Si è concluso con un’assoluzione piena il procedimento penale che vedeva coinvolti Carmelo Arasi, Antonio Traviglia e Vincenzo Pinatudi, oltre a Cesare Gambino (quest’ultimo difeso dall’avvocato Salvatore Cipriano – nella foto in alto – nel collegio difensivo anche i legali: Spurio, Calabrò, Marchetta, Ligato e Giusto) ), accusati a vario titolo di diversi reati ma tutti riconducenti nel filone “Mutui Fantasma” che coinvolse il comune di Brolo
Il Tribunale di Patti, presieduto dalla dott.ssa Monica Marino, ha infatti dichiarato l’estinzione per prescrizione di alcuni capi d’accusa e l’assoluzione con formula piena (“perché il fatto non sussiste”) per gli altri.
In particolare, i giudici hanno stabilito che i reati contestati ad Arasi e Gambino nei capi 1), 4) e 8) del procedimento sono ormai prescritti, ovvero non più perseguibili per decorso del tempo. Per un altro capo d’imputazione (il n.7), contestato sempre ad Arasi, il Tribunale ha stabilito che il fatto non costituisce più reato secondo la legge vigente. Infine, per gli altri capi di accusa, il Tribunale ha pronunciato l’assoluzione piena, riconoscendo che i fatti contestati non sussistono.
Con la decisione del collegio, viene inoltre disposta la restituzione dei beni posti sotto sequestro una volta che la sentenza diventerà definitiva. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.
La pronuncia, firmata e depositata nel pomeriggio del 16 ottobre 2025, chiude una vicenda giudiziaria durata anni e seguita con attenzione per la complessità delle accuse e per il numero degli imputati coinvolti.
L’estratto della sentenza del tribunale
REPUBBLICA ITALIANA – TRIBUNALE DI PATTI
Composto dai magistrati: Dott.ssa Monica Marino – Presidente; Dott. Andrea La Spada – Giudice; Dott. Gianluca Corona – Giudice
All’esito della camera di consiglio del 16 ottobre 2025, il Tribunale ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza:
Visto l’art. 531 c.p.p., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Arasi Carmelo e di Gambino Cesare perché i reati loro rispettivamente ascritti ai capi 1), 4) e 8) sono estinti per intervenuta prescrizione.
Visto l’art. 529 c.p.p., dichiara di non doversi procedere nei confronti di Arasi Carmelo per il reato ascritto al capo 7) poiché non più previsto dalla legge come reato.
Visto l’art. 530 c.p.p., assolve Arasi Carmelo, Traviglia Antonio e Pinatudi Vincenzo dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 2), 3), 5) e 6) perché il fatto non sussiste.
Dispone la restituzione agli aventi diritto di quanto in sequestro al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Indica in 90 giorni il termine per il deposito delle motivazioni.
Il Presidente – Dott.ssa Monica Marino
(Firmato e depositato il 16/10/2025 alle ore 17:25)








