Negli anni si sono moltiplicati i ricorsi vinti da parte di genitori di alunni disabili, con i TAR che in genere si pronunciano a favore delle richieste di aumento delle ore di sostegno. Nel rispetto delle piene autonomie decisionali dei vari organi interni che gestiscono plessi, istituti comprensivi, collegi docenti e organi dei genitori spesso fanno capolino le sentenze dei Tribunali.
In questo campo novità è rappresentata, ancora oggi, da una ordinanza di sospensiva del Tar Lazio ha affermato il principio che all’alunno disabile spetta la continuità del docente di sostegno.
La notizia racconta come i genitori di un bambino disabile frequentante una scuola primaria di Roma si siano rivolti al TAR del Lazio perché il dirigente scolastico non aveva accolto la richiesta di continuità didattica con l’insegnante di sostegno fino alla fine del ciclo scolastico presso la scuola elementare.
Il Tar, con ordinanza sospensiva ha stabilito che deve essere tutelato «il rispetto dell’esigenza dei genitori di assicurare la continuità educativa del minore disabile, ove non sussistano esigenze di segno opposto debitamente documentate da parte dell’amministrazione»
Anche il Consiglio di Stato afferma il diritto alla continuità educativa e didattica (Attualissima la Sentenza n° 4074/2008)
Quanto il Diritto entra nella cronaca.
Dopo le decisioni dei giudici di merito relative alla sussistenza del diritto degli alunni con disabilità ad avere la nomina di un assistente alla comunicazione (cfr. ad esempio Ordinanza n. 2069 del 2007 del Tribunale di Salerno – sez distaccata di Eboli descritta nella Scheda n° 231. Riaffermato dal Tribunale di Salerno il diritto all’assistente per la comunicazione) di recente il Consiglio di Stato con la Sentenza n° 3104/2009 ha affermato anche il diritto alla continuità educativa o didattica.
Il Consiglio di Stato fa propria l’argomentazione dei genitori ricorrenti secondo cui:
“il continuo cambiamento dell’insegnante di sostegno e dell’educatore, (con le ovvie ricadute in termini di regressione delle esperienze e degli apprendimenti compiuti dal bambino) abbia compromesso l’omogeneità e la continuità dell’intervento individuale in favore del soggetto disabile.”
Annullando la Sentenza del TAR di Trieste che negava tale diritto, il Consiglio di Stato ha stabilito che:
“le attività integrative di valenza socio educativa (e tra queste il supporto individualizzato a favore del soggetto assistito prestato dall’educatore) devono essere prestate con modalità idonee a realizzare lo sviluppo della personalità dell’alunno e a garantire la presenza stabile di un educatore che segua costantemente l’alunno disabile nel processo di integrazione.”
In concreto ciò significa che l’Ente Locale deve garantire negli anni la nomina dello stesso assistente per l’autonomia o la comunicazione.
Lo stesso principio, come si ricava dal primo brano della motivazione riportato, riguarda anche l’obbligo dell’Amministrazione Scolastica a nominare negli anni lo stesso insegnante per le attività di sostegno, almeno per la durata del ciclo di quel grado di istruzione (ad es. Scuola Primaria, scuola secondaria di primo grado).
OSSERVAZIONI
La decisione riguarda specificamente la continuità di nomina della stessa persona che svolge assistenza da parte del Comune.
Però il principio enunciato nella sentenza può applicarsi anche all’ insegnante di sostegno per il quale c’è un semplice accenno.
Tale principio potrebbe quindi successivamente invocato a sostegno di ricorsi tendenti alla continuità didattica dell’insegnante per le attività di sostegno. Però in tal caso bisognerà verificare come la magistratura risolverà il nodo concernente il rispetto delle graduatorie in presenza di nomine di supplenti annuali. probabilmente qualche lume potrebbe venire dal principio enunciato in altra Sentenza del Consiglio di Stato n° 245 del 1994 in cui si sostiene che le graduatorie debbono facilitare la scelta delle persone migliori nella realizzazione dei diritti degli studenti e non costituire un “ostacolo burocratico” a tale scelta
La Commissione Istruzione ha approvato all’unanimità una risoluzione che impegna il governo garantire continuità didattica nel sostegno
Ordinanza TAR Lazio del 16 luglio 2012 numero 2604
- 02604/2012 REG. PROV. CAU.
- 04996/2012 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4996 del 2012, proposto da:
(omissis) e (omissis) in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore (omissis) nonché (omissis), in qualità di Interveniente per adesione, rappresentati e difesi dagli avv. (omissis), (omissis), con domicilio eletto presso Studio Legale (omissis) in Roma, via (omissis);
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via (omissis);
Scuola Primaria (omissis) di Roma;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento con cui il Dirigente dell’Istituto non ha accolto la richiesta di continuità didattica con l’insegnante (omissis), sino al mutamento delle condizioni relative allo svantaggio psichico del minore, ovvero sino alla fine del ciclo scolastico presso la scuola elementare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2012 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
RITENUTO che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre ad una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso, dovendosi assicurare il rispetto dell’esigenza dei genitori di assicurare la continuità educativa del minore disabile, ove non sussistano esigenze di segno opposto debitamente documentate da parte dell’amministrazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
Accoglie l’istanza, nei limiti di cui in motivazione;
Compensa tra le parti le spese di lite;
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Paolo Restaino, Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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