LONGI – il TAR riscrive il principio della “vicinitas”
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LONGI – il TAR riscrive il principio della “vicinitas”

La semplice vicinanza a un immobile non basta più per impugnare un provvedimento edilizio.

Con una sentenza destinata a fare giurisprudenza, il TAR Sicilia – sezione di Catania – ridefinisce uno dei principi cardine del diritto urbanistico: il criterio della vicinitas non attribuisce automaticamente il diritto a ricorrere. Servirà dimostrare non solo un interesse concreto, ma anche che tale interesse sia coerente con la finalità della norma che si invoca. Un pronunciamento che nasce da una vicenda del Comune di Longi e che potrebbe incidere su numerosi contenziosi futuri in materia edilizia.

La sentenza n. 1557/2026 del TAR Sicilia – sezione di Catania – segna un passaggio importante nell’evoluzione del diritto amministrativo in materia urbanistica.

Il Tribunale ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una cittadina contro il Comune di Longi e alcuni proprietari confinanti, fissando un principio destinato ad avere effetti ben oltre il singolo caso. La pronuncia nasce dalla strategia difensiva adottata dagli avvocati Emidio Riolo, per il Comune di Longi, e Sebastiano Giovanni Calcò e Fabrizio Sansiveri, per i controinteressati, che avevano sollevato preliminarmente l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente. Un’eccezione che il TAR ha accolto integralmente, senza nemmeno entrare nel merito della controversia.

Addio all’automatismo della “vicinitas”

Per anni il criterio della vicinitas – cioè la semplice qualità di proprietario confinante o vicino a un immobile interessato da un intervento edilizio – è stato considerato elemento sufficiente per riconoscere la legittimazione ad agire davanti al giudice amministrativo. Già nel 2021, tuttavia, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato aveva iniziato a delimitare questo principio, chiarendo che la vicinanza territoriale non dimostra automaticamente l’interesse al ricorso, essendo necessario provare un pregiudizio concreto e attuale.

La sentenza del TAR Catania compie adesso un ulteriore passo in avanti.

Secondo i giudici amministrativi, infatti, non è sufficiente dimostrare di aver subito un danno, se tale interesse risulta incompatibile con la finalità della norma sulla quale si fonda il provvedimento amministrativo che si pretende venga eseguito.

Nel caso esaminato, il Comune aveva emesso un’ordinanza di demolizione ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. 380/2001, disposizione che disciplina gli interventi realizzati su aree appartenenti al demanio pubblico. La ricorrente sosteneva invece che l’opera abusiva invadesse la propria proprietà privata. Ed è proprio qui che, secondo il TAR, emerge la contraddizione.

L’ordinanza amministrativa era stata adottata per tutelare un interesse pubblico – il demanio – mentre il ricorso mirava alla tutela di un interesse esclusivamente privato. Due piani differenti che, secondo il Collegio, non possono sovrapporsi. Di conseguenza, manca quella corrispondenza tra l’interesse perseguito dalla norma e quello fatto valere dal ricorrente che costituisce presupposto indispensabile per poter agire in giudizio.

Una decisione destinata a incidere sul contenzioso edilