FIRMARE PER OPPORSI – A Brolo ultime ore per concretizzare la voglia di opporsi alle demolizioni
Cronaca, Cronaca Regionale

FIRMARE PER OPPORSI – A Brolo ultime ore per concretizzare la voglia di opporsi alle demolizioni

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In termini poveri e non giuridici, sottoscrivere  l’invito all’amministrazione comunale – tra l’altro – di attivarsi a porre in essere tutti i rimedi che riterrà opportuni al fine di evitare l’aggravarsi del disagio socio economico già esistente e a predisporre una variante al piano regolatore vigente inserendo un piano attuativo volto al recupero delle suddette aree che sia conforme alla realtà territoriale odierna.

Parole che non debbono suonare – dice la stessa avvocato Elisa Doddis nè come ultimatum nè come minacce, ma semplicemente  essere da stimolo per concretizzare ed un’azione comune.

Azione da percorrere, se percorribile,  – come ha evidenziato nell’ultimo incontro, lo stesso vicesindaco Gaetano Scaffidi – solo nella logica del diritto e della legalità”.

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Stringono i tempi a Brolo, anche se l’amministrazione ha in un atto di indirizzo, diretto al responsabile dell’ufficio tecnico, gettato le basi per alungare il tempo di eventuali opposioni, ha evitato confusioni su date e termini, facendo tirare un respiro di sollievo a tanti.

Una scelta che se adotatta alzerà l’asticella a 120 giorni dalla prima data di notificazione.

[Per una giusta informazione: Il ricorso al Tar o al Presidente della Regione siciliana deve effettuarsi a pena di “Inammissibilità” entro i 60 gg o 120 gg. altrimenti l’ordinanza diviene definitiva.

La proroga concerne l’adempimento o meglio l’odine di demolizione e/o sgombero da persone e/o cose del fabbricato abusivamente realizzato…. che in molte ordinanze era fissato in 30 gg o altre 15…

Quest’ultimo termine – che niente ha a che vedere coi termini processuali fissati per i ricorsi – è il solo termine ad essere stato prorogato].

E comunque il tutto è stato interpretato come un segno di grande apertura.

In questo clima si inquadrano i due incontri proposti dal “comitato spontaneo” degli abusivi che con l’aiuto di due tecnici, l’architetto Oscar Giuliano e l’avvocato Elisa Doddis sono serviti a chiarire questione, offrire ipotesi di risoluzione della problematica, dato speranze, per certi versi coltivate illusioni, anche perchè quelle ipotesi giuridiche fatte alla sala “multediale” debbono subire il confronto poi di altri giudizi che non siano solo emozionali o di parte.

Resta anche questo un fatto positivo, importante.

Forse per la prima volta a volta si è dibattuto il problema, lo si è guardato, ci si è confrontati.

Ora si passa all’azione.

Oggi pomeriggio (alla sala multimediale) un ultimo passaggio tecnico, per la dare a chi è ancora in ritardo, prende tempo nel decidere sul da farsi.

Un momento di incontro che servirà per sottoscrive un atto, per permettere ai ritardatari di far parte del gruppo, di cancellare  dubbi e ogni tentennamento, e l’action class degli abusi brolesi diverrà un atto giuridico di contestazione.

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Leggendo l’atto si ritrovano tutte quelle motivazioni che i tecnici Giuliano\Doddis hanno illustrato nei due incontri.

A sottoscriverlo sono i “proprietari di varie unità immobiliari site nel Comune di Brolo e destinatari di diverse ordinanze di demolizione e/o sgombero e ripristino dello stato dei luoghi per violazione dell’art. 15 comma 1° lett.a) L.R. 78/76″.

Quei provvedimenti di ingiunzione, vengono ritenuti “privi di alcuna congrua motivazione” e notificati  “decorsi circa 20 anni dall’accertamento della violazione contestata”.

Leggendo l’atto si apprende “Che il Comune di Brolo durante la formazione degli strumenti urbanistici, succedutisi nel tempo, ha omesso qualsiasi tipo di valutazione e/o istruttoria volta ad accertare la compatibilità dei luoghi con le finalità del vincolo d’inedificabilità di cui al citato art. 15 l.r. 78/76.

Che nella formazione degli strumenti urbanistici il suddetto vincolo è stato di fatto derogato, creando, nelle aree ricomprese entro i 150 mt. dalla battigia, diverse zone territoriali omogenee classificate tipologicamente come B e C, inesistenti prima della citata legge regionale, ed attigue alle aree soggette alle ordinanze di demolizione per cui è causa.

