
MESSINA & PREFETTURA – Protocollo d’intesa per la campagna elettorale tranquilla
Il giorno 8 febbraio 2013 alle ore 10,30 presso la sala riunioni della Prefettura di Messina ha luogo l’incontro per la disciplina della propaganda elettorale per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013.
– Il Dr. Salvatore La Rosa, Vicario del Questore, per la Questura;
– il Col. Stefano Spagnol per il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri;
– il Col. Vincenzo Vellucci per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
– la Dr.ssa Pollicino Letteria – delegata dal Commissario – in rappresentanza del Comune di Messina.
Tutti i convenuti, a ciò impegnando le istituzioni e gli organismi rappresentati, condividono la necessità di assicurare l’ordinato e sereno svolgimento della campagna elettorale per le prossime elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 24 e 25 febbraio 2013, in un clima di reciproco rispetto e nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali intese a garantire pienamente la libertà alle manifestazioni di propaganda, nell’osservanza dei limiti previsti dalla normativa di riferimento e dagli accordi che in data odierna verranno assunti…
In modo particolare le forze politiche si impegnano a rispettare ed a far rispettare le norme della Costituzione in base alle quali “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione” (art. 17) nonché “di riunirsi pacificamente e senza armi” (art. 21) ovvero senza strumenti atti ad offendere, attenendosi altresì al più assoluto rispetto delle norme contenute nella legge 10.12.1993 n. 515 come modificata dalla legge 22.2.2000 n. 28 – recante “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica” e nelle leggi n. 212/1956 e n. 130/1975.
Preliminarmente si reputa opportuno richiamare sinteticamente le disposizioni normative in materia, facendo presente che, ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello di domenica 24 febbraio 2013.
Pertanto, per disposizione di legge, la campagna elettorale si dovrà concludere alle ore 24 di venerdì 22 febbraio 2013, risultando vietati, a partire dalle ore 00.00 di sabato 23 e fino alla chiusura delle operazioni di voto (ore 15 di lunedì 25 febbraio 2013), i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta od indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda (art. 9 della legge 212/56 come sostituito dall’art. 8 della legge 130/75).
Inoltre, come è noto, nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali (art.9, comma 2, della legge 212/1956, come sostituito dall’art. 8 della legge 130/75). E’ consentita, invece, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall’art. 1 della legge 212/56 e, cioè, quelle poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (articolo 1, comma 4 della legge 212/56, aggiunto dall’art. 1, comma 1, della legge 24 aprile 1975 n. 130).
PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE in tema di
PROPAGANDA ELETTORALE
RILEVAZIONE E DIFFUSIONE DEI SONDAGGI DEMOSCOPICI.
Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione – ai sensi dell’art.8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 – e quindi a partire da sabato 9 febbraio 2013, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
In relazione ad eventuali richieste avanzate da Istituti Demoscopici intese a rilevare, all’uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, il Ministero dell’Interno – da ultimo con la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali n.2 in data 4 gennaio scorso – ha precisato che tale attività non è soggetta a particolari autorizzazioni, ferme restando le prescrizioni del cennato articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
La rilevazione demoscopica avverrà a debita distanza dagli edifici sede di seggi in modo da non interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.
Per quanto riguarda, invece, l’autorizzazione alla presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini, il Ministero dell’Interno ha ribadito da ultimo con la cennata circolare, in via di massima, che possa essere consentita, previo assenso dei Presidenti degli Uffici Elettorali di Sezione interessati, ma solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione – ossia dopo le ore 15 di lunedì 25 febbraio 2013 – e purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.
PROPAGANDA A MEZZO DI AFFISSIONI.
Costituiscono affissioni di propaganda elettorale i manifesti, gli avvisi, le fotografie, i disegni ecc. che direttamente o indirettamente sono intesi ad influire sulle scelte degli elettori in occasione delle consultazioni elettorali.
Tra gli stampati in parola sono ricompresi anche quelli che contengono l’avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale che devono, quindi, seguire la descritta disciplina.
Dal 30° giorno antecedente la votazione – quindi da venerdì 25 gennaio 2013 – ai sensi dell’art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (sostituito dall’articolo 4 della legge 130/75) sono vietati:
- · il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico ( mentre ne è ammessa la distribuzione a mano);
- ·
- ·
Deve invece ritenersi consentita la propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili che effettuino brevi soste. I veicoli che recano tali forme di propaganda devono avere i requisiti previsti dalle norme sulla circolazione stradale e la sosta degli stessi è ammessa comunque entro i limiti delle predette norme.
Sempre da venerdì 25 gennaio 2013 – 30° giorno antecedente la votazione -l’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale, sia diretta che indiretta, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune, non potendo essere, per contro, utilizzati gli spazi destinati dal Comune medesimo alle normali affissioni (art 1 legge 212/56).
In proposito si ricorda che è assolutamente vietato Io scambio degli spazi riservati alle affissioni tra gli assegnatari sia della propaganda diretta che indiretta. I divieti di cui sopra non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, già regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (art. 1 della legge 130/75). La predetta eccezione vale anche per i giorni della votazione.
Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni (art. I, comma 5, della legge 212/56). Il divieto di affissione e di esposizione di stampati, giornali murali o altro materiale di propaganda elettorale si estende a qualsiasi luogo pubblico o esposto al pubblico quale, ad esempio, le vetrine dei negozi, porte o saracinesche, finestre o balconi, ecc.
Per la parte di propria competenza, le Amministrazioni Comunali – dal momento dell’assegnazione degli spazi per l’affissione dei manifesti elettorali – sono tenute, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati per ciascun candidato o lista (D.Lgs. 507/1993), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata: le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15. Legge 515/93 come modificato dall’art. 1, comma 178, lett. a) della Legge 27.12.2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007).
Viene ricordato, altresì, che in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15, Legge 515/93).
Si ricorda, inoltre, che è perseguito anche colui che sottrae o distrugge giornali murali o altri manifesti di propaganda o comunque li rende illeggibili.
RIUNIONI ELETTORALI.
Dal medesimo giorno (venerdì 25 gennaio 2013 – trentesimo giorno antecedente le elezioni) possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.
PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI.
Alla luce del combinato disposto di cui all’art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975 n. 130 e all’art. 49, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, qualora la propaganda elettorale venga effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili, essa è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia interessata.
Durante detto periodo l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell’ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 09.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 legge 130/1975).
PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE.
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l’arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.
Si richiamano al riguardo:
– il Provvedimento 4 gennaio 2013 della Commissione Parlamentare per l’Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi, recante “Disposizioni in materia di comunicazione politica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio, del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Lombardia e del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Molise, previste per i giorni 24 e 25 febbraio 2013” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale – n. 4 del 5 gennaio 2013;
– la Deliberazione n. 666/12/CONS (12A137089) in data 28 dicembre 2012 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d’informazione relative alle campagne per I elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 302 del 29 dicembre 2012.
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e, cioè, dal 22 dicembre 2012, sino al penultimo giorno prima della votazione (22 febbraio 2013) sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti – tavole rotonde – conferenze – discorsi – pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste e dei candidati – pubblicazioni di confronto tra più candidati (art. 7 commi 1 e 2 legge n. 28/2000).
INSTALLAZIONE DI POSTAZIONI FISSE (GAZEBO)
Al riguardo si richiama la circolare del Ministero dell’Interno 41/06 in data 14 marzo 2006, ricordando che l’utilizzazione delle predette strutture ai fini elettorali è ammessa a condizione che:
- · tali strutture non presentino raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
- ·
A tale riguardo il Ministero dell’Interno ha chiarito che “interpretando la ratio dell’art. 6 della legge 4 Aprile 1956, n. 212, le bandiere dei Partiti e Movimenti politici non possono essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo”.
ll predetto Ministero ha, in sostanza, ritenuto che, ferma restando la disciplina sull’occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda
COMIZI E RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE.
Per quanto riguarda i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, si conviene quanto segue:
1) I comizi, in linea di massima, avranno luogo nei giorni feriali dalle ore 16.00 alle ore 23.00 ed in quelli festivi – anche di carattere locale – dalle ore 9.00 alle ore 23.30, sia nei capoluoghi, sia in provincia; soltanto dalla domenica 17 al venerdì 22 febbraio 2013 l’orario dei comizi potrà protrarsi fino alla mezzanotte.
2) Qualora le condizioni atmosferiche non permettessero di tenere all’aperto i comizi preannunciati, gli stessi potranno svolgersi in locali di pubblico spettacolo, se risulti già accertata la rispondenza ai requisiti richiesti ai fini della sicurezza e della incolumità dei partecipanti. L’affluenza del pubblico sarà limitata alla capienza dei locali.
Si richiama anche l’art. 19 della legge 515/1993 disciplinante l’obbligo dei Comuni di mettere a disposizione dei partecipanti alle competizioni elettorali i locali di proprietà predisposti per i convegni e dibattiti alla stregua di quanto previsto nei rispettivi appositi regolamenti, senza oneri per i Comuni stessi.
3) Ogni partito, o movimento politico, o comitato coopererà al fine di assicurare il più ampio rispetto della libertà di parola e di evitare intemperanze verbali ed espressioni oltraggiose degli oratori.
4) Ciascun comizio, qualunque sia il numero degli oratori, deve avere la durata massima di un‘ora e mezza mentre, da domenica 17 a venerdì 22 febbraio 2013, la durata di ogni comizio è limitata ad un’ora, quando nella stessa piazza devono succedersi altri comizi.
Qualora nella stessa località debbano succedersi più comizi, dovranno essere disposti intervalli adeguati di durata non inferiore ad un quarto d’ora tra ogni comizio al fine di consentire la predisposizione del comizio successivo.
5) I comizi potranno essere preceduti e, immediatamente dopo la chiusura, seguiti dal suono di inni, nel rispetto della quiete pubblica.
