Categories: Cronaca Provinciale

MESSINA – Presentazione del decreto legge sulla mediazione civile

Il Presidente dell’ACAP Francesco Olivo ed il Presidente dell’Ordine degli avvocati Francesco Marullo di Condojanni hanno presentato il decreto legislativo sulla mediazione civile.
Ieri mattina presso l’Aula Magna della Corte d’appello di Messina, l’Ordine degli Avvocati di Messina, e l’ACAP (Associazione conciliatori ed arbitri professionisti) hanno presentato agli operatori del mondo giuridico forense ed alla cittadinanza il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 sulla mediazione civile obbligatoria.
Davanti ad una gremitissima aula ha aperto i lavori il presidente dell’Acap Francesco Olivo che, dopo aver ringraziato tutti i presenti, ha descritto dettagliatamente tutti i punti salienti contenuti nel decreto legge, già  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 Marzo e che entrerà in vigore entro dodici mesi. Il mondo forense messinese ha cominciato a gettare solide basi, per non trovarsi impreparato quando l’applicazione della mediazione civile diventerà un obbligo e dovranno esserci strutture idonee con professionisti formati ad hoc.
“Inizialmente l’obbligatorietà della mediazione non era prevista -ha precisato Francesco Olivo ad inizio del suo intervento- successivamente è stata resa tale per le materie civili sui diritti disponibili”. Il presidente dell’ACAP è entrato successivamente nel dettaglio delle materie oggetto di mediazione, quali liti di condominio, successioni, patti di famiglie, comodato, affitto di azienda, responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa, incidenti stradali ecc. 
Olivo ha spiegato alla platea presente, composta per la stragrande maggioranza da avvocati, sia gli aspetti positivi che quelli negativi che la mediazione comporterà. E’ indubbio che questa procedura avrà il compito di accelerare le cause civili e, nel contempo, di snellire il lavoro dei Tribunali, aumentando l’efficienza della macchina della giustizia. Ma ci sono ancora dei punti da chiarire in merito alla conciliazione. Uno su tutti riguarda la definizione, che il legislatore non da, del negozio di conciliazione e che potrebbe lasciare ampio margine a varie interpretazioni.
La domanda di conciliazione interromperà i termini di prescrizione e decadenza, dal momento in cui l’organismo lo comunica alla controparte.  Ma dove avverranno queste conciliazioni? A questo quesito ha risposto l’avvocato Vincenzo Ciraolo dell’ordine degli avvocati di Messina, il quale ha riferito che saranno a disposizione alcuni locali dell’ordine forense, ma non è escluso che in futuro tali mediazioni potranno effettuarsi all’interno del Tribunale  di Messina.
Ha definito “tempestiva” l’iniziativa che si sta intraprendendo nella città dello Stretto, il presidente dell’ordine degli avvocati di Messina Francesco Marullo di Condojanni: “In questi ultimi anni mi sono occupato spesso di conciliazione. Io ci credo e sono convinto che questo eviterà ritardi ulteriori in una giustizia di per sé lenta. Ho partecipato anche a Roma ad un convegno e la conciliazione è ritenuta una cosa positiva in un periodo in cui si vuole accelerare la macchina della giustizia”.
Il presidente dell’ordine ha definito una sfida, quella della mediazione civile. Sfida che si potrà vincere soltanto se gli avvocati si avvicineranno nel modo idoneo a questo importantissimo strumento. Gli studi di settore prevedono che in Italia si faranno circa un milione e mezzo di mediazioni l’anno, di cui 500 mila soltanto per il settore infortunistico stradale.
Francesco Marullo indica la mediazione civile uno strumento indispensabile inserito in un sistema giudiziario lentissimo, quale quello italiano.
Ha concluso l’incontro odierno l’avvocato Daniele Arrigo, presidente del comitato scientifico Acap. Arrigo ha chiarito una serie di aspetti squisitamente tecnici riguardo i soggetti che potranno effettuare la conciliazione ed i requisiti richiesti dalla legge; i termini in cui il responsabile dell’organismo dovrà fissare un incontro dalla data di presentazione della domanda di mediazione ed il termine massimo, fissato in 4 mesi, che il conciliatore avrà a disposizione per portare a buon fine la mediazione.

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