CADUTE DI STILE – “Rubano” la foto su facebook… un paesaggio di Brolo, e non citano l’autore. Che tristezza
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CADUTE DI STILE – “Rubano” la foto su facebook… un paesaggio di Brolo, e non citano l’autore. Che tristezza

Un paesaggio notturno, la luna e lo scoglio. La foto è stata scattata da Carmelinda Natoli, poi ripresa da altri che ne hanno citato l’autrice. Altri no. Bastava poco. a volte è solo una questione di stile.

Ci sono foto per le quali google è avaro di informazioni, altre invece contengono contenuti espliciti sull’autore dello scatto. Tenuto conto che è sempre illecito utilizzare foto di altri se non si è autorizzate, resta sempre importante almeno evidenziare chi le ha realizzate, come nel caso di Carmelinda, che si è vista utilizzare la foto su una pagina “social” di facebook.

Appena appena ritoccata, ma sempre sua è.

“Non avrei avuto alcuna remora a far usare la mia foto, non avrei chiesto nulla, semplicemente un atto di cortesia, la citazione e sopratutto chiedermelo, come hanno fatto altri.. a volte sono piccole cose, anzi questioni di stile”.

…. ops!

E tornando alla questione, che alla fine interessa tanti.

Pubblicare una foto su Facebook, anche se accessibile a tutti, non comporta la cessione integrale dei diritti d’autore al social network: non è dunque lecito prelevare delle immagini da un profilo altrui, anche se divulgate come “pubbliche” e ripubblicarle altrove. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, con una recente sentenza, nella quale ha chiarito che i contenuti multimediali pubblicati nel profilo Facebook personale restano di proprietà dell’utente.

Si commette dunque un reato solo se si scaricano e ripubblicano delle foto da un qualsiasi profilo Facebook che non è il proprio, o basta anche la sola condivisione perché si possa essere perseguiti? Per capire il contenuto della sentenza e i limiti al divieto di pubblicazione delle immagini, dobbiamo fare un passo indietro e chiarire che cosa prevedono, in merito al diritto d’autore, la normativa italiana e i regolamenti di Facebook.

Innanzitutto, va chiarito che soltanto l’autore e Facebook possono sfruttare le immagini pubblicate, qualsiasi sia l’impostazione di pubblicazione.

Ciò significa che, a prescindere dall’impostazione della diffusione (“tutti”, “amici” o “solo io”), la proprietà dell’immagine resta dell’utente. L’utente, infatti, secondo la Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità di Facebook, è proprietario di tutti i contenuti e delle informazioni pubblicate sul social network.

Nel dettaglio, foto e video dell’utente sono considerati dei contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale: oltre all’autore, solo Facebook può utilizzare questi contenuti, in quanto possiede una licenza non esclusiva e trasferibile.

Ma che cosa succede a chi condivide o ripubblica un’immagine non sua?

Secondo la sentenza del Tribunale di Roma inizialmente citata sull’argomento, chi pubblica le immagini prelevate dal profilo Facebook altrui commette un reato ed è tenuto a risarcire sia il danno patrimoniale che quello morale, connesso al mancato riconoscimento della titolarità del materiale fotografico.

Un conto, però, è ripubblicare un’immagine prelevata da un social network in un altro sito web o in una fonte differente, come un giornale, un conto è condividerla nello stesso social network: quest’ultimo fatto non costituisce un reato.

La condivisione sul social network è, generalmente, lecita, perché gli utenti hanno la possibilità di condividere le immagini degli altri utenti (naturalmente a seconda delle impostazioni di diffusione scelte) secondo le condizioni generali di licenza di Facebook, a meno che il contenuto non sia espressamente coperto da diritti di proprietà intellettuale. Nella condivisione, difatti, è chiaramente visibile la provenienza dell’immagine (a questo proposito, nella sezione “notizie” di Facebook può apparire una simile dicitura: «Mario Rossi ha pubblicato la foto di Dario Bianchi»).

Diversa dalla condivisione è, invece, la copia del contenuto, in quanto l’autore non risulta: chi riproduce l’immagine potrebbe quindi rispondere della violazione dei diritti d’autore.

In merito alla diffusione delle foto su Facebook, si pone, in molti casi, il problema relativo al reale autore dell’immagine. Come sapere con certezza di chi è veramente la foto diffusa?

Secondo il Tribunale di Roma, la pubblicazione di un’immagine nella pagina personale di Facebook rappresenta una presunzione grave, precisa e concordante della titolarità dei diritti fotografici. In pratica, se una foto appare nella pagina di Tizio, questo rappresenta un indizio del fatto che il contenuto stesso appartenga a Tizio, salvo prova contraria.

Consiglio.

Per tutelarsi in modo completo dal rischio di essere “derubati” delle proprie foto, è bene, comunque, apporre un watermark, una sorta di firma digitale da inserire nelle immagini con un apposito software.

30 Settembre 2019

Autore:

redazione


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