Suscitano notevole scalpore fra i naviganti dello Stretto, i recenti sviluppi della vicenda giudiziaria della tragedia del 15 gennaio 2007.
La conclusione del primo troncone del processo, aveva lasciato molte perplessità poiché il patteggiamento della pena da parte del Comandante della “Susan Borchard” e del Comandante della “Zancle” aveva di fatto impedito l’apertura del dibattimento processuale, che avrebbe potuto chiarire i numerosi lati oscuri di tutta la vicenda.
Adesso, destano particolare stupore le motivazioni poste alla base della seconda richiesta di archiviazione del procedimento penale contro il Comandante della Zancle.
I P. M. infatti così scrivono nell’atto giudiziario inoltrato al GIP: “… se pur apparentemente (!) nella situazione cinematica relativa alle due Unità, M/t Zancle e M/n Segesta Jet avrebbe potuto trovare applicazione la regola 15 COLREG che attribuiva il diritto di precedenza alla M/n Segesta Jet (perché proveniente dalla dritta della M/t Zancle), occorre, nel caso concreto, tener presente che nelle acque dello Stretto di Messina le unità che traversano lo Stretto tra i porti della Sicilia e Calabria, rispettano orari di partenza imposti, percorrendo rotte fisse e ripetitive. …… ”
Appare molto singolare che la violazione di norme internazionali di sicurezza, possa trovare giustificazione nelle “particolari condizioni in cui avviene il traffico locale dello Stretto di Messina”.
La violazione alla regola 15 del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG72), da parte della Zancle, infatti non viene smentita dai Consulenti tecnici dei P.M. ed era stata già ampiamente argomentata dall’inchiesta formale svolta dalla Commissione sui sinistri marittimi della Direzione Marittima di Catania.
Con la richiesta di archiviazione così motivata sembrerebbe che le condizioni particolari di traffico nello Stretto costituiscano nei fatti deroga non scritta al “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare”.
Non è meno curioso il seguito della richiesta di archiviazione, che così prosegue: “In conseguenza di tale situazione di fatto, i comandanti dei singoli traghetti, essendo a conoscenza degli orari e delle rotte consuetudinarie di tutte le unità in servizio, essendo peraltro dotati di apparecchi AIS che consentono di individuare e riconoscere le unità in transito nonché le loro rotte e velocità, per tale motivo rispettano le distanze di sicurezza legate alla valutazione soggettiva e contingente al fine di evitare rischi di abbordaggio, garantendo comunque un margine di manovra ritenuto soggettivamente sufficiente, tenuto conto delle caratteristiche di evoluzione del mezzo di volta in volta interessato”
Lascia stupefatti questa interpretazione dei CTU, priva di qualunque fondamento normativo, che hanno indotto i PM all’erronea valutazione che l’obbligo del rispetto della regola 15 COLREG sia condizionato dalle caratteristiche evolutive della nave cui si sta tagliando la rotta.
Le conclusioni dei CTU, fatte proprie dai P.M. nella richiesta di archiviazione, sorprendono non poco, in quanto sembra volersi sostenere che gli aspetti economici e commerciali hanno prevalenza sulla Sicurezza della Navigazione e costituiscano una giustificata deroga al codice della Navigazione.
Il rispetto della memoria dei quattro colleghi del Segesta periti nel tragico incidente, impone un doveroso impegno per ritrovare la rotta della verità.
Un impegno che deve crescere unitamente all’indignazione verso queste situazioni, apparentemente incomprensibili, al di fuori delle logiche nebbiose che avvolgono lo Stretto di Messina.
Intanto il Sasmant ha inviato una nota al Comando generale delle capitanerie di porto ed ai Comandi periferici interessati, denunciando i rischi di questa interpretazione delle regole poste a salvaguardia della sicurezza in mare.
