Il Giudice del Lavoro di Patti ha rigettato il ricorso proposto da un funzionario comunale, che non aveva avuto la responsabilitàgestionale e pretendeva, a prescindere dall’incarico, la corresponsione dell’indennitàdi posizione. “…La questione sottoposta – si legge nella sentenza – attiene alla particolare tematica inerente il conferimento di incarichi di posizione organizzativa. La medesima – prosegue – involge la situazione giuridica e le relative forme di tutela del dipendente comunale… che viene incaricato di funzioni dirigenziali a tempo determinatoâ€Â.
Con questa decisione il Giudice ha confermato il principio, ormai più che consolidato, che non esiste alcuna forma di automatismo tra l’essere dipendente di un ente e l’attribuzione della posizione organizzativa. Tale insindacabile decisione compete all’organo di governo del comune.
“Gli atti di conferimento degli incarichi in questione, temporanei e revocabili – scrive ancora il Giudice – sono attivitànegoziali di gestione privatistica dei rapporti di lavoro, alla stregua dell’articolo 2, del decreto legislativo 165/2001, e non incidono sulla posizione funzionale del dipendente, risultando estranei all’inquadramento e alla progressione nell’ambito della categoria di appartenenza. Essi costituiscono manifestazione del più generale potere discrezionale del datore di lavoro, in questo caso il Comune, del quale è legale rappresentante il Sindaco.
Anche se l’art. 15 del contratto collettivo di comparto prevede che negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative, non avendo potuto provare il ricorrente che nel periodo in questione, ha svolto l’attivitàsenza avere avuto formalmente ricevuto l’incarico, il Giudice ha stabilito che non era dovuta alcuna indennità.
Soddisfatto il Sindaco secondo il quale “si è inserito un ulteriore elemento di chiarezza rispetto alle modalitàdi conferimento degli incarichi, che avviene esclusivamente su base fiduciaria e discrezionale, senza alcuna forma di automaticità, rispettando così lo spirito della norma che riconosce poteri al Sindaco, il quale risponde delle proprie azioni di fronte al corpo elettorale che lo eleggeâ€Â.
I fatti risalgono agli anni 2002/2003, quando era in carica la precedente amministrazione.
La sentenza non è ancora passata in giudicato.
Il Comune è stato difeso dall’avvocato Emanuele De Francesco, del foro di Barcellona.



