggia.
Si sottolinea, infatti, che l’inedificabilità c.d. “assoluta” imposta dal Comune di Brolo in determinate zone è contraddittoria con la possibilità di costruzione che il Comune medesimo ha riservato a se stesso, dal momento che il vincolo di cui all’art. 15 lett.a L.R. 78/76 èrivolto anche agli enti locali!
Per l’avvocato Doddis, c’è anche la storia dei tempi di notifica.
“…. la maggior parte delle ordinanze di demolizione sono state notificate decorsi circa 20 anni dall’accertamento della violazione, generando nel privato una posizione di affidamento legittimante un onere motivazionale a carico dell’amm.ne locale, così come confermato da numerose e recenti pronunce giurisprudenziali”.
Da questo l’invito a sottoscrivere un documnento comune, da inviare al Sindaco, Irene Ricciardello, teso a:
Ad accertare l’impossibilità di dare concreta attuazione alla tutela prevista dalla norma impositiva di cui all’art. 15 Lett.a) L.R. n. 78 del 1976 nelle aree oggetto di demolizione a causa della conformazione e lo sviluppo urbanistico del territorio e per l’effetto predisporre una variante al piano regolatore vigente inserendo un piano attuativo volto al recupero delle suddette aree che sia conforme alla realtà territoriale odierna.
Nelle more, in considerazione dell’elevato numero di soggetti interessati dalle ordinanze di demolizione e del notevole pregiudizio che deriverebbe loro, concedere a tutti i soggetti destinatari dei provvedimenti demolitori, odierni istanti, una proroga dei termini previsti per l’adempimento, sulla scorta delle motivazioni espresse, al fine di evitare l’aggravarsi del disagio economico- sociale emergente nella realtà locale.
Copia integrale del documento legale potrà essere ritirata presso la reception dell’Ufficio Turistico Comunale.