IL DIRITTO DI CRITICA – Quando l’informazione da fastidio
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IL DIRITTO DI CRITICA – Quando l’informazione da fastidio

 

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Diritto di cronaca e diritto di critica sono entrambi emanazioni dall’art. 21 Cost.

Ma la loro diversità è enorme.

La cronaca riferisce una realtà fenomenica (fatto o comportamento).

Essendo informazione, deve essere obiettiva.

La critica, essendo valutazione, è soggettiva.

La cronaca nasce con il fatto e lo descrive, la critica segue la descrizione del fatto e lo valuta.

La cronaca esprime l’identità tra una realtà fenomenica e l’informazione che la veicola, la critica esprime un dissenso verso quella realtà fenomenica.

In realtà, quando si parla di diritto di critica, si vuole legittimare qualcosa che va ben al di là della mera opinione.

Le potenzialità dell’art. 21 Cost. sono ben altre.

Sarebbe estremamente frustrante per l’art. 21 Cost. sapersi in grado di tutelare soltanto un generico, umile ed innocuo “secondo me…”.

La libertà di opinione permette di esprimere la propria idea su una questione, giusto per aggiungere una voce alle altre.

Il diritto di critica, invece, è dura contrapposizione, è mettere a nudo l’inadeguatezza, l’inaffidabilità, la falsità, gli errori altrui.

E’ voler scuotere, provocare una reazione.

La critica è fondamentalmente un attacco.

E’ il giudizio soggettivo a caratterizzare la critica rispetto alla cronaca.

Se quest’ultima consiste nel riferire un fatto obiettivo, è possibile fornire per esso un solo messaggio informativo.

Le possibilità di critica nei confronti di un fatto, invece, sono tendenzialmente infinite.

E’ utile in proposito un esempio del prof. Zeno Zencovich con riferimento alla possibilità di messaggi di dissenso attorno al dipinto di un artista.

Esse vanno dal fatto obiettivo (“olio su tela 25 x 35”) alla esclamazione “orrendo!” da parte del critico, laddove la cronaca consisterebbe nel riferire esclusivamente “olio su tela 25 x 35”.

Si capisce quindi l’estrema variabilità di una valutazione, di un giudizio, rispetto alla univocità di un’informazione.

Dando 100 alla esclamazione “orrendo!” e zero ad “olio su tela 25 x 35”, la critica che è prossima al valore zero non avrà alcuna possibilità di essere accolta o contrastata, poiché non esprime una valutazione, ma riporta un fatto, come la cronaca.

Man mano che il critico si allontana da zero, la sua valutazione stimolerà reazioni, favorevoli e contrarie.

Più si avvicina a 100, più intenso sarà il dibattito, che è lo strumento attraverso cui si attua la democrazia.

In teoria la critica deve poggiare su basi veritiere.Deve rivestire un interesse pubblico, che è poi riferito allo stesso fatto: non si potranno, quindi, esprimere pubblicamente valutazioni critiche su fatti privati o comunque privi di interesse per la collettività.

Un gornalista “racconta” un fatto, quindi fa cronaca, poi lo valuta, passando attraverso la sua interpretazione, può nella sua interpretazione tendere a travisarlo, e financo la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto di critica a chi attaccava un avversario politico definendolo “un khomeinista nella lotta per il potere, che ha collaudato un modo di amministrare a metà strada tra il decisionismo e l’illegalità, come non si era mai visto finora nelle peggio amministrate città d’Italia” e che avrebbe fatto da “cerniera tra l’amministrazione e i gruppi immobiliari finanziari, che nel frattempo sono diventati i veri padroni di Roma”; o a chi qualificava altri con il termine “faccendiere” o “lottizzato”.

Si pensi se queste frasi fossero state riportate in un articolo di cronaca.

Il diritto di critica non poggia sull’obiettività. Non è finalizzato ad informare, ma a stimolare un dibattito.

Partendo non dalla realtà obiettiva ma da un punto di vista, si basa su valutazioni soggettive, fatte per essere accolte o contrastate, ma comunque dibattute.

