CITTADINA ITALIANA – Bella soddisfazione per Mounia, pirainese da decenni
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CITTADINA ITALIANA – Bella soddisfazione per Mounia, pirainese da decenni

In qualità di Ufficiale dello Stato Civile, nei giorni scorsi – il 16 marzo – il sindaco di Piraino ha conferito la cittadinanza italiana a Mounia Nazih.

“Per me è stata la prima volta” ha detto il sindaco

Maurizio Ruggeri, visibilmente emozionato ma anche onorato, per lui era la prima volta, ma sancito con le trascrizioni negli atti dello stato civile del comune di Piraino, quanto  il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nelle scorse settimane aveva emanato con apposito Decreto relativamente alla concessione della cittadinanza italiana alla signora che ormai da più decenni vive e lavora, perfettamente integrata – da sempre – nella comunità locale.

Lei, Mounia , è giunta in Sicilia da un cittadina del Marocco, quasi a metà strada tra Casablanca e Marrakech. A Piraino ha messo su famiglia, lavoro nell’ambito turistico, e avviata la procedura per l’acquisizione della cittadinanza italiana ora lo è diventata ufficialmente, anche se questo per la comunità locale è stato un semplice dettaglio.

L’integrazione è nei fatti e non solo sui documenti.

Bella storia.

Per la cronaca. In passato a Piraino si erano già registrate altre registrazioni di nuovi “cittadini italiani”

 

Per chi vuol saperne di più.

1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno:

a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c);

b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione ;

c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;

d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;

e) all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

La legge di conversione 1° dicembre 2018 n. 132 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, prevede il requisito della conoscenza della lingua italiana per i richiedenti la cittadinanza italiana per residenza.

19 Marzo 2021

Autore:

redazione


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