E’ stato un automobilista che ha segnalato il caso alla polizia sant’agatese, terrorizzato per quanto aveva visto.
La Polstrada, sotto le direttive del comandante Massimiliano Fiasconaro ha, dopo un breve inseguimento, intercettato l’auto che incrociando pericolosamente tutte le corsie creava caos e pericolo per chi vi transitava e solo il caso ha voluto che non si verificassero disgrazie.
Bloccata l’auto e identificata la donna che la guidava, questa è stata sottoposta ad i primi accertamenti ed è risultato che guidava sotto gli effetti dell’alcool.
Per questo, anche in forza del nuovo codice della strada, le è stata ritirata la patente ai fini della sua sospensione, ed è stata sequestrata l’auto che stava conducendo ai fini della sua confisca. Inoltra la guidatrice è stata deferita alla Procura della Repubblica di Patti.
Pare che il suo “tipo” di guida avesse già provocato alcuni tamponamenti e su questi casi stanno effettuando gli accertamenti gli agenti predisposti al servizio di vigilanza autostradale coordinati dal Primo Dirigente Gabriella Ioppolo.
scoprendo il nuovo codice della strada
Art. 186
Commi 1,2 e 4 – Guida in stato di ebbrezza superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l
È vietato guidare in condizioni di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. Nel caso di tasso superiore a 0,5 e non superiore 0,8, la violazione non comporta più illecito penale, ma solo una sanzione amministrativa, con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.
Nel caso il conducente abbia provocato un incidente stradale, consegue anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il medesimo appartenga a persona estranea all’illecito (in analogia a quanto previsto nei casi delle lettere b) e c) rimaste penalmente perseguibili).
Come previsto dall’art. 186 bis, comma 3, per:
a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
b) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
c) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati le sanzioni previste dal comma 2 lettera a) sono aumentate di un terzo.
Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI