La nota è stata inoltrata anche Al Collegio Revisori MESSINA; All’ANAS SpA ROMA; Al Ministero Infrastrutture Trasporti ROMA; Al Ministero Economia Finanze ROMA; Alla Procura Corte Conti PALERMO; Alla Procura della Repubblica MESSINA.
Così c’è scritto ( testualmente):
Scriventi OO.SS. premesso che il CAS è stato istituito in virtù di legge dello Stato (L.531/82) con protocollo d’intesa del 24/4/96, che i costi di esercizio, di manutenzione e rinnovo degli impianti CAS non vengono coperti con trasferimenti di fondi regionali, ma, come per legge, con le tariffe del pedaggio fatturato, che non tutti gli enti vigilati sono soggetti alla L.R. 10/2000 (es. AST, Fiere, CRIAS, ecc…), contestano il persistente disegno finalizzato a sconvolgere l’assetto organizzativo-legale della Concessionaria CAS, riproposto dall’attuale reggente commissariale pro-tempore all’Assemblea Soci del 25/01 p.v., attraverso l’applicazione (rectius introduzione) della legge regionale, non avendo la Sicilia alcuna competenza legislativa in materia di autostrade.
Ciò dovrebbe avvenire sulla base dell’indicazione che si è inteso desumere dalla discutibile interpretazione di un atto consultivo del CGA, avente però ad oggetto questione diversa e marginale quale “l’applicabilità CCRL degli Enti pubblici ai dipendenti del CAS”, richiesto dal CAS con nota prot. n.29514/DG del 16/12/2009 alla Regione e successivamente trasmesso al CGA dall’assessore del tempo.
L’attuale reggente, in carica da qualche mese, ha fatto in proposito sapere che la contestata iniziativa sarebbe imposta dalla nota assessoriale prot. n.91770 del 2010, sfuggendo alla stessa che l’Organo politico non ha alcun potere di indirizzo sulla gestione della concessionaria.
In un momento in cui, da un lato, la Procura della Repubblica di Patti sta portando alla luce clamorosi fatti di reato a carico del sistema gestionale CAS, e, dall’altro, è ormai vicina la definizione dei contenziosi relativi alla reintegra del Consiglio Direttivo e della decadenza dalla concessione, il repentino cambiamento degli elementi statutari e la surrettizia trasformazione della Concessionaria potrebbero pregiudicare le situazioni giuridiche oggetto di giudizio.
In considerazione di quanto sopra e del danno grave ed irreparabile che ne potrebbe derivare, scriventi OO.SS. invitano le SS.VV. a soprassedere, astenendosi dal modificare l’attuale assetto statutario ovvero rinviando la trattazione dei punti all’odg non appena saranno ricostituiti i legittimi organi statutari.
In ogni caso chiedono di essere ammesse ed udite nel corso dei lavori dell’Assemblea dei soci CAS del 25/01/2012.