Pertanto i destinatari dei provvedimenti ritengono altamente pregiudizievole l’operato della P.A. soprattutto in virtù degli elementi giuridico fattuali, di seguito esplicitati, che renderebbero del tutto irrealizzabile l’espressa finalità della norma, la cui incondizionata applicazione avrebbe quale unico effetto la lesione del diritto di proprietà privata, costituzionalmente garantito, senza comunque poter conseguire l’interesse pubblico relativo alla pianificazione del territorio sotteso alla norma impositiva del vincolo d’inedificabilità ex art. 15 l.r. 78/76.

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Come ha spiegato l’architetto Giuliano:

“è stata intimata la demolizione e/o lo sgombero degli immobili ricadenti nei 150 metri dalla battigia, e contestata la violazione del vincolo d’inedificabilità posto dall’art. 15 L.R. n.78 del 1976 ai sensi del quale si dispone che: “Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti le seguenti prescrizioni:

A) LE COSTRUZIONI DEBBONO ARRETRARSI DI METRI 150 DALLA BATTIGIA; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati“.

Il Comune di Brolo ha recepito il suddetto vincolo nel proprio piano di fabbricazione approvato nel 1978.

Nello specifico, l’art.65 del regolamento edilizio, inserito nel citato P.F. contempla il divieto di edificare entro mt.150 dalla battigia, con la naturale conseguenza che tutte le opere edificate successivamente all’entrata in vigore dello stesso, in violazione del citato disposto, sono assoggettabili alla statuizione di cui all’art. 23 L.R. 37/85.

Si ritiene, però, indispensabile invitare Codesto Comune a soffermarsi sulla reale finalità della norma e l’eventuale derogabilità della stessa nel caso in cui la tutela sottesa all’imposizione del vincolo di cui all’art. 15 lett.a) non fosse in concreto realizzabile.

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La norma di cui si discute, invero, è inserita in una legge regionale contenente “provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia” la cui finalità è la tutela paesistica del territorio attraverso una corretta pianificazione urbanistica, spiegante una funzione meramente strumentale alla realizzazione dell’interesse pubblico tutelato.

E’ noto che i vincoli di carattere paesistico-ambientale sono posti nell’interesse generale alla salvaguardia del bene ambiente, sicché tali vincoli devono necessariamente prevalere su preesistenti interessi individuali all’edificazione, solo ove lo scopo evidenziato sia ancora perseguibile.

Nel caso in cui, invece, la situazione giuridico fattuale fosse tale da rendere del tutto vana la finalità della norma, è evidente che sarebbe del tutto esaurita la sua funzione e, conseguentemente, la sua incondizionata applicazione comporterebbe esclusivamente un sacrificio dell’interesse privato.

Invero, a fronte di un copioso orientamento giurisprudenziale attestato su posizioni di assoluto rigore nell’applicazione del vincolo di inedificabilità discendente dall’art. 15 lett.a) e del divieto di sanatoria delle opere abusivamente realizzate nella fascia dei 150 metri dal mare sancito dall’art. 23 l.r.37/85, è importante sottolineare la presenza di alcune pronunzie che hanno inteso escludere l’automatismo nell’applicazione del divieto di edificazione/sanatoria nelle ipotesi  nelle quali la ratio della norma risulti in concreto non più realizzabile.

I due tecnici, e poi lo riportano nell’atto giuridico richiamo giudizi e sentenze del Tar di Catania,  e ritengo alla fine che : “Nel caso di specie, in virtù della conformazione territoriale e dello sviluppo urbanistico del Comune di Brolo, la tutela sottesa all’imposizione del vincolo di cui all’art. 15 lett.a) non appare in concreto realizzabile”.

Per l’avvocato Doddis “la delimitazione naturale del territorio, realizzata da due torrenti ai lati della cittadina e la ferrovia a lato mare, ha generato oltre i citati confini, la costituzione di varie frazioni, quali C.da Malpertuso, C.da Lago, C.da Iannello etc, alcune delle quali soggette al vincolo d’inedificabilità per cui è causa.

Tale conformazione territoriale, risulta accentuata dalla presenza della linea ferrata che, estendendosi parallelamente al litorale, fa sì che l’unico accesso alla costa sia garantito attraverso le strade che partono dai sottopassi e si dirigono in via perpendicolare verso la battigia. Trattasi di strade che non ineriscono le aree soggette a demolizione.

Invero, le aree sulle quali insistono i fabbricati oggetto di demolizione, ricadenti nelle c.d. frazioni non hanno mai svolto, e di fatto non svolgono, alcuna funzione di un collegamento diretto con il mare tale da poterne garantire la libera fruizione, dal momento che l’unica strada di accesso ai terreni in questione altro non è che la vecchia trazzera utilizzata nel tempo per effettuare la manutenzione della linea ferrata, che non conduce al mare e si estende parallelamente alla ferrovia stessa!

