È stato introdotta di recente nel nostro ordinamento, con legge 26 settembre 2023, n 138, la nuova disciplina dell’omicidio nautico, con modifica degli artt. 589 bis, 589-ter, 590-bis e 590-ter c.p., rispettivamente ora rubricati “Omicidio stradale”, “Fuga del conducente in caso di omicidio stradale e nautico”, “Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime” e “Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali e nautiche”.
Il parere degli avvocato Francesco Rizzo e Annarita Gugliotta
Al fine di dare un quadro espositivo chiaro, si tenga a mente che, in precedenza, la disciplina di tale tipologia di concatenazione causa-evento (il c.d. omicidio nautico) si presentava assorbita nel più generale reato dell’omicidio colposo semplice. Specificamente, l’art. 589 c.p. prevede una disciplina attenuata rispetto all’omicidio stradale di cui si rintraccia la disciplina nel successivo art. 589-bis.
L’art. 589, (da un lato), prevede, per integrare la fattispecie, l’assenza di volontà da parte del soggetto agente che, dunque, pone in essere il comportamento con negligenza, imprudenza ed imperizia (specifico comportamento riferito prettamente all’attività medica sanitaria). (Dall’altro), secondo l’art. 589 bis c.p., alle pene previste soggiace chi (ai sensi del comma 1) genericamente “cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni”[3], nei commi seguenti si prevedono aggravi di pena in riferimento all’assunzione-assuefazione (durante la guida-conduzione del natante) da alcool o stupefacenti, nonché previsioni consimili per eccesso di velocità.
Si giunge, dunque, ad un inasprimento della pena, nello specifico l’art. 589 bis c.p., ponendo il limite edittale minimo da sei mesi a due anni ed il massimo da cinque a sette, salvo aggravi, come sub. precisato, in riferimento a chi fa uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o di alcool (mettendosi alla guida), estendendone la disciplina anche alle unità da diporto.
Altra novità è la modalità procedurale di arresto in flagranza. Rebus sic stantibus, si è giunti ad una sensata equiparazione fra sinistri stradali e nautici
Difatti, la guida, senza distinzione tra veicoli terrestri e marittimi, comporta la necessità di condurre i mezzi con maggiore prudenza, data dalla possibilità di provocare un danno in percentuali (ambo i lati) elevate.
L’input, inoltre, viene dato dalle sempre più frequenti tragedie che si verificano nella circolazione (di natanti e non) nelle acque nazionali.
La normativa
TESTO INTEGRALE LEGGE 26 SETTEMBRE 2023, n. 138
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
L’articolo 589-bis del codice penale e’ sostituito dal seguente: «Art. 589-bis (Omicidio stradale o nautico). – Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna e’ punito con la reclusione da due a sette anni. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unita’ da diporto di cui all’articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche’ degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, e’ punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un’unita’ da diporto di cui all’articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unita’ da diporto di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, e’ punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena di cui al quarto comma si applica altresi’: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocita’ pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocita’ superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimita’ o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l’unita’ da diporto sia di proprieta’ dell’autore del fatto e tale veicolo o unita’ da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena e’ diminuita fino alla meta’.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell’unita’ da diporto cagioni la morte di piu’ persone, ovvero la morte di una o piu’ persone e lesioni a una o piu’ persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu’ grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo’ superare gli anni diciotto ».
- Alla rubrica dell’articolo 589-ter del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautico ».
- L’articolo 590-bis del codice penale e’ sostituito dal seguente: «Art. 590-bis (Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime). – Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna e’ punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unita’ da diporto di cui all’articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche’ degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, e’ punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un’unita’ da diporto di cui all’articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unita’ da diporto di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
Le pene di cui al quarto comma si applicano altresi’: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocita’ pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocita’ superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimita’ o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l’unita’ da diporto sia di proprieta’ dell’autore del fatto e tale veicolo o unita’ da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena e’ diminuita fino alla meta’.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell’unita’ da diporto cagioni lesioni a piu’ persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu’ grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo’ superare gli anni sette.
Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.
- Alla rubrica dell’articolo 590-ter del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nautiche».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee (GUUE).
Note all’art. 1:
– Si riporta il testo degli articoli 589-ter e 590-ter del Codice penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 589-ter. (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale e nautico). – Nel caso di cui all’articolo 589-bis, se il conducente si da’ alla fuga, la pena e’ aumentata da un terzo a due terzi e comunque non puo’ essere inferiore a cinque anni.» «Art. 590-ter. (Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali e nautiche). – Nel caso di cui all’articolo 590-bis, se il conducente si da’ alla fuga, la pena e’ aumentata da un terzo a due terzi e comunque non puo’ essere inferiore tre anni.”.