
Ecco alcuni punti ( nel virgolettato il commento dell’autore)
ART.5
I Deputati, prima di essere ammessi all’ esercizio delle loro funzioni, prestano nella Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell’ Italia e della Regione.
“Questa norma, apparentemente poco significativa, è invece una peculiarità unica della Nostra Regione. In Italia e nel mondo sono gli amministratori e non i legislatori a prestare giuramento. Il legislatore deve formulare liberamente il proprio pensiero e pertanto non dovrebbe formulare alcun giuramento. Forse lo si volle inserire perché si temevano derive separatiste dell’istituto. Da qui il “bene inseparabile” dell’Italia e della Regione. È un anacronismo autoritario, ma tutto sommato è innocuo e lo si può considerare alla stregua di una particolarità “folkloristica” dell’Autonomia siciliana, segno e ricordo dei momenti drammatici in cui essa venne conquistata.”
ART.6
I Deputati non sono sindacabili per i voti dati nell’ Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell’esercizio della loro funzione.
“Norma classica dei “parlamenti democratici” per evitare che l’esecutivo, qualora andasse in mani autoritarie, perseguiti i deputati dell’opposizione per “reati d’opinione”. È bene, invece, che il nostro Parlamento non si porti dietro le incrostazioni del Parlamento nazionale in tema di “immunità parlamentari”, “autorizzazioni a procedere” e simili istituti per reati comuni, in particolare per quelli connessi all’esercizio di funzioni pubbliche.”
ART.7
I Deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all’Assemblea.
“Norma tecnica volta a garantire che il Parlamento sia un “luogo dove si può parlare”, dove il ruolo del Deputato non sia limitato a quello di ratifica, e quindi volta a salvaguardare la legittimità democratica delle istituzioni.”
ART.8
Il Commissario dello Stato di cui all’ art.27 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento della Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto.
“Questa è una delle pochissime norme che consentono alle istituzioni italiane un intervento diretto su quello siciliano. Questo, sempre per mezzo del “Commissario”, su cui torneremo, può intervenire sul nostro Parlamento solo in caso di “persistente violazione” dello Statuto. Cos’è tale “violazione”? Certo ogni violazione eversiva (ad esempio il reiterato non rispetto di sentenze dell’Alta Corte o tendenze dichiaratamente indipendentiste), ma anche l’impossibilità di funzionamento delle istituzioni (la mancata approvazione del bilancio e la cessazione anche della gestione provvisoria o altra paralisi istituzionale o amministrativa) e cosí via.
È possibile, però, che il ricorrere di una fattispecie cosí vaga sia rimessa alla mera discrezionalità dell’Alto Commissario? Si ritiene che l’Alta Corte possa dirimere, con i necessari caratteri d’urgenza, ogni controversia in materia: c’è violazione? e soprattutto è davvero persistente?”
“Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato. Una volta che c’è violazione, lo Stato italiano assume potestà straordinarie sulla Sicilia. La delibera deve passare pertanto non dalla Nostra Assemblea, ma dal Parlamento italiano.”
L’ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative.
“Continua, in tal caso, il commissariamento, ancorché strettamente provvisorio, della Sicilia. È, ad evidenza, tutto l’articolo una norma di garanzia per l’Italia nei confronti di una Sicilia “sin troppo” autonoma.”
Tale Commissione indice le nuove elezioni per l’ Assemblea regionale nel termine di tre mesi.
“Vedasi, al proposito, il regolamento di cui al D.P.R. n.784 del 1961.
Le successive riforme dello Statuto hanno introdotto, insieme a un altro comma, un ulteriore ridimensionamento dell’Autonomia, potendosi disporre addirittura la “rimozione del Presidente”, tuttavia questa limitata a casi di gravissima disfunzione dell’istituto (atti contrari alla costituzione, reiterate e gravi violazioni di legge, ragioni di sicurezza nazionale). Disposizione in sé piuttosto grave, tuttavia, perché limita implicitamente l’autorità dell’Alta Corte in materia di reati compiuti dal Presidente. Fortunatamente il disposto dell’art. 8 si riferisce ad una disposizione in via amministrativa e quindi non preclude del tutto le successive competenze giurisdizionali dell’Alta Corte. Si ritiene comunque che, ai sensi dell’art. 26, anche su questi “nuovi” atti governativi l’Alta Corte mantenga la propria competenza speciale di giudice costituzionale. Sempre tra le riforme (sulle quali si tornerà piú avanti) si cita l’introdotto art. 8-bis che dispone la decadenza dell’Assemblea ed il suo rinnovo per dimissione della maggioranza dei suoi componenti.”