OMICIDIO NAUTICO – Il parere dei legali Rizzo e Gugliotta
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OMICIDIO NAUTICO – Il parere dei legali Rizzo e Gugliotta

È stato introdotta di recente nel nostro ordinamento, con legge 26 settembre 2023, n 138, la nuova disciplina dell’omicidio nautico, con modifica degli artt. 589 bis, 589-ter, 590-bis e 590-ter c.p., rispettivamente ora rubricati “Omicidio stradale”, “Fuga del conducente in caso di omicidio stradale e nautico”, “Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime” e “Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali e nautiche”.

Il parere degli avvocato Francesco Rizzo e Annarita Gugliotta

Al fine di dare un quadro espositivo chiaro, si tenga a mente che, in precedenza, la disciplina di tale tipologia di concatenazione causa-evento (il c.d. omicidio nautico) si presentava assorbita nel più generale reato dell’omicidio colposo semplice. Specificamente, l’art. 589 c.p. prevede una disciplina attenuata rispetto all’omicidio stradale di cui si rintraccia la disciplina nel successivo art. 589-bis.

L’art. 589, (da un lato), prevede, per integrare la fattispecie, l’assenza di volontà da parte del soggetto agente che, dunque, pone in essere il comportamento con negligenza, imprudenza ed imperizia (specifico comportamento riferito prettamente all’attività medica sanitaria). (Dall’altro), secondo l’art. 589 bis c.p., alle pene previste soggiace chi (ai sensi del comma 1) genericamente “cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni[3], nei commi seguenti si prevedono aggravi di pena in riferimento all’assunzione-assuefazione (durante la guida-conduzione del natante) da alcool o stupefacenti, nonché previsioni consimili per eccesso di velocità.

Si giunge, dunque, ad un inasprimento della pena, nello specifico l’art. 589 bis c.p., ponendo il limite edittale minimo da sei mesi a due anni ed il massimo da cinque a sette, salvo aggravi, come sub. precisato, in riferimento a chi fa uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o di alcool (mettendosi alla guida), estendendone la disciplina anche alle unità da diporto.

Altra novità è la modalità procedurale di arresto in flagranza.  Rebus sic stantibus, si è giunti ad una sensata equiparazione fra sinistri stradali e nautici

Difatti, la guida, senza distinzione tra veicoli terrestri e marittimi, comporta la necessità di condurre i mezzi con maggiore prudenza, data dalla possibilità di provocare un danno in percentuali (ambo i lati) elevate.

L’input, inoltre, viene dato dalle sempre più frequenti tragedie che si verificano nella circolazione (di natanti e non) nelle acque nazionali.

 

La normativa

TESTO INTEGRALE LEGGE 26 SETTEMBRE 2023, n. 138

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Promulga

 

la seguente legge:

Art. 1

 

L’articolo 589-bis del codice penale e’ sostituito dal seguente: «Art. 589-bis (Omicidio stradale o nautico). –  Chiunque  cagioni per colpa la morte di una persona con violazione  delle  norme  sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione  marittima o interna e’ punito con la reclusione da due a sette anni. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore  o  di  una delle unita’ da diporto  di  cui  all’articolo  3  del  codice  della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005,  n. 171, in stato di  ebbrezza  alcolica  o  di  alterazione  psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o  psicotrope  ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e  187 del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, nonche’ degli articoli 53-bis, comma 2, lettera  c),  e 53-quater del codice della nautica da  diporto,  di  cui  al  decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, e’ punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d),  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un’unita’ da diporto di  cui all’articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma  2,  lettera  b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa  la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque,  ponendosi  alla guida di un veicolo a motore o di una delle unita’ da diporto di  cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.  171,  in stato di ebbrezza alcolica ai sensi  rispettivamente  degli  articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una  persona,  e’  punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al quarto comma si applica altresi’: 1) al conducente di un veicolo a motore  che,  procedendo  in  un centro urbano ad una velocita’ pari o superiore al doppio  di  quella consentita e comunque non inferiore  a  70  km/h,  ovvero  su  strade extraurbane ad una velocita’ superiore di almeno 50 km/h  rispetto  a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;  2) al conducente  di  un  veicolo  a  motore  che,  attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso  ovvero  circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;  3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimita’ o in  corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso  di  un  altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento  pedonale  o  di  linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso da persona non munita di patente  di  guida  o,  ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di  patente  nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso  in cui il veicolo a motore o  l’unita’  da  diporto  sia  di  proprieta’ dell’autore del  fatto  e  tale  veicolo  o  unita’  da  diporto  sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non  sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole,  la pena e’ diminuita fino alla meta’.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell’unita’ da diporto cagioni la morte  di  piu’  persone, ovvero la morte di una o piu’ persone e lesioni a una o piu’ persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu’  grave  delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma  la  pena  non  puo’ superare gli anni diciotto ».