Il diritto di critica è forse la più genuina e significativa delle libertà contenute nell’art. 21 Cost., poiché il diritto di cronaca non deriva solo da una libertà, ma anche dal dovere di informare la collettività su fatti di interesse pubblico, e da questo dovere si trova ad essere inevitabilmente limitato. Sarebbe invece controproducente se si vincolasse il diritto di critica alla “verità” o alla “continenza formale” che si esige nella cronaca, perché non stimolerebbe alcun dibattito. Il diritto di critica non è informazione, ma legittimo attacco.

Tuttavia, è chiaro che anche il diritto di critica incontra dei limiti sopratutto quando questa sia incapace di stimolare dibattiti costruttivi.

Naturalmente anche nella critica ha rilevanza il requisito dell’interesse pubblico, da intendersi come interesse della collettività a venire a conoscenza della manifestazione critica. Significa che l’oggetto su cui verte la critica deve riguardare fatti o comportamenti che rivestono una certa importanza per la collettività, con esclusione quindi dei fatti personali.

Se poi la manifestazione critica è basata prevalentemente su un giudizio, deve necessariamente rivolgersi ad una persona presente nella vita pubblica.

La collettività non ha alcun obiettivo interesse a conoscere i giudizi su persone prive di notorietà, proprio perché non ha interesse ad una conoscenza approfondita di quella persona. Per questo la critica pubblicamente rivolta ad uno sconosciuto non può considerarsi legittima. In generale, si può dire che quanto maggiore è la rilevanza pubblica di un personaggio, tanto più le critiche rivoltegli saranno ritenute legittime.

E più la critica riguarda l’aspetto pubblico del personaggio, vale a dire l’attività che lo caratterizza agli occhi dei più, maggiore sarà la probabilità che venga ritenuta legittima, essendo maggiore l’interesse pubblico alla sua conoscenza. La critica rivolta ad un politico su fatti della sua vita privata non può interessare la collettività, se quei fatti non incidono sulla sua attività pubblica.

Va stimolato il dibattito su questioni rilevanti. In pratica, come va data la massima trasparenza al rapporto che lega il personaggio alla collettività (cronaca), così va garantito il dibattito cui può dar vita un giudizio espresso su quel rapporto (critica).

Un’ultima osservazione.

La critica dovrà essere ovviamente ben distinta, fisicamente e graficamente, dalla cronaca.

Che la cronaca, intesa come veicolo dell’informazione, non possa andare di pari passo con la critica, è anche una conclusione imposta dall’idea stessa di obiettività dell’informazione.

Se la critica è valutazione soggettiva, è incompatibile con la cronaca, che è narrazione obiettiva di fatti. Si pensi, poi, al conflitto che si determinerebbe tra la libertà di forma insita nel diritto di critica e il requisito della continenza formale che si esige nella cronaca.

Se questi concetti sono dati assodati da chi è un balurado della libertà di stampa come ladifesadell’informazione.com non si può non esprimere, al di la di tutto, la piena solidarietà al collega Domenico Orifici, decano dell’informazione, oggi nel mirino e oggetto dell’odierno comunicato stampa, redatto dallo stesso sindaco di Sinagra, l’avvocato Enza Maccora.

Lui, Orifici, ha firmato l’articolo apparso sula Gazzetta del Sud di ieri, dal titolo l’ “Area artigianale – capannoni in vendita – ma ci sono intoppi ”.

Dice la sua, racconta fatti… e quell’articolo viene tacciato in un atto pubblico, promanato dal sindaco quale conferma della “propensione ad utilizzare la testata giornalistica per finalità che, poco o nulla, hanno a che vedere con i principi dell’informazione oggettiva e pluralistica”.

Viene accusato che in quello scrivere si cela “L’interesse che il detto cronista, da qualche tempo, dimostra per le vicende dell’Area PIM di c/da Filippello con il  particolare taglio delle relative notizie, fanno sorgere seri dubbi sulla correttezza dell’attività giornalistica che sembrerebbe essere divenuta strumento di parte con derive di disinformazione”.