6) Ad integrazione di quanto normativamente stabilito, ed al fine di consentire un’efficace programmazione dei servizi di ordine pubblico, durante il periodo della campagna elettorale verrà data notizia scritta dei comizi che si intendono svolgere da parte dei rappresentanti di ciascun partito, oltre che al Sindaco del Comune interessato, anche alla Questura per il Comune di Messina, al Commissariato della Polizia di Stato per i Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Milazzo, Patti, S. Agata di Militello e Taormina ed ai Comandi delle Stazioni dei Carabinieri per gli altri Comuni della provincia, che sentiranno i competenti Sindaci circa le località prescelte per i comizi, tenuto conto, prioritariamente, degli spazi solitamente occupati per tali manifestazioni. Al fine di disciplinare l’orario e la successione dei vari oratori, nonché per accertare la disponibilità delle località prescelte, si concorda che le comunicazioni dovranno essere consegnate non prima della giornata precedente e non oltre cinque ore prima dell’ora in cui si intende tenere il comizio, fermo restando quanto successivamente precisato.
In caso di più domande che coincidano per località ed orario, il Sindaco darà la precedenza secondo l’ordine di presentazione delle stesse al Comune.
La rinuncia allo svolgimento di un comizio va resa nota anche all’Autorità di P.S. per Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Milazzo, Patti, S. Agata di Militello e Taormina ed al Comando della Stazione Carabinieri, per i restanti Comuni, almeno cinque ore prima dell’orario fissato. Eventuali modifiche in ordine all’orario ed alle località prescelte, da comunicarsi nelle forme sopra descritte, soggiacciono ai criteri generali fin qui concordati.
E’ ammessa la prenotazione del comizio con fax o e-mail, rispettando comunque l’orario di apertura dell’ufficio e le modalità sopra illustrate, purché recante firma autografa, con obbligo per il richiedente di chiedere subito dopo, e comunque entro un’ora dall’invio del fax o dell’e-mail, conferma telefonica al Sindaco circa la disponibilità dello spazio ed orario richiesto. In mancanza di richiesta telefonica di conferma, la prenotazione effettuata si intenderà tacitamente revocata.
Nel caso di contemporanea presentazione di richieste di prenotazione che coincidano per orari e località sarà tentato a cura dei Sindaci un accordo tra i richiedenti e, nel caso di disaccordo, alla presenza dell’Autorità di P.S. o del Comandante della Stazione dei Carabinieri si procederà al sorteggio con l’assistenza dei rappresentanti delle organizzazioni politiche interessate. Nel caso in cui il richiedente sorteggiato rinunci successivamente al comizio, lo spazio resosi libero verrà assegnato all’altro richiedente ove ancora interessato. Qualora il sorteggio sia stato effettuato tra più di due richiedenti, per l’assegnazione dello spazio resosi libero si procederà a nuovo sorteggio solo tra questi, se ancora interessati, escluso, ovviamente, il rinunziante.
7) Soltanto per il Comune Capoluogo, un comitato composto da un delegato per ogni lista si riunirà giorno__//__ febbraio 2013 alle ore ___//__ presso il Dipartimento demografico del Comune di Messina, per concordare un calendario dei comizi. Del calendario dei comizi sarà data tempestiva comunicazione al Sig. Questore al fine di consentire la predisposizione dei servizi di ordine pubblico.
8) I partiti e i movimenti politici si impegnano, inoltre, a rispettare la precedenza delle date e degli orari delle feste tradizionali, religiose e delle processioni.
9) Durante il comizio è consentito l’uso di altoparlanti per diffondere la viva voce dell’oratore o per riprodurre motti o inni registrati anche quando le apparecchiature amplificatrici siano montate per comodità di trasporto, su apposito veicolo, purché lo stesso resti fermo durante tutto il comizio (circolare del Ministero dell’Interno -Servizio Elettorale n. 1943 dell’8 aprile 1980).
10) I candidati si impegnano, altresì, all’osservanza del divieto di distribuzione dei volantini ai partecipanti a comizi di diverso orientamento politico. Si conviene sul divieto di effettuare cortei, anche motorizzati, fiaccolate o parate in genere in vicinanza di un comizio elettorale di sostegno ad una lista diversa.
11) Si ricorda che, durante Io svolgimento dei comizi di propaganda è vietato il contraddittorio non concordato, come pure il contraddittorio con altoparlanti installati su mezzi in movimento o fissi. Nessuno potrà, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, recare disturbo durante i comizi.
12) Si concorda il divieto di cortei, staffette ciclistiche e motorizzate, fiaccolate e qualsiasi parata in genere a scopo di propaganda elettorale.
Il presente protocollo vige su tutto il territorio della provincia e, a cura della Prefettura, sarà trasmesso ai Sindaci per le funzioni di competenza e pubblicato sul sito web della Prefettura.
SEGUONO LE FIRME
per la Prefettura di Messina, il Viceprefetto Vicario ____________________________________
Dr.ssa Letteria Pollicino per il Comune di Messina, _____________________________________
per i Partiti e Movimenti Politici:
– Fare per fermare il declino ____________________________________
– Movimento Cinque Stelle _____________________________________
– Unione di Centro _____________________________________
– La Destra _____________________________________