C’è fermento fra i genitori a Brolo che si vedono costretti a recarsi a scuola a prelevare i propri figli all’uscita, qualunque età essi abbiano e ora non solo tra questi. In mezzo prima una disposizione sulla vigilanza diramata dal dirigente scolastico Maria Ricciardello dove si spiega che le indicazioni “sono tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi, tenendo conto delle fonti normative, contrattuali, del regolamento d’istituto, […]”; Poi l’informativa inviata ai docenti con la quale informando che la scuola “in considerazione dell’età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di maturazione raggiunto, delle condizioni ambientali e di particolari condizioni soggettive, nonché delle esigenze peculiari di alcune famiglie, sta valutando l’opportunità di concedere l’autorizzazione all’uscita autonoma, solo in casi del tutto eccezionali, per gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di I° grado” si invita i docenti a trattare nei Consigli di classe, […] il punto all’o.d.g relativo all’uscita autonoma degli alunni “per migliorare l’impianto organizzativo dell’istituto, tenendo conto dei dettami della giurisprudenza e dei riferimenti normativi in materia di vigilanza sugli alunni“. Questo – si legge – al fine di “non gravare di responsabilità singoli docenti, viene richiesta la condivisione collegiale dei c.d.c , per quanto concerne l’analisi dei fattori individuali e dei fattori ambientali, come l’età, il livello di autonomia personale, le caratteristiche dell’alunno e la collocazione della scuola“. Ma i docenti non ci stanno in quanto affermano che “la norma vigente non consente ciò, addirittura vi è un richiamo ad una responsabilità penale con riferimento all’art. 591 (abbandono di minore)“. La situazione è complessa.
E’ proprio la nota esplicativa che in queste ore crea disagio sopratutto nel corpo dei docenti.
Infatti facendo seguito all’informativa sulla vigilanza sugli alunni – che sotto pubblichiamo integralmente – questi ora vengono informati che la Scuola, in considerazione dell’età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di maturazione raggiunto, delle condizioni ambientali e di particolari condizioni soggettive, nonché delle esigenze peculiari di alcune famiglie, sta valutando l’opportunità di concedere l’autorizzazione all’uscita autonoma, solo in casi del tutto eccezionali, per gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di I° grado.
Quindi i docenti vengono invitati “a trattare nei Consigli di classe, a breve convocati per il mese di ottobre, il 4° punto all’o.d.g.: uscita autonoma degli alunni, per migliorare l’impianto organizzativo dell’istituto, tenendo conto dei dettami della giurisprudenza e dei riferimenti normativi in materia di vigilanza sugli alunni – e si aggiunge – a tale riguardo, per non gravare di responsabilità singoli docenti, viene richiesta la condivisione collegiale dei c.d.c , per quanto concerne l’analisi dei fattori individuali e dei fattori ambientali, come l’età, il livello di autonomia personale, le caratteristiche dell’alunno e la collocazione della scuola“.
Così al fermento fra i genitori – a volte anche ingiustificato – che si sono visti costretti a recarsi a scuola a prelevare i propri figli all’uscita, qualunque età essi abbiano, ma che ora potranno facendone apposita apposita istanza e motivandone la richiesta – chiedere l’autorizzazione all’uscita autonoma dei propri figli, si aggiunge un balzello.
Quello del parere dei docenti.
In quanto saranno accolte – le richieste delle uscite autonome – solo in casi del tutto eccezionali che devono essere inviate in presidenza con contestuale parere positivo dei docenti (è il genitore che si deve procurare il parere dei docenti? la domanda nasce spontanea…), previa valutazione dei singoli casi, per una autorizzazione – finale – da parte del dirigente scolastico
Pertanto l’uscita autonoma degli alunni sarà autorizzata solo se vi sarà un parere positivo espresso dai docenti.
Ma questo – dicono i docenti – pare che la norma vigente non lo preveda, anzi non lo consenta affatto.
In tanti si sono chiesti il perchè di un parere vincolante ai docenti se l’atto autorizzativo è tipico del ruolo del dirigente, ma soprattutto a tutti ora è chiaro che a nulla valgono le famose liberatorie che i genitori firmavano esonerando la scuola da ogni responsabilità.
Questo tipo di formule sono nulle quando si tratta della sicurezza di un minore.
