Il Giudice di Pace di Messina, Avv. Francesca Starvaggi, con la sentenza n. 7118/2012, ha riconosciuto la responsabilità del Comune di Messina e di ATO ME 3 e Messinambiente per il malposizionamento di un cassonetto dei rifiuti che ha cagionato un incidente stradale.
Il conducente di un veicolo, fermatosi al segnale di STOP, presente nella propria direzione di marcia, avendo la visuale ostruita da un cassonetto per la raccolta dei rifiuti, posto in prossimità dell’incrocio, era costretto a riprendere lentamente la marcia, spingendosi in avanti, per verificare l’eventuale sopraggiungere di veicoli provenienti da sinistra con precedenza, e veniva investito sulla fiancata sinistra dal veicolo suddetto. Il cittadino, però, citava in giudizio il Comune di Messina ritenendo che la responsabilità del sinistro occorso fosse attribuibile al suddetto Ente.
Il Giudice ha stabilito il nesso causale tra il sinistro occorso e l’errato posizionamento del cassonetto, ritenendo che <<l’articolo 25 comma 3 del Codice della Strada stabilisce che i cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione. L’articolo 158 CdS, nel disciplinare i divieti di sosta e fermata delle autovetture, al comma 1 lett. f) prevede che la fermata e la sosta sono vietate: nei centri abitati in corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino alla carreggiata trasversale salvo diversa segnalazione. Se lo spirito della norma è quello di vietare che la sosta degli autoveicoli costituisca pericolo all’utente ostruendone la visuale, deve certamente concludersi che anche il cassonetto dei rifiuti per evitare che crei pericoli ed intralcio non può essere posizionato a meno di tale distanza>>.
Soddisfazione per il risultato positivo ha espresso l’avv. Fulvio Capria Presidente di Confconsumatori Messina, dichiarando: “Ancora una volta l’attività dell’Associazione dimostra come si intervenga spesso in maniera incisiva a tutela dei diritti dei consumatori anche nei confronti della Pubblica Amministrazione”. <<La sentenza emessa dal Giudice di Pace di Messina – afferma l’avv. Carmen Agnello, legale di Confconsumatori – enuncia un significativo principio ovvero il dovere dell’ Amministrazione comunale di assicurare una quieta transitabilità ai cittadini nell’ambito del territorio comunale, vigilando anche sul posizionamento dei cassonetti dei rifiuti che non devono costituire in alcun modo intralcio alla circolazione del flusso veicolare>>
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