LEGITTIMO IL DIVIETO Dl TERZO MANDATO CONSECUTIVO PER I COMPONENTI DEI CONSIGLI FORENSI
L’attesa sentenza della Corte Costituzionale è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri: il divieto del terzo mandato consecutivo per i componenti dei Consigli dell’Ordine degli avvocati è legittimo. Così la Corte ha stabilito sulle questioni sollevate dal Consiglio Nazionale Forense. Ora si attende di leggere, dopo il deposito della sentenza, le motivazioni
Quindi la Corte ha escluso che il divieto in questione – che comunque consente la ricandidabilità dopo un quadriennio – vieta il diritto di elettorato passivo degli iscritti e ha considerato che la nomina censurata realizza un ragionevole bilanciamento con le esigenze di rinnovamento e di parità nell’accesso delle cariche forensi, ritenendo che la disposizione censurata non ha carattere retroattivo come già affermato dalle sezioni unite della corte di cassazione.
Una sentenza dicevamo attesa ma che certamente sta creando già oggi attenzioni e scompiglio anche nel Foro di Patti.
Qui la sentenza di ieri lascia nel dubbio eletti e non eletti, anche perchè il ricorso presentato è ancora sub judice al Consiglio Nazionale Forense, che comunque non può non tenere conto della pronuncia della Cassazione.
Resta da chiarire, infine, se la non retroattività della norma salva il mandato dei consiglieri eletti prima dell’entrata in vigore o se anche quelli si considerano nel conteggio.
La nota dell’ufficio stampa della Corte Costituzionale
LEGITTIMO IL DIVIETO DI TERZO MANDATO CONSECUTIVO PER I COMPONENTI DEI CONSIGLI FORENSI
La Corte costituzionale si è riunita oggi in camera di consiglio per discutere le questioni sollevate dal Consiglio nazionale forense (Cnf) sulla legittimità costituzionale del divieto del terzo mandato consecutivo dei componenti dei Consigli circondariali forensi, previsto dalla legge n. 113/2017.
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che al termine della discussione le questioni sono state dichiarate non fondate.
La Corte ha escluso che il divieto in questione – che comunque consente la ricandidabilità dopo un quadriennio di sosta – violi il diritto di elettorato passivo degli iscritti e ha considerato che la norma censurata realizza un ragionevole bilanciamento con le esigenze di rinnovamento e di parità nell’accesso alle cariche forensi.
La Corte ha inoltre ritenuto che la disposizione censurata non ha carattere retroattivo, come già affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 32.781/2018).
La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.