Infatti su questo per quanto il parere dell’avvocatura non abbia valore di legge – scrive Maria Elena Casarano, avvocato presso il foro di Bari. Professionista Collaborativo, Mediatrice dei conflitti, esperta in diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori – ciò non toglie che molte scuole preferiscano adottare un atteggiamento più prudente, non prevedendo le suddette liberatorie.
Ciò, inevitabilmente pone tali scuole, per così dire, tra due fuochi, per la necessità da un lato di contemperare le esigenze educative e organizzative delle famiglie e dall’altro di osservare i propri doveri di vigilanza sugli alunni.
Situazione questa che ha portato paradossalmente alcuni genitori a denunciare per il reato di sequestro di persona scuole (vedi articolo su http://www.laleggepertutti.it) che non hanno consentito l’uscita autonoma dei figli minori al termine delle lezioni e che sollecita istanze di modifica dell’attuale legge.
E’ questo certo lo scotto di un vuoto normativo.
Comprendiamo la delicatezza della questione soprattutto in presenza di una legge rigida che non consente agli alunni quasi adolescenti di praticare quell’autonomia che spesso si conquista con l’età e il progredire del grado si maturazione pertanto, per cercare di colmare l’attuale vuoto normativo (non esiste infatti nessuna norma di legge che stabilisca con esattezza quando termina l’obbligo di vigilanza degli alunni da parte dei docenti) si potrebbe proporre ad esempio di attribuire piena validità giuridica ai regolamenti interni adottati dalla singolo istituto o circolo (anche in base alla singola realtà territoriale), che così potrà autorizzare l’uscita autonoma degli studenti in modo tale che questi, una volta fuori dall’istituto, siano sotto la diretta responsabilità delle proprie famiglie [come a riguardo si esprime il Disegno di Legge n. 325/13, intitolato:” Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297]
La Disposizione del dirigente brolese avente come oggetto:
Informativa sulla vigilanza sugli alunni
Si forniscono alle SS.LL. le misure organizzative relative alla vigilanza sugli alunni, tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi, tenendo conto delle fonti normative, contrattuali, del regolamento d’istituto, che sarà a breve revisionato ed ampliato con articoli integrativi, dello statuto degli studenti e delle studentesse e delle diverse sentenze .
Le misure organizzative di seguito riportate riguardano la vigilanza degli alunni:
- durante lo svolgimento dell’ attività didattica;
- dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula;
- durante i cambi di turno tra i docenti;
- durante l’intervallo -ricreazione;
- durante il tragitto aula – uscita dall’edificio al termine delle lezioni;
- riguardo ai piani ed alle porte d’ingresso;
- durante il tragitto aula /palestra/ laboratori;
- riguardo ai “minori bisognosi di soccorso”;
- durante le visite guidate/viaggi d’istruzione;
- misure relative al pronto soccorso;
- assenza del docente in servizio.
VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l’art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, “per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”.
La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell’art. 2047 c.c.,” in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.
Dispone l’art. 2048 c.c. che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (…). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l’insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell’insegnante avuto riguardo alla circostanza dell’allontanamento ingiustificato della stessa dall’aula).
La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.
Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, per necessità improrogabili, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.
Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).
Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi.
Si presti massima attenzione agli zaini, ponendoli in modo tale da non causare fonte di pericolo.
Uso dei servizi igienici: va consolidata l’abitudine, negli alunni, di recarsi ai servizi durante l’intervallo, eccetto casi di necessità. Tutti gli alunni saranno autorizzati ad uscire dalla classe dai rispettivi docenti uno per volta. E’ necessario effettuare capillare sensibilizzazione a tutti gli alunni affinché, nel caso in cui, accedendo ai servizi igienici, trovino acqua o sapone sul pavimento, avvisino tempestivamente i collaboratori scolastici che provvederanno all’eliminazione prontamente della stessa. E’ severamente vietato pulire i servizi igienici durante l’orario di svolgimento di attività curriculari o extracurriculari.
Non è consentito mettere gli alunni “fuori dalla porta” e tantomeno affidarli ai collaboratori per allontanarli dall’aula a scopo punitivo o per eseguire verifiche di recupero, né lasciare soli gruppi di alunni nelle aule, nei laboratori, in mensa, in cortile.
I Collaboratori Scolastici sono tenuti a garantire il loro supporto ai docenti qualora vi siano alunni indisposti o bisognosi di essere cambiati o di altre particolari cure. Aspetto questo che va tenuto in particolare considerazione nella scuola dell’infanzia o in presenza di alunni disabili.
VIGILANZA DALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’AULA
Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso (cancelli, ove presenti) dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni, impedendo nel contempo che gli alunni rimangano nei cortili di pertinenza. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o anditi di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule.
L’assegnazione dei suddetti ruoli dei collaboratori scolastici sarà stabilito dai coordinatori di plesso in accordo con l’organizzazione autonoma del personale ATA di pertinenza della DSGA.
Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni
Gli alunni che sono stati autorizzati dal Dirigente Scolastico ad ingressi anticipati oppure ad uscite posticipate saranno controllati dai collaboratori scolastici in servizio nei vari plessi.
VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI
Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. Si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.
Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora in poi o che hanno avuto un’ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.
I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.
In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, informazione al coordinatore di plesso. Eventuali ritardi di docenti all’entrata del servizio devono essere immediatamente comunicati in presidenza.
VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO/RICREAZIONE
Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l’intervallo – ricreazione, si dispone che la vigilanza venga effettuata dai docenti impegnati nelle classi (in relazione all’orario di pertinenza) permanendo nell’aula. I docenti in compresenza nelle classi dovranno collaborare alla vigilanza con le stesse responsabilità.
I collaboratori scolastici vigileranno nel corridoio del settore di competenza e nei bagni.
VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI
Al temine delle lezioni gli alunni, dopo aver lasciato la propria aula in ordine, usciranno in fila sotto la sorveglianza dei docenti e saranno accompagnati fino all’uscita dell’edificio.
Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita utilizzata dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.
Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio e su richiesta dei docenti accompagneranno allo scuolabus gli alunni che usufruiscono del servizio.
Solo i genitori hanno la potestà genitoriale dei figli. Nel caso di nonni, parenti o vicini di casa sarà consentito prelevare gli alunni solo dopo il rilascio della prevista delega firmata dai genitori con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento del delegato. L’uscita autonoma degli alunni (quarta e quinta primaria e secondaria) è da considerarsi possibilità assolutamente residuale. La Cassazione Civile Sez. I, con sentenza n. 3074 del 30/3/99, pronunciandosi in merito, ha circostanziato gli ambiti di responsabilità di cui ci si occupa: “L’Istituto d’Istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; tale dovere di sorveglianza, pertanto permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l’assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì “normale e prevedibile”. Con le sentenze n. 6937 del 23/6/93 Sez. III, e n. 12424 del 10/12/98 Sez. III, la Cassazione civile è ancora intervenuta sull’argomento così pronunciandosi: “In tema di responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti di loro allievi, il dovere di vigilanza imposto ai docenti dall’art. 2048 C.C. non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l’esercizio in modo inversamente proporzionale all’età ed al normale grado di maturazione degli alunni, di modo che, con l’avvicinamento di costoro all’età del pieno discernimento, l’espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le necessarie misure organizzative idonee ad evitare il danno”. Di conseguenza, nel caso di richiesta di autorizzazione all’uscita autonoma degli alunni da parte dei genitori, le istanze saranno accolte solo in casi del tutto eccezionali e devono essere inviate in presidenza con contestuale parere positivo dei docenti, previa valutazione dei singoli casi, per una autorizzazione da parte del Dirigente scolastico. Infatti ” in tema di responsabilità civile ex art. 2048 c.c., il dovere di vigilanza dell’insegnante va commisurato all’età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto”. Applicando i principi richiamati, la giurisprudenza ha pertanto ritenuto che l’affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad una Istituzione Scolastica, comporta per quest’ultima e per chi agisce su suo incarico, il dovere di vigilare, controllando con la dovuta diligenza e con l’attenzione richiesta dall’età e dallo sviluppo psico-fisico del minore, che questi non venga a trovarsi in situazione di pericolo con conseguente possibile pregiudizio per la sua incolumità dal momento iniziale dell’affidamento fino a quando ad esso non si sostituisca quello effettivo o potenziale dei genitori, senza che possano costituire esimenti da responsabilità per la scuola le eventuali disposizioni date dai genitori che comunque possano risultare pregiudizievoli per l’incolumità del giovane. (Cass. Sez. III, 19/2/94, n. 1623; Cass. 5/9/86,
- 5424 e Cass. Sez. III, 30/12/97, n. 13125).