  1. Alla rubrica  dell’articolo  589-ter  del  codice  penale  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautico ».
  1. L’articolo 590-bis del codice penale e’ sostituito dal seguente: «Art. 590-bis (Lesioni personali  stradali  o  nautiche  gravi  o gravissime). – Chiunque  cagioni  per  colpa  ad  altri  una  lesione personale  con  violazione  delle  norme   sulla   disciplina   della circolazione stradale o della  navigazione  marittima  o  interna  e’ punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore  o  di  una delle unita’ da diporto  di  cui  all’articolo  3  del  codice  della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005,  n. 171, in stato di  ebbrezza  alcolica  o  di  alterazione  psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o  psicotrope  ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e  187 del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, nonche’ degli articoli 53-bis, comma 2, lettera  c),  e 53-quater del codice della nautica da  diporto,  di  cui  al  decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa  a  taluno  una lesione personale, e’ punito con la reclusione da tre a  cinque  anni per le lesioni gravi e  da  quattro  a  sette  anni  per  le  lesioni gravissime.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d),  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un’unita’ da diporto di  cui all’articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma  2,  lettera  b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per  colpa  a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque,  ponendosi  alla guida di un veicolo a motore o di una delle unita’ da diporto di  cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.  171,  in stato di ebbrezza alcolica ai sensi  rispettivamente  degli  articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre  anni  per  le  lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al quarto comma si applicano altresi’:   1) al conducente di un veicolo a motore  che,  procedendo  in  un centro urbano ad una velocita’ pari o superiore al doppio  di  quella consentita e comunque non inferiore  a  70  km/h,  ovvero  su  strade extraurbane ad una velocita’ superiore di almeno 50 km/h  rispetto  a quella  massima  consentita,  cagioni  per  colpa  a  taluno  lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente  di  un  veicolo  a  motore  che,  attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso  ovvero  circolando contromano, cagioni per colpa a  taluno  lesioni  personali  gravi  o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimita’ o in  corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso  di  un  altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento  pedonale  o  di  linea continua, cagioni per  colpa  a  taluno  lesioni  personali  gravi  o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso da persona non munita di patente  di  guida  o,  ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di  patente  nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso  in cui il veicolo a motore o  l’unita’  da  diporto  sia  di  proprieta’ dell’autore del  fatto  e  tale  veicolo  o  unita’  da  diporto  sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non  sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole,  la pena e’ diminuita fino alla meta’.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell’unita’ da diporto cagioni lesioni a piu’  persone,  si applica la pena che dovrebbe infliggersi  per  la  piu’  grave  delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma  la  pena  non  puo’ superare gli anni sette.

Il delitto e’ punibile  a  querela  della  persona  offesa  se  non ricorre alcuna delle circostanze  aggravanti  previste  dal  presente articolo.

  1. Alla rubrica  dell’articolo  590-ter  del  codice  penale  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nautiche».

 

N O T E

 

Avvertenza:

Il testo delle note qui  pubblicato  e’  stato  redatto  dall’amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi  dell’art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle  disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,  sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,  approvato con decreto del Presidente della  Repubblica   28  dicembre 1985,  n.1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e  l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita’ europee (GUUE).

 

Note all’art. 1:

– Si riporta il testo degli articoli 589-ter e  590-ter  del Codice penale, come modificato dalla presente legge:  «Art.  589-ter.  (Fuga  del  conducente  in  caso  di omicidio  stradale  e  nautico).  –   Nel   caso   di   cui all’articolo 589-bis, se il conducente si da’ alla fuga, la pena e’ aumentata da un terzo a due terzi  e  comunque  non  puo’ essere inferiore a cinque anni.» «Art.  590-ter.  (Fuga  del  conducente  in  caso di  lesioni personali stradali e nautiche). – Nel caso  di  cui  all’articolo 590-bis, se il conducente si da’ alla fuga, la pena e’ aumentata da un terzo a due terzi  e  comunque  non  puo’ essere inferiore tre anni.”.

12 Ottobre 2023

Autore:

redazione


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