Si ricorda che, con ordinanza sindacale n. 100, del 22 settembre 2011, sono stati ribaditi gli obblighi che i possessori di terreni hanno in ordine alla manutenzione dei fondi, per prevenire frane, smottamenti ed altri danni che possono essere provocati da fenomeni naturali.
In particolare, si avvisa che, chi possiede un terreno, (proprietario, affittuario, usufruttuario, etc.), ha l’obbligo di provvedere immediatamente, a propria cura e spese, alla esecuzione delle seguenti opere a tutela del territorio:
1. Ripristino e pulitura di solchi e fossati – anche se in precedenza arbitrariamente aboliti – ed altre opere simili, con rimozione di qualsiasi ostruzione, anche temporanea, che impedisca il regolare deflusso;
2. profilatura, ridimensionamento e pulitura del fondo e delle sponde dei fossati e dei corsi d’acqua in genere, adiacenti le strade comunali e vicinali, in modo da consentire la sezione e le pendenze normali.
Si fa presente, inoltre, che il Sindaco, per eliminare situazioni di potenziale pericolo, deve procedere al ripristino dello stato dei luoghi, della manutenzione e della messa in sicurezza del territorio, con addebito delle relative spese nei confronti dei soggetti inadempienti.
In caso di inosservanza o semplice ritardo negli obblighi di cui sopra, i trasgressori potranno essere sanzionati e rispondono penalmente e civilmente per danni a persone o cose dipendenti dalla inottemperanza all’ordinanza sindacale anzidetta.
Si confida nel senso di responsabilità di tutti i cittadini, nella consapevolezza che, ogni comportamento difforme alle disposizioni, potrà essere causa di danni alle persone e alle cose.
Il Sindaco
Basilio Caruso