TRUFFA ON LINE – Il Tribunale di Patti lo assolve
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TRUFFA ON LINE – Il Tribunale di Patti lo assolve

ASSOLTO UN UOMO PADOVANO,ACCOLTALATESIDIFENSIVADELL’AVVOCATO GRAZIELLA BONICA (NELLA FOTO)

B.M. di Padova è stato chiamato a rispondere di fronte al Tribunale di Patti del reato di truffa on line p.e p. art. 640 c.p., a seguito di querela proposta dalla persona offesa, R. A.

Secondo la ricostruzione operata dalla Procura di Patti, B. M., avrebbe pubblicato sulla pagina Facebook “mercatino degli smartphone” un falso e successivamente avviato con la vittima,  R. A. le trattative per la vendita di un cellulare modello IPhone X attraverso Messenger e Whatsapp inducendola ad effettuare due ricariche rispettivamente di €170,00 ed € 70,00 sulla carta Postepay intestata all’imputato.

All’udienza del 9 settembre 2026, udite le conclusioni delle parti, il Tribunale ha dichiarato chiuso il dibattimento e ha pronunciato sentenza con motivazione contestuale all’esito della camera di consiglio. Nello specifico il Tribunale, accogliendo in toto la tesi difensiva dell’avv. Graziella Bonica, del foro di Patti, difensore dell’imputato, ha assolto per insufficienza di prove il sig. B.M., argomentando che ai fini di una pronuncia di responsabilità per il reato di truffa on line, non basta la sola intestazione formale dello strumento di pagamento in capo all’imputato, occorrendo invece la prova dell’effettiva disponibilità nel periodo interessato, che lo stesso avesse impartito o autorizzato le operazioni e, soprattutto, che l’imputato fosse consapevole della provenienza fraudolenta delle somme accreditate.

Dal dibattimento non risultano effettuati accertamenti relativi alla successiva movimentazione del denaro, a eventuali prelievi o trasferimenti eseguiti personalmente dall’imputato, né altri dati capaci di dimostrare che l’imputato abbia avuto concreta conoscenza dei versamenti ricevuti e della loro origine. Parimenti, non sono emersi messaggi, comunicazioni o condotte direttamente attribuibili all’imputato dalle quali desumere un previo accordo con l’autore materiale dei raggiri o una consapevole adesione al programma criminoso.

In sintesi, ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’imputato occorre dimostrare che uno strumento formalmente riferibile allo stesso sia stato oggettivamente utilizzato per la consumazione del reato. È necessario accertare che l’imputato abbia offerto un contributo materiale o morale causalmente rilevante rispetto alla realizzazione dell’illecito e che tale contributo sia stato accompagnato dalla coscienza e volontà di cooperare alla condotta criminosa altrui; in sintesi non è stata raggiunta la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che B. M. ne sia stato l’autore del reato; da qui l’imputato conseguentemente assolto ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., per insufficienza di prove.

18 Settembre 2026

Autore:

redazione


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