ANTISINDACALITA’? – Per Calogero Emanuele della Cisl, bisogna subito revocare la delibera 138 redatta dal Comune di Tortorici
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ANTISINDACALITA’? – Per Calogero Emanuele della Cisl, bisogna subito revocare la delibera 138 redatta dal Comune di Tortorici

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Con una nota inviata al  Sindaco, all Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio, ma anche alla Rsu e a tutti i dipendenti del Comune oricense, l’organizzazione sindacale, prima di aprire un qualsivoglia confronto invita l’Ente a REVOCARE  la delibera n 138/2015, in quanto vengono disattese, oltre che la normativa, le relazioni sindacali tutt’ora vigente in materia di informazione preventiva, consultazione, concertazione e contrattazione che, se non rispettate, potrebbero  dar luogo a dichiarazioni di antisindacalità da parte del Giudice del Lavoro.

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Il testo integrale della lunga nota.

 

La scrivente Organizzazione Sindacale apprende dalla consultazione dell’albo pretorio online che è stata adottata la delibera di G.C. 138 del 28.7.2015 avente a ad oggetto “Atto di indirizzo ai Responsabili di Settore 1° – 2° e 3° per organizzazione servizi istituzionali” con la quale, tra l’altro, viene deliberato:

“1) di procedere all’annullamento di tutti gli atti di prepensionamento e avviare la procedura di mobilità del personale come da delibera di Giunta n. 123 del 17 luglio 2015 ai sensi dell’art. 33 del D. L.vo n. 165/2001 s.m.i. e secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 4 del 28 aprile 2014 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;

2) Rideterminare la pianta organica con soppressione di tutti i posti in eccedenza rispetto ai parametri del D.M. 24/7/2014, come da deliberazione n. 123 del 17 luglio 2015;”

TUTTI TENTATIVI DI RIPROPORRE IL RIEQUILIBRIO DI BILANCIO, SAPENDO CHE della Sezione della Corte dei Conti giusta delibera n. Deliberazione n.201/2015/PRSP, HA BOCCIATO IL PIANO PER IL MANCATO RISPETTO DEGLI ART. 243 E SEGUNTI DEL T.U. 267/2000

Nel merito è opportuno rammentare che nei pochi incontri tenutisi sugli atti oggi tutti revocati, è stato sempre ribadito che l’Amministrazione Comunale prima di procedere a qualsivoglia ipotesi di prepensionamento e/o mobilità del personale doveva esperire ogni altro tentativo di risanamento come previsto dal TU 267/2000 ed in particolare dall’art. 243bis, coommi 6,7,8 che testualmente recita:

  1. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:
  2. a) le eventuali misure correttive adottate dall’ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
  3. b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
  4. c) l’individuazione, con relative quantificazione e previsione dell’anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio, per l’integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;
  5. d) l’indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.
  6. Ai fini della predisposizione del piano, l’ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l’ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
  7. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l’ente:
  8. a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
  9. b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all’articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;
  10. c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
  11. d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall’articolo 243, comma 1;
  12. e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
  13. f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall’ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell’ente;
  14. g) può procedere all’assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all’articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l’impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell’ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell’articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.”

Tutte fasi propedeutiche ad eventuale rideterminazione della dotazione organica, peraltro necessaria solo nel caso di ricorso al fondo di rotazione, come previsto al punto g) dell’art. 243bis;

E’ superfluo rammentare che l’Ente ha rinunciato all’adesione al fono di rotazione ed ha avuto anche bocciato il piano di riequilibrio da parte della Sezione della Corte dei Conti giusta delibera n. Deliberazione n.201/2015/PRSP, che peraltro tratta marginalmente la questione legata al personale e alla rideterminazione della dotazione organica.

E’ opportuno rimandare, altresì, alla delibera della Sezione della Corte dei Conti che non ha approvato il piano di riequilibrio per le gravi irregolarità contabili rilevate, che non avevano ricevuto sufficiente giustificazione da parte dell’Ente, erano relative a:

  1. ritardi nell’approvazione del rendiconto 2010;
  2. il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2010;
  3. un persistente disavanzo della gestione di competenza;
  4. l’elevato volume di residui attivi vetusti relativi al titolo I e III dell’entrata;
  5. il basso grado di realizzo dei proventi da evasione tributaria;
  6. l’esistenza di anticipazione di cassa inestinta al 31/12/2010 con impegni per interessi pari a €10.303,60;
  7. consistenti debiti fuori bilancio riconosciuti e da riconoscere finanziati anche tramite l’anticipazione di cassa concessa dalla regione;
  8. carente informazione riguardante gli organismi partecipati e difficoltà del reperimento dei dati necessari alla compilazione della sezione del questionario dedicata a tale aspetto;
  9. l’irregolare utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi conto terzi con particolare riferimento ad alcune voci di spesa non in linea con il principio dio tassatività di cui al principio contabile n. 2,25, in particolare “Contributi regionali per il trasporto pubblico locale “Estate oricense, “contributo regione e altri enti”, “buono socio sanitario”, “borse di studio”, “carente attività di recupero dell’evasione tributaria TARSU e altri tributi”.

La stessa Corte con deliberazione n. 423/2013/PRSP sul rendiconto 2011, rilevava il permanere della maggior parte delle sopra elencate criticità, con particolare riguardo a: “

  1. il ricorso ininterrotto all’anticipazione di tesoreria senza il preventivo utilizzo dell’entrate a specifica destinazione;
  2. la totale assenza di recupero di evasione tributaria;
  3. con riferimento alla gestione dei residui:
  4. a) l’elevata incidenza dei residui attivi dei titoli I e III sia derivante dalla gestione di competenza sia dagli stessi residui rispetto alle entrate accertate degli stessi titoli;
  5. b) l’elevato ammontare dei residui derivanti da entrate accertate ante 2007;
  6. c) l’elevata incidenza dei residui passivi del titolo I rispetto agli impegni totali della spesa corrente;
  7. la mancata formalizzazione del rapporto sulla tempestività dei pagamenti di cui all’art.9 del D.L. 78/2009;
  8. la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio per la somma di € 483.344,69 e ulteriori debiti in attesa di riconoscimento per € 1.065.193,83 per i quali non risultano individuati i mezzi di finanziamento;
  9. l’impossibilità di verificare anche ai fini del rispetto del patto di stabilità interno la corretta imputazione delle spese per servizi conto terzi;
  10. la violazione del limite di spesa di cui all’art.6, commi 7, 8, e 14;
  11. la mancanza di informazioni riguardanti gli organismi partecipati;
  12. la necessità di verificare l’ effettivo conseguimento degli obiettivi posti dal patto di stabilità alla luce della non corretta imputazione delle voci di entrata e di spesa ai fini della determinazione del saldo con riferimento alle spese imputate nei servizi conto terzi e ai debiti formatisi durante l’esercizio e non riconosciuti;
  13. il mancato rispetto del limite dell’art.1 comma 557 legge 296 del 2006 per la spesa del personale e l’elevata incidenza sulla spesa corrente.”

Tutte criticità riguardanti Equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale, mancata capacità di riscossione, gestione dei residui, Debiti fuori bilancio ed altre passività, Analisi sulle modalità di gestione dei servizi per conto di terzi, Indebitamento e strumenti di finanza derivata, Tributi locali e tariffe dei servizi a domanda individuale, Organismi partecipati (ATO, TIA ecc.), Debiti di funzionamento, Misure di riequilibrio relative alle entrate ed alle spese, Analisi dell’incremento delle entrate correnti; anche per la spesa relativa al personale, ma nel merito la Corte evidenzia che la spesa del personale al 2012 risulta pari al 62,13% (€ 3.350.262,14), considerando il personale in servizio nella sua interezza (75 di ruolo, 18 + 23 + 20 personale precario) e che pertanto il ricalcolo della spesa e l’eventuale riconduzione della spesa al 50%, di cui all’art.1 comma 557 della legge n. 296 del 2006 deve tener conto, preventivamente, di quella parte di spesa per il personale precario che, pur se spesa del personale, resta a carico del bilancio regionale.

In  merito alla spesa di personale è utile rimandare al DL 90/2014, convertito in legge 114/2014 che di fatto ha abrogato l’art. 76, comma 7, del decreto legge n. 112/2008 e quindi il limite  del 50% della spesa del personale rispetto alle spese correnti e prevedendo che “ai fini della determinazione della spesa per il personale, in applicazione dell’art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, a decorrere dall’anno 2014 gli Enti locali assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (triennio 2011-2013).

Bisogna ricordare, infine, che il rispetto del rapporto abitanti/dipendenti è da tenere in considerazione solo nel caso in cui il Comune dichiara il dissesto finanziario che ad oggi non è avvenuta e che, a giudizio della scrivente, potrebbe non essere necessario se l’Ente procede ad attivare tutte quelle misure previste dal citato art 243 bis;

E’ opportuno evidenziare che la stessa circolare 4/2014 al punto 4) e 5) impone che, prima dell’eventuale dichiarazione di eccedenza è necessario procedere alla rideterminazione della dotazione organica e quindi della dichiarazione di eccedenza, bisogna procedere alla revisione del fabbisogno del personale demandando alla sola componente dirigenziale il compito di proporre ed elaborare il documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale individuando il fabbisogno dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti facendo carico all’amministrazione di dare informazione alle organizzazioni sindacali e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l’individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità come previsto dall’art.33 del D. Lgs 165/2001 ma, comunque, preceduto da una verifica per una possibile ricollocazione totale o parziale del personale in soprannumero o in eccedenza nell’ambito della stessa amministrazione anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro;

Solo dopo aver esperito quanto previsto dal TU 267/200 artt. 243 e seguenti e dall’art. 33 del D. Lgs 165/2001 si può procedere ad eventuale dichiarazione di esubero del personale con collocamento in disponibilità (cassa integrazione) ove il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all’80%  dello stipendio (700/800 euro al mese) e dell’indennità integrativa speciale, per la durata massima di 24 mesi, alla scadenza dei quali interviene l’estinzione del rapporto di lavoro.

 

Pertanto le determinazioni dell’Ente di cui alla delibera 138/2015, che di fatto supera e revoca la delibera n. 123/2015, relativamente alla previsione di messa in mobilità del personale appaiono non corrette ed artificiose, sapendo che trattasi di materie tutte rientranti nelle prerogative sindacali tutt’ora vigenti.

Per le superiori motivazioni la richiesta di concertazione da parte della Cisl Fp oggi appare superata da tali nuove determinazioni e quindi inefficace anche ai fini della convocazione del 30 p.v. .

Pertanto, prima di aprire un qualsivolgia confronto si invita l’Ente a REVOCARE  la delibera n 138/2015, in quanto vengono disattese, oltre che la normativa, le relazioni sindacali tutt’ora vigente in materia di informazione preventiva, consultazione, concertazione e contrattazione che, se non rispettate, potrebbero  dar luogo a dichiarazioni di antisindacalità da parte del Giudice del Lavoro.

Si chiede riscontro della presente entro i termini di legge.

31 Luglio 2015

Autore:

redazione


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