Interpretazione di norme, che di fatto porta confusione e sconcerto in una zona di mare ad alto rischio che anzi meriterebbe un rispetto particolarmente rigoroso delle normative di sicurezza, invece di stravaganti interpretazioni volte solo a giustificare e coprire comportamenti censurabili a tutela di particolari interessi.
Adesso, destano particolare stupore le motivazioni poste alla base della seconda richiesta di archiviazione del procedimento penale contro il Comandante della Zancle.
I P. M. infatti così scrivono nell’atto giudiziario inoltrato al GIP: “… se pur apparentemente (!) nella situazione cinematica relativa alle due Unità, M/t Zancle e M/n Segesta Jet avrebbe potuto trovare applicazione la regola 15 COLREG che attribuiva il diritto di precedenza alla M/n Segesta Jet (perché proveniente dalla dritta della M/t Zancle), occorre, nel caso concreto, tener presente che nelle acque dello Stretto di Messina le unità che traversano lo Stretto tra i porti della Sicilia e Calabria, rispettano orari di partenza imposti, percorrendo rotte fisse e ripetitive. …… ”
Appare molto singolare che la violazione di norme internazionali di sicurezza, possa trovare giustificazione nelle “particolari condizioni in cui avviene il traffico locale dello Stretto di Messina”.
La violazione alla regola 15 del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG72), da parte della Zancle, infatti non viene smentita dai Consulenti tecnici dei P.M. ed era stata già ampiamente argomentata dall’inchiesta formale svolta dalla Commissione sui sinistri marittimi della Direzione Marittima di Catania.
Con la richiesta di archiviazione così motivata sembrerebbe che le condizioni particolari di traffico nello Stretto costituiscano nei fatti deroga non scritta al “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare”.
Non è meno curioso il seguito della richiesta di archiviazione, che così prosegue: “In conseguenza di tale situazione di fatto, i comandanti dei singoli traghetti, essendo a conoscenza degli orari e delle rotte consuetudinarie di tutte le unità in servizio, essendo peraltro dotati di apparecchi AIS che consentono di individuare e riconoscere le unità in transito nonché le loro rotte e velocità, per tale motivo rispettano le distanze di sicurezza legate alla valutazione soggettiva e contingente al fine di evitare rischi di abbordaggio, garantendo comunque un margine di manovra ritenuto soggettivamente sufficiente, tenuto conto delle caratteristiche di evoluzione del mezzo di volta in volta interessato”
Lascia stupefatti questa interpretazione dei CTU, priva di qualunque fondamento normativo, che hanno indotto i PM all’erronea valutazione che l’obbligo del rispetto della regola 15 COLREG sia condizionato dalle caratteristiche evolutive della nave cui si sta tagliando la rotta.
Le conclusioni dei CTU, fatte proprie dai P.M. nella richiesta di archiviazione, sorprendono non poco, in quanto sembra volersi sostenere che gli aspetti economici e commerciali hanno prevalenza sulla Sicurezza della Navigazione e costituiscano una giustificata deroga al codice della Navigazione.
Il rispetto della memoria dei quattro colleghi del Segesta periti nel tragico incidente, impone un doveroso impegno per ritrovare la rotta della verità.
Un impegno che deve crescere unitamente all’indignazione verso queste situazioni, apparentemente incomprensibili, al di fuori delle logiche nebbiose che avvolgono lo Stretto di Messina.
Intanto il Sasmant ha inviato una nota al Comando generale delle capitanerie di porto ed ai Comandi periferici interessati, denunciando i rischi di questa interpretazione delle regole poste a salvaguardia della sicurezza in mare.
Interpretazione di norme, che di fatto porta confusione e sconcerto in una zona di mare ad alto rischio che anzi meriterebbe un rispetto particolarmente rigoroso delle normative di sicurezza, invece di stravaganti interpretazioni volte solo a giustificare e coprire comportamenti censurabili a tutela di particolari interessi.
Messina, 20 settembre 2010
Il Presidente
Com.te Sebastiano Pino