Martedì 3 aprile 2012, la prima sezione del TAR Sicilia con ordinanza n 00384/2012 ha sospeso l’esecuzione del Decreto del 29/11/2011del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo – Regione Siciliana, pubblicato sulla GURS, serie speciale concorsi il 30 dicembre 2011, riguardante gli “Avvisi per l’effettuazione delle verifiche finalizzate all’accertamento delle competenze per l’esercizio della professione di guida turistica in vari ambiti dell’albo regionale delle guide turistiche, rivolti alle guide già in possesso di titolo di abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica e ai titolari di laurea in discipline afferenti alle materie turistiche, umanistiche e storico-artistiche”.
I ricorrenti contestano la non applicazione del Decreto Regionale al Turismo del 10 agosto 2011 pubblicato sulla GURS n. 37 del 2/09/2011, e dell’art. 2 della L.R. Sicilia n. 8/2004 pubblicata sulla GURS n. 20 del 7/05/2004, ed in particolare la mancata attivazione da parte dell’Assessorato regionale al Turismo della Regione Siciliana dei corsi di aggiornamento contemplati nell’art. 3 della suddetta legge regionale per le guide già in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione e la conseguente iscrizione all’albo regionale senza dover sostenere altro esame.
D’altro canto la stessa legge regionale prevede l’attivazione da parte dell’Assessorato regionale al Turismo di corsi di preparazione per conseguire la qualifica di accompagnatore turistico attraverso il superamento di apposito esame, mai attivati, costringendo tanti giovani siciliani preparati e qualificati a dover sostenere l’esame in altre regioni e province italiane, ove puntualmente, anche con cadenza trimestrale si possono sostenere esami per l’abilitazione alla professione di accompagnatore turistico, effettuando poi il passaggio di albo.
Sarebbe stato opportuno indire con distinto decreto l’avviso per la verifica dell’accertamento delle competenze per l’esercizio della professione di guida turistica per i laureati in materie turistiche, umanistiche e storico-artistiche; tale ordinanza del TAR Sicilia difatti fissa la prossima udienza nel maggio 2013, disilludendo le aspettative di chi si stava preparando al concorso e aveva frequentato corsi di preparazione a proprie spese, come quello svoltosi a Cefalù presso l’Accademia del Turismo.
Marco Santoro – Operatore del Turismo Culturale
Il testo integrale della sentenza
N. 00190/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00384/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 384 del 2012, proposto da:
Irene Lucia Alba, Sabrina Clemenzi, Grazia Di Blasi, Nadine Hermieux, Tiziana Marchetti, Roberta Lupo, Marcello Santoro, rappresentati e difesi dagli avv. Manlio Mannino e Maria Chiara Di Gangi, con domicilio eletto presso lo studio legale Giaimo-Mannino in Palermo, via Salvatore Meccio 16;
contro
Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi 81, è domiciliato per legge
e con l’intervento di
ad opponendum:
Guide Turistiche Associate della Provincia di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Girolamo Alessandro Crociata, con domicilio eletto presso il predetto difensore in Palermo, via D. Manin 7;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del Decreto del 29 novembre 2011, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo dell’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Sicilia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, serie speciale Concorsi, parte prima, il 30 dicembre 2011 (Ali. 1), e degli allegati “Avvisi per l’effettuazione delle verifiche finalizzate all’accertamento delle competenze per l’esercizio della professione di guida turistica in vari ambiti dell ‘albo regionale delle guide turistiche, rivolli alle guide già in possesso di titolo di abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica e ai titolari di laurea in discipline afferenti alle materie turistiche, umanistiche e storico-artistiche”, che ne costituiscono parte integrante.
E PER LA DISAPPLICAZIONE
– del Decreto Assessoriale del 10 agosto 2011, pubblicato in G.U.R.S., parte I, n° 3 7 del 2/9/2011;
– dell’ari. 2 della L.R. Sicilia n° 8/2004, pubblicata in G.U.R.S., n° 20 del 7/5/2004;
NONCHÉ’ – IN SUBORDINE PER L’AUTORIZZAZIONE
all’esonero degli odierni ricorrenti dal sostenere le indicate “Verifiche” ed alla conseguente iscrizione (di diritto) dei medesimi nelle sezioni di cui all’ari. 2, comma 1,
lettere a), b), e), c-bis), della L.R. n° 8/2004. *
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la decisione sull’istanza cautelare può essere assunta prescindendo dall’esame delle questioni relative all’intervento degli opponenti.
Ritenuta l’infondatezza dell’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività nell’impugnazione dell’atto presupposto, sollevata dalla difesa regionale, in quanto il D.A. 10 agosto 2011 è stato tempestivamente impugnato nel presente giudizio, non essendo idonea la pubblicazione sulla G.U.R.S. a far decorrere il termine d’impugnazione (trattandosi di provvedimento diretto a destinatari determinati o comunque determinabili).
Ritenuta la fondatezza del
RITENUTO che sussiste l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris – avuto riguardo al settimo motivo di ricorso, nella parte in cui deduce la mancata “attivazione da parte dell’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana dell’attivazione dei Corsi di Aggiornamento contemplati nell’art. 3 della L.R. Sicilia n. 8/2004” – per cui va accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
Accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe, e per l’effetto:
a) sospende l’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di maggio 2013.
Condanna l’Assessorato intimato al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
Filoreto D’Agostino, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
|
|
|
|
|
|
L’ESTENSORE |
|
IL PRESIDENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)