Per quanto concerne le misure precauzionali concernenti l’uscita degli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico, tenendo conto della Sent. della Corte di Cassazione n. 17574 depositata il 7 Maggio 2010, si invitano i docenti dell’ultima ora di lezione ad accompagnare gli alunni all’uscita, richiedendo, se necessario, il supporto dei collaboratori scolastici.
In particolare è necessario che: L’uscita avvenga in maniera ordinata ed in fila indiana secondo un ordine stabilito dai coordinatori di plesso; I docenti dell’ultima ora, ai sensi dell’art. 2048 cc., dell’art. 2084 cc. e dell’art.5 del CCNL, vigilino affinché vi sia un ordinato ingresso sugli scuolabus, dando preventivamente disposizioni per evitare affollamenti sui marciapiedi .
VIGILANZA PORTE D’INGRESSO- PIANI
I collaboratori scolastici addetti ai piani/plessi e/o alla portineria hanno l’obbligo di controllare il buon funzionamento delle porte e delle uscite di emergenza quotidianamente. Le porte d’ingresso devono restare sempre chiuse durante le lezioni ma funzionanti e prive di catene e lucchetti, avendo cura che non vi siano materiali ingombranti che ne condizionano l’utilizzo. I collaboratori devono sorvegliare i cancelli e le porte di accesso, gli atri e i corridoi per impedire l’accesso agli estranei. Le porte di ingresso non devono mai rimanere aperte o prive di sorveglianza.
Durante le attività didattiche le porte di ingresso e i cancelli esterni devono rimanere sempre chiusi e vanno aperti all’occorrenza. Le vie pedonali e le vie di fuga devono rimanere rigorosamente libere per l’accesso anche di eventuali mezzi di soccorso. L’utenza verrà ammessa nei locali scolastici rigorosamente negli orari di ricevimento del pubblico. Al di fuori di tali orari non sarà consentita la sosta all’interno delle pertinenze scolastiche. Il personale esterno non deve sostare all’interno dei cortili. Per personale esterno alla scuola si intendono anche le famiglie che, in orario non coincidente con le entrate e le uscite, sostano a titolo personale in prossimità delle aule pur non avendo manifesta necessità di interagire con gli uffici di segreteria, o al di fuori del programmato orario di ricevimento docenti.
Resta sottinteso che qualora vi siano nelle pertinenze scolastiche (spazi esterni ed interni) alunni insieme alle rispettive famiglie o loro delegati, gli stessi sono responsabili della loro vigilanza in quanto esercenti la potestà genitoriale e pertanto responsabili di “culpa in vigilando ed educando” nei casi di legge.
I collaboratori scolastici addetti al servizio di portineria hanno l’obbligo, dopo aver accertato l’identità del visitatore ed i motivi di accesso – di avvisare il responsabile del plesso o il collaboratore del DS che valuteranno le necessità e le eventuali urgenze prima di ammettere il visitatore nei locali scolastici, avendo cura che lo stesso sia accompagnato in entrata ed in uscita dal collaboratore scolastico o da delegati della dirigenza.
E’ fatto divieto ai collaboratori scolastici addetti alla portineria e a tutti i collaboratori scolastici in servizio nei plessi scolastici di consentire a persone estranee alla scuola (rappresentanti di libri, venditori ecc.) di sostare nei corridoi, entrare liberamente nei locali scolastici e nelle aule e contattare gli alunni. Per nessun motivo persone estranee alla scuola, non autorizzate dalla dirigenza, dovranno entrare in contatto con gli alunni. In caso di dubbi o incertezze, i collaboratori avviseranno tempestivamente il Dirigente Scolastico e/o i collaboratori del Dirigente e nei plessi il docente responsabile di plesso, prima di consentire ogni accesso.
VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/ LABORATORI
Durante il tragitto aula/ palestra, laboratori e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata al Docente. Gli studenti che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche o alternative, devono essere accompagnati, all’andata e al ritorno, dai docenti dell’ora di lezione assegnata. La sorveglianza nella palestra è affidata al Docente di Scienze motorie. Si richiede di intensificare la vigilanza nel corso di attività sportiva e laboratoriale, segnalando tempestivamente alla dirigenza (per iscritto) eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso. La Scuola non risponde della scomparsa di oggetti (compresi cellulari e denaro) lasciati incustoditi dagli allievi e/o dal personale (Docente e non docente) durante gli spostamenti e durante gli intervalli.
I Collaboratori scolastici e i docenti dovranno segnalare tempestivamente al Dirigente ed allo staff della sicurezza (responsabile di plesso, Responsabile SPP, RLS) qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.
VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”
La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni con disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, dall’assistente igienico-personale nominato dal comune, o dal docente della classe coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.
VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE
La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, “almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l’eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell’istituzione scolastica lo consenta (C.M.n.291/92)”. In caso di partecipazione di uno o più alunni disabili, sarà designato un qualificato accompagnatore, in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti.
MISURE RELATIVE AL PRONTO SOCCORSO
Nessun docente può somministrare farmaci agli alunni, se non preventivamente autorizzato, dopo richiesta della famiglia e dopo aver attivato una scrupolosa procedura. In caso di infortuni o malori degli allievi durante l’ora di lezione o durante l’intervallo si invita il personale tutto a provvedere ad avvisare la famiglia e il Dirigente scolastico o suo delegato, dopo avere allertato il 118.
Si ricorda che in caso di trasporto con i mezzi di soccorso dell’alunno infortunato lo stesso non può essere lasciato solo; pertanto il personale addetto al primo soccorso avrà cura di seguire l’allievo in attesa dell’arrivo della famiglia.
In caso di infortunio è fatto obbligo ai docenti e ai collaboratori scolastici presenti al fatto di inoltrare all’Ufficio di segreteria una relazione contenente la descrizione dettagliata dell’infortunio e altri dati utili unitamente ad eventuali dichiarazioni spontanee di alunni o testimoni. L’infortunato deve produrre tempestivamente il certificato del Pronto soccorso o altro certificato medico.
Gli uffici di Segreteria provvederanno a trascrivere tutti gli infortuni sul registro apposito e ad attivare tutta la procedura di denuncia all’INAIL secondo quanto prescritto dalla normativa vigente (Circolare INAIL 34/2013; Codice INAIL per denunce in conto stato; nota Miur 2373/2013). Nel caso di evento dannoso che occorra all’alunno o che questo provochi a terzi, sull’insegnante grava l’onere di provare che non ha potuto impedire il fatto. Pertanto i docenti nella relazione dovranno specificare se gli alunni erano vigilati al momento in cui si è verificato l’evento; le misure precauzionali poste in atto preventivamente per prevenire il verificarsi di danni agli allievi; l’abitudine a vigilare assiduamente e costantemente secondo le modalità imposte dal dovere di vigilanza.
ASSENZA DELL’INSEGNANTE DAL SERVIZIO
In caso di assenza di un docente, spetta agli insegnanti del plesso provvedere alla custodia degli alunni del collega assente fino all’arrivo dell’insegnante supplente, avvalendosi dell’ausilio di collaboratori scolastici. Il servizio di vigilanza può essere assicurato tramite misure provvisorie quali, ad esempio, la ripartizione degli alunni tra le classi, oppure, per brevi ritardi, l’affidamento della classe ad un collaboratore scolastico .
Nel caso in cui – per assenza o per ritardo del titolare – una classe sia provvisoriamente scoperta, sarà cura dei collaboratori incaricati dal dirigente o dal responsabile di plesso organizzare la vigilanza della classe interessata. Nel caso non ci fossero insegnanti a disposizione o disponibili, si dovrà provvedere all’abbinamento dei gruppi in altre classi.
In nessun caso gli alunni possono essere lasciati incustoditi. Non essendo possibile regolamentare ogni attimo della vita quotidiana a scuola, il personale deve adottare tutte le azioni ritenute più opportune per evitare situazioni di vuoto di sorveglianza e di pericolo, attenendosi alle norme di comune prudenza e perizia, rapportata non solo all’età, ma anche allo specifico livello di sviluppo di ogni singolo alunno.
La circolare è zeppa – giustamente a conclusione – di note di riferimento normative
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