DL SEMPLIFICAZIONE – L’Ordine obbligato a sospendere i giornalisti senza Pec
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DL SEMPLIFICAZIONE – L’Ordine obbligato a sospendere i giornalisti senza Pec

Promemoria da parte dell’ASSOSTAMPA MESSINA


Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entra in vigore il decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 contenente “Misure urgenti per la semplificazione”. Saranno sospesi dall’Ordine i giornalisti professionisti e pubblicisti ancora sprovvisti della PEC.

Giro di vite per i giornalisti che si ostinano a non dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata. L’Ordine è obbligato a diffidare l’iscritto, dopo 30 giorni scatta la sospensione dall’Albo.

Di seguito il testo delle nuove norme in materia:

Art. 37. Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti

1. Al fine di garantire il diritto all’uso delle tecnologie di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel CAD, all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

(…)

e) il comma 7 -bis è sostituito dal seguente: “7 -bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6 – bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.”

 

31 Luglio 2020

Autore:

redazione


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