A distanza di quasi nove anni dalla sua approvazione, il regolamento comunale per la gestione dell’area artigianale urbanizzata di Filippello, meglio definita PIM (Piani Integrati Mediterranei), è stato modificato. La modifica è costata un confronto serrato, ricco di polemiche, iniziato nello scorso febbraio fra la maggioranza consiliare e l’opposizione, quest’ultima costituita dalla vice presidente del consiglio, Daniela Spanò e il gruppo consiliare “ Uniti per crescere” guidato da Emanuele Giglia. – articolo di Domenico Orifici –
Il pomo della discordia è sempre stato nella distinzione dei diritti del locatore e dei locatari previsti dagli articoli 8, 13 e 14 del regolamento della detta area artigianale .
Per dirimere la problematica in questione ci sono voluti diversi consigli comunali ed è stato chiesto un parere legale a un autorevole avvocato di Messina.
A conclusione del dibattito la proposta della giunta comunale per la modifica del regolamento è stata approvata col voto favorevole della maggioranza mentre l’opposizione col voto contraria dichiarava che sono illegittime le modifiche adottate. l’articolo 8, che prevedeva la durata di 36 anni della concessione è stato modificato nel seguente dettame: “Individuato il capannone e l’area di pertinenza da assegnare alla relativa impresa, l’amministrazione comunale provvederà ad adottare gli atti necessari per la stipula del corrispondente contratto “. In altre parole, con le nuove norme, scompare il termine concessione e la durata trentennale della locazione alla ditta assegnataria.
L’art. 13 prevedeva che solo il locatario poteva recedere dal contratto dandone avviso per raccomandata almeno sei mesi prima.
Con la modifica: “ è prerogativa del comune di prevedere nel contratto di locazione la facoltà per il locatario e il locatore di recedere in qualsiasi momento dal contratto di locazione a condizione che ne venga dato avviso da una delle parti, a mezzo di lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale”. Così da ora non è solo il locatario a poter chiedere la disdetta del contratto ma lo può fare anche il comune.
L’art. 14 prevedeva che la locazione si rinnovasse tacitamente di 9 anni in 9 anni se non fosse intervenuta disdetta del locatario a mezzo raccomandata. Sanciva inoltre che “ l’ente locatore non può esercitare né la facoltà di diniego del rinnovo né quella di disdire il contratto di locazione alle singole scadenze”.
Con la modifica apportata: “la locazione avrà la durata di 6 anni e il contratto si rinnoverà tacitamente di sei anni in sei anni, salvo che non intervenga disdetta da una delle parti contraenti, a mezzo raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale”.
Il parere richiesto al legale sulla vicenda così conclude: “… sembrerebbe preclusa la modifica retroattiva della sola norma regolamentare che quantifica in 36 anni, rinnovabili, la durata della concessione dei capannoni siti in località Filippello… può subire variazioni solo con il mutuo consenso delle parti.” Secondo l’opposizione non si è tenuto conto del detto parere legale. Le modifiche invece favorirebbero la vendita dei capannoni intrapresa dall’amministrazione da qualche anno in qua.
Alle modifiche al regolamento dell’area artigianale di Flippello si sono opposti la vice presidente del consiglio Daniela Spanò che ha considerato le variazioni proposte dalla giunta, contro legge e pretestuose, e il gruppo consiliare “ Uniti per crescere”.
Quest’ultimo col voto finale di contrarietà all’approvazione ha dichiarato: “appare lecito domandarsi, se tutta questa manovra messa in atto dell’amministrazione comunale non sia solo un pretesto di esporre l’ente a ulteriori contenziosi”.
Domenico Orifici
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