Dopo la sentenza di ieri che nei fatti apre le porte dell’Ars al sindaco di Brolo arrivano le puntualizzazioni dell’onorevole De Domenico. Eccole.
In merito alle notizie di stampa apparse da qualche ora su varie testate si ritiene opportuno nell’interesse esclusivo della verità e al fine di evitare, sia una incomprensibile errata interpretazione del contenuto dell’Ordinanza n. 162, pronunciata dalla Corte Costituzionale, sia maldestri tentativi di provare ad incidere sul futuro giudizio, rilasciare alcune precisazioni.
Contrariamente a quanto affermato, la Corte Costituzionale non ha dato ragione a Laccoto, perchè se avesse voluto dare ragione allo stesso si sarebbe espressa con una sentenza di rigetto della questione di legittimità costituzionale. La Corte, peraltro, non è eppure entrata nel merito della questione, trattandosi di una ordinanza di mera inammissibilità.
La Corte compie, invece, un’ampia disamina sia delle ragioni a favore delle tesi dell’On. De Domenico (in numero assolutamente prevalenti), che di quelle del sig. Laccoto (in numero assolutamente esiguo), per concludere con una ordinanza di inammissibilità che non condiziona assolutamente il giudizio futuro (come si vuol far credere), ma invita il Giudice remittente ad esaminare la fattispecie sollevata, alla luce di una normativa più ampia che riguarda la materia delle competenze regionali.
Alla luce degli unici fatti concreti (il testo dell’ordinanza n. 162), pertanto, una volta rivalutata la questione il Giudice ordinario potrà o ri-proporre la questione di Costituzionalità che tenga conto della richiamata normativa, ovvero decidere, ma senza alcun vincolo condizionamento.
“In conclusione – afferma l’On. De Domenico – la questione non è affatto chiusa.
E’ vero, l’interpretazione delle sentenze non è scienza esatta, ma leggere che questa sentenza sia una vittoria di Laccoto è certamente fuorviante e priva di qualsiasi fondamento giuridico, frutto della decontestualizzazione di un passaggio della Ordinanza.
Attendo, pertanto, una decisione definitiva, con fiducia e rispetto nella magistratura, rimanendo convinto delle mie ragioni; continuo, perciò, ad operare a pieno titolo quale Deputato regionale nell’esclusivo interesse degli oltre 11 mila messinesi che liberamente mi hanno dato questo mandato”.
Quindi continua la guerra, tutta interna al Pd, per il seggio all’Ars.
Una guerra che affonda le radici nelle elezioni regionale del 2017, in occasione delle quali l’allora direttore generale dell’Università di Messina De Domenico risultò il più votato e divenne deputato regionale. Soltanto dopo l’elezione si mise in aspettativa, circostanza questa che diede il “la” al ricorso, basato sulla sua presunta ineleggibilità e incompatibilità. Secondo i ricorrenti infatti si sarebbe dovuto dimettere dal ruolo di DG sei mesi prima delle elezioni. Su questo punto però la legge regionale diverge da quella nazionale ed infatti De Domenico, prima di candidarsi, aveva chiesto un parere legale per capire come muoversi. Il Tribunale aveva sospeso il giudizio, consentendo a De Domenico di restare deputato perché eleggibile, ma nel contempo era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della norma.
Ieri con l’ordinanza 162 della Corte Costituzionale – si dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1-bis, della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), sollevate dal Tribunale ordinario di Palermo …” e la palla torna adesso a questo Tribunale, che dovrà pronunciarsi sull’elezione di De Domenico, sui cui ora comunque pesa come un macigno il giudizio della Corte Costituzionale.
Nei post e nelle chat interne del pd si legge in queste ore di tutto. Il Partito è diviso, anche se molti mal tollerano il deputato messinese, considerato un “estraneo”. Una sorta di peones portatore di voti, che alla fine però ha fregato tutti.
Nei prossimi giorni si vedrà…
da leggere
http://scomunicando.hopto.org/notizie/laccoto-torna-allars-la-consulta-conferma-lineleggibilita-di-de-domenico/