Pertanto, è agevole considerare che a causa della conformazione intrinseca del territorio gli immobili edificati in tali zone non possono in alcun modo impedire o limitare la libera e diretta fruizione del mare che di per se, stante la conformazione del territorio, non sarebbe comunque possibile anche a seguito dell’eventuale demolizione degli stessi”.

Per il legale : “E’, altresì, innegabile che l’Amministrazione Comunale, in violazione dei principi di trasparenza proporzionalità ed uguaglianza, ha omesso qualsiasi tipo di valutazione e/o istruttoria volta ad accertare la compatibilità di tutti i luoghi assoggettati al vincolo con le finalità dello stesso, non potendosi, nel caso di specie, capziosamente affermare (come sostenuto da una parte della giurisprudenza) che l’ente locale sia tenuto a recepire il vincolo sic et simpliciter senza alcuna discrezionalità o valutazione, se si considera che nella redazione del piano di fabbricazione del 1978,  l’amministrazione locale dell’epoca (con il benestare della Regione Sicilia), ha creato una Zona C all’interno di un’area ricadente nei 150 mt dal mare, azione, quest’ultima, assolutamente impensabile in virtù di un’applicazione automatica (sic et simpliciter ) ed incondizionata del vincolo”.

Aggiungendo anche: “Ma vi è di più! Mal si comprende come sia stato possibile realizzare la strada pubblica denominata lungo mare Luigi Rizzo in un’area soggetta al medesimo vincolo d’inedificabilità, considerando che tale via è sita a valle delle costruzioni soggette ad ordinanza di demolizione ed immediatamente adiacente alla spiaggia. Si sottolinea, infatti, che l’inedificabilità   c.d. “assoluta” imposta dal Comune di Brolo in determinate zone è contraddittoria con la possibilità di costruzione che il Comune medesimo ha riservato a se stesso, dal momento che il vincolo di cui all’art. 15 lett.a L.R. 78/76 è rivolto anche agli enti locali!”.

Una serie di motivazione, premessa dell’atto, che si addentrano anche sul potere di pianificazione del territorio da parte della P.A.

Che ricordano che nel decreto attuativo del P.R.G. del Comune di Brolo del 2002 ha previsto che: “E’ fatta altresì salva la facoltà da parte del comune di procedere nelle aree già F1 e ora destinate a fascia di rispetto della battigia a mezzo di strumento attuativo esteso all’intera area omogenea, strumento i cui contenuti devono, ovviamente, porsi in aderenza alle destinazioni dettate e consentite dalle vigenti leggi per le aree in parola”.

Che puntualizzano il dato che l’Amministrazione Comunale sino ad oggi non ha recepito tale indicazione, aggravando di fatto un pregiudizio economico sociale esistente.

Dati che – per i due tecnici –  fanno emerge chiaramente l’esigenza primaria di tutelare l’interesse dei privati, anche al fine di limitare l’emergenza sociale ed economica già presente sul territorio, e soprattutto in considerazione dell’impossibilità reale di dare concreta attuazione alla finalità imposta dall’art. 15 L.R. 78/76, conseguentemente, un giudizio di prevalenza dell’interesse pubblico su quello privato, nel caso di specie, sarebbe assolutamente ingiustificato ed illogico.

Da questi preamboli scaturisce l’atto extragiudiziale, che sarà presentato nei prossimi giorni al sindaco di Brolo Irene Ricciardello.

Tre punti di richieste:

Ad accertare l’impossibilità di dare concreta attuazione alla tutela prevista dalla norma impositiva di cui all’art. 15 Lett.a) L.R. n. 78 del 1976 nelle aree oggetto di demolizione a causa della conformazione e lo sviluppo urbanistico del territorio e per l’effetto predisporre una variante al piano regolatore vigente inserendo un piano attuativo volto al recupero delle suddette aree che sia conforme alla realtà territoriale odierna.

Nelle more, in considerazione dell’elevato numero di soggetti interessati dalle ordinanze di demolizione e del notevole pregiudizio che deriverebbe loro, concedere a tutti i soggetti destinatari dei provvedimenti demolitori, odierni istanti, una proroga dei termini previsti per l’adempimento, sulla scorta delle motivazioni espresse, al fine di evitare l’aggravarsi del disagio economico- sociale emergente nella realtà locale.

Ad attivarsi a porre in essere tutti i rimedi che riterrà opportuni al fine di evitare l’aggravarsi del disagio socio economico già esistente.

A questo si allegherà una copiosa documentazione consistente nella Relazione Tecnica redatta dall’architetto Giuliano nelle copie delle ordinanze di demolizione ricevute, con relative correttivi, dai firmatari dell’istanza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Maggio 2015

Autore:

redazione


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