Che i suoi numerosi articoli sull’argomento “risultano, neanche troppo velatamente, costantemente critici su qualunque iniziativa intrapresa dall’Amministrazione Comunale quasi a voler evidenziare esclusivamente i presunti effetti negativi dei relativi provvedimenti”.

Orifici entra nel mirino di un’azione mediatica pesante, quando bastava semplicemente chieder una rettifica, scrivere al Direttore una nota di puntualizzaione dove veniva rappresentanta quella “realtà – che per il sindaco Maccora –  è ben diversa in quanto, come è facilmente intuibile, ogni intervento è effettuato nell’esclusivo interesse delle ditte insediate che hanno potuto apprezzare le novità introdotte per agevolare i pagamenti dei canoni di locazione dei relativi capannoni, nonché la sospensione dell’ applicazione degli interessi di mora e degli incrementi ISTAT.

Iniziative rimaste del tutto ignote al solerte corrispondente”.

Un comunicato, che ovviamente non pubblichiamo, in quanto lo riteniamo lesivo per la professionalità del corrispondente-giornalista, che non racconta fatti, ma dove si butta fango, senza mezzi termini, evidenziando anche “interessi professionali” e che potrebbe aver anche altre ribalte, ma che sopratutto lo consideriamo come un grave attacco alla libertà di stampa, come tanti, sempre più frequenti che si registrano di questi tempi… quando anche grazie al web essiste un ampio spzio per il diritto di replica e risposta.

Un comunicato al quale l’Ordine dei Giornalisti dovrà rispondere, come riteniamo lo stesso Direttore della Gazzetta del Sud.

Non certo per una difesa di casta.

Noi ovviamente, senza entrare nel merito dei fatti e dei contenuti dell’articolo, stiamo dalla parte di chi fa informazione.

Ciao Domenico.

La Redazione

 

Giusto pr sapere
L’Ordine dei Giornalisti di Sicilia ha notificato al presidente della Regione Rosario Crocetta una diffida per la divulgazione di comunicati stampa senza firma

Ordine dei Giornalisti diffida Crocetta per i Comunicati


Di chi sono i comunicati stampa divulgati dalla Regione siciliana? Chi sono i reali “amanuensi” – meglio redattori – che si celano dietro parole scritte nero su bianco? L’Ordine dei Giornalisti di Sicilia ha notificato al presidente Rosario Crocetta, insieme agli assessori della sua giunta, una diffida.

Come si legge dalla lettera, inviata anche alla Procura della Repubblica di Palermo, questa formale diffida viene notificata per la continua divulgazione di comunicati stampa privi di firma o firmati da persone non iscritte all’Albo dei giornalisti, fra i quali ci sono gli stessi esponenti politici, burocrati regionali e impiegati, che curano in prima persona i rapporti con gli organi di informazione, ignorando del tutto le funzioni e le specificità degli uffici stampa, previsti per legge.

Da qui una serie di interrogativi si impongono come necessari: chi scrive questi comunicati stampa? Sono giornalisti – viene subito da chiedersi – ? Chi li ha nominati, perché e secondo quali “criteri”? Meritocrazia a parte l’Ordine è subito chiaro: le norme vigenti riservano l’esercizio dell’attività giornalistica, svolta in forma sistematica, professionale e continuativa, agli iscritti all’albo e che la violazione di questo principio può integrare gli estremi del reato di esercizio abusivo della professione

Nessun giornalista improvvisato, così intimano dall’ODG. E si vuole vedere chiaro. Nelle motivazioni si legge a chiare lettere che sarà necessario sapere chi e quanti saranno i nuovi referenti dell’informazione istituzionale per la Sicilia. Sarà fondamentale una trasparenza che permetta di sapere come siano stati reclutati, quale tipo di contratto e di retribuzione sarà prevista per il loro lavoro e a quali codici deontologici risponderanno. Un’iniziativa analoga sarà avviata, annuncia l’Ordine, nei prossimi giorni anche nei confronti di altri enti pubblici territoriali che si comportano allo stesso modo.

14 Marzo 2015

Autore:

admin


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