Lite tra comproprietari del medesimo fabbricato: il T.A.R. Sicilia chiarisce che la sanatoria di un abuso edilizio puo’ essere presentata soltanto con il consenso di tutti i proprietari
I coniugi A.S. e D.C. hanno richiesto al Comune di Burgio il rilascio del titolo edilizio in sanatoria in relazione ad alcune opere di ampliamento e sopraelevazione di un fabbricato rurale.
Il Comune di Burgio ha, tuttavia, denegato la concessione in sanatoria richiesta dai coniugi A.S. e D.C. motivando, nei termini che seguono, le ragioni del rigetto: “Considerato che le memorie presentate non consentono di definire la fattispecie della questione in quanto trattasi di comproprietari ed in totale disaccordo, si ritiene che in assenza di un titolo di proprietà esclusiva non si possa procedere al rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
I coniugi A.S. e D.C., quindi, hanno impugnato il provvedimento del Comune di Burgio innanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo asserendo che il responsabile dell’abuso possa chiedere la concessione edilizia in sanatoria anche senza il consenso degli altri comproprietari.
Il sig. M.C., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi, ha proposto, nella qualità di comproprietario del fabbricato, un atto di intervento ad opponendum nel giudizio promosso dai signori A.S. e D.C. per chiedere il rigetto del ricorso.
In particolar modo il Sig. M.C., dopo aver chiarito la propria legittimazione ad intervenire nel giudizio, ha richiamato copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato e del C.G.A. che afferma il principio secondo cui il rilascio del titolo edilizio in sanatoria presuppone il consenso, almeno implicito, di tutti i comproprietari del bene.
Lo stesso M.C. ha poi evidenziato, producendo pertinente documentazione, di essersi sempre opposto alla richiesta di rilascio del titolo edilizio in sanatoria, avendo assunto nel corso degli anni varie iniziative volte alla rimozione degli abusi edilizi commessi dai coniugi A.S. e D.C.
Il T.A.R. Sicilia Palermo, in totale adesione ai rilievi degli Avv.ti Rubino e De Marco Capizzi, ha da un lato affermato la legittimazione ad intervenire nel giudizio del Sig. M.C. e, dall’altra, ha respinto il ricorso presentato dai Sig.ri A.S. e D.C. ribadendo il principio secondo cui la richiesta di concessione in sanatoria presuppone il consenso, quanto meno implicito, di tutti i comproprietari.