PALERMO – Comuni spogliati dei poteri di cui erano destinatari e cittadini vessati con l’applicazione e la richiesta di pagamento di tariffe illegittime e di esositàtanto insopportabile quanto ingiustificata.
Due sufficienti premesse alla base dell’interrogazione presentata dal deputato del Pd Giuseppe Laccoto, scaturita dal fatto che proprio in questi giorni, nonostante pronunciamenti contrari di Cga e Commissioni tributarie, il Consiglio di Amministrazione dell’Ato 2 ha fatto recapitare bollette per conguagli relativi alla T.I.A. per gli anni 2005 e 2006;
Laccoto chiede al presidente della Regione e agli assessori all’Ambiente e agli Enti locali il perché si è consentita l’attivazione degli Ato e il passaggio dalla Tarsu alla Tariffa ( in mancanza dei presupposti di legge come ha avuto modo di rilevare il Consiglio di giustizia amministrativa ), tanto più che tali provvedimenti hanno portato a un imprevisto, ingiusto e insostenibile aumento dei costi per i cittadini.
Il deputato del Pd chiede altresì per quali ragioni nel passaggio del servizio dai Comuni agli Ato i relativi costi per i cittadini risultano raddoppiati e talvolta triplicati o per alcune categorie addirittura quintuplicati.ù
E quindi propone un intervento correttivo per dare in tal modo piena attuazione alla legge Ronchi, con il relativo miglioramento del servizio e senza aggravi di costi non giustificabili.
Laccoto sollecita altresì, ai sensi dell’art. 61 della finanziaria regionale 2009, la nomina di un commissario ad acta nell’ATO ME2 con l’incarico di fare ricorso ad operazioni finanziarie assistite, anche mediante il supporto della Regione, procedendo, altresì, alla totale liquidazione dei debiti anche attraverso procedure transattive.
Nella premessa l’interrogante riprende una recente decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in merito alla “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbana” e ricorda che le Commissioni Tributarie di 1° e 2° grado hanno giàdichiarato illegittime la T.I.A. per gli anni 2005 e 2006 perchè non deliberata dai Consigli Comunali, con giurisprudenza ormai quasi unanime in merito.
Interrogazione del deputato Pd, on. Giuseppe Laccoto, contro le nuove tasse degli Ato.
glXIII Legislatura ARS
INTERROGAZIONE N°
(Risposta Orale)
Al Presidente della Regione
All’Assessore al Territorio e Ambiente
All’Assessore alla Famiglia e agli Enti Locali
PREMESSO:
1Che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 48/2009, ha definitivamente chiarito che <
3Che <
2) l’esigenza di un’esegesi costituzionalmente orientata, ossia restrittiva, delle ordinanze di protezione civile (vieppiù nella specie, dopo l’annullamento giurisdizionale e la reviviscenza disposta ex lege) e delle conseguenti attivitàposte in essere (non più dal Commissario, bensì) dalle amministrazioni ordinariamente competenti alla gestione del servizio, che vogliano incidere, ex uno latere, nella sfera giuridica, personale e patrimoniale, dei cittadini;
3) ulteriormente, il rilievo che il comma 1 dell’art. 11 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17 (c.d. finanziaria regionale per il 2005) – che demandava in Sicilia la determinazione della Tariffa in discorso a una deliberazione dell’assemblea dei soci delle societàd’ambito – non è stato promulgato in ragione della sua impugnazione da parte del Commissario dello Stato (tanto che Corte cost., ord. 19 luglio 2005, n. 293, ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’impugnativa).
che
CONSIDERATO:
Che le Commissioni Tributarie di 1° e 2° grado hanno giàdichiarato illegittima la T.I.A. per gli anni 2005 e 2006 proprio perchè non deliberata dai Consigli Comunali.
Che nonostante tali pronunciamenti il Consiglio di Amministrazione dell’Ato 2, proprio in questi giorni, ha fatto recapitare bollette per conguagli relativi alla T.I.A. per gli anni 2005 e 2006;
CONSIDERATO altresi’
Che il fondo di rotazione richiesto dallo stesso ATO ME2 non è stato approvato dalla Regione con conseguenze negative per il servizio;
RITENUTO, inoltre:
necessario tutelare le ragioni degli Enti Locali e delle relative cittadinanze in ordine alla superiore attivitàillegittima, con la quale i Comuni sono stati spogliati dei poteri di cui erano attributari ed i cittadini sono stati vessati con l’applicazione e la richiesta di pagamento di tariffe LA CUI INDIVIDUAZIONE E’ ILLEGITTIMA PERCHE’ ESTRANEA ALLA LETTERA ED ALLA RATIO DELL’ART. 238 DEL DL.VO 152/2006 CHE HA RIMESSO IL DELICATO POTERE DI INDIVIDUARE LA TARIFFA ALLE SOCIETA’ D’AMBITO SOLO A SEGUITO ED IN APPLICAZIONE DELL’APPOSITO REGOLAMENTO MINISTERIALE CHE NON E’ STATO ADOTTATO.
PER CONOSCERE:
Le ragioni per le quali si è consentito il passaggio dalla Tarsu alla Tariffa in mancanza dei presupposti di legge specificati nelle superiori premesse atteso che tali provvedimenti hanno portato ad un imprevisto, ingiusto ed insostenibile aumento dei costi per i cittadini; e cio’ nonostante, come ribadito dal CGA, con la sentenza n. 48/2009, il comma 1 dell’art. 11 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17 (c.d. finanziaria regionale per il 2005) – che demandava in Sicilia la determinazione della Tariffa in discorso a una deliberazione dell’assemblea dei soci delle societàd’ambito – non è stato promulgato in ragione della sua impugnazione da parte del Commissario dello Stato (tanto che Corte cost., ord. 19 luglio 2005, n. 293, ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’impugnativa).
2Per quali motivi nel passaggio del servizio dai Comuni agli Ato i relativi costi per i cittadini risultano raddoppiati e talvolta triplicati o per alcune categorie addirittura quintuplicati;
3se non ritenga inoltre di dover adottare con urgenza gli interventi correttivi sopra specificati, dando in tal modo piena attuazione al Decreto Legislativo n, 152/2006, con il relativo miglioramento del servizio e senza aggravi di costi non giustificabili.
4se non ritenga opportuno, ai sensi dell’art.61 della L.R. n.6 del 14/5/2009, nominare un commissario ad acta nell’ATO ME2 SPA con l’incarico di fare ricorso ad operazioni finanziarie assistite, anche mediante il supporto della Regione, procedendo, altresì, alla totale liquidazione dei debiti anche attraverso procedure transattive, FINALIZZANDO IL TUTTO ALL’ESECUZIONE DI UN SERVIZIO COMPATIBILE CON IL REGIME DELLA TARSU E, COMUNQUE, RISPETTOSO DEL SOPRA CITATO ART. 238 DEL dL.VO N. 152/2006, CHE CONSENTIRA’ IL PASSAGGIO ALLA TIA IN MODO TRASPARENTE ED EQUILIBRATO PER TUTTI I CITTADINI E NEL CONTEMPO, CON L’AIUTO FINANZIARIO DELLA REGIONE PREVISTO CON IL CITATO ART. 61 CONSENTIRE LA PROVVISTA FINANZIARIA PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO FINO ALL’APPROVOZIONE DELLA LEGGE DI RIORDINO DEGLI ATO.
5(L’interrogante chiede risposta orale con urgenza)
( 12 giugno ’09 )
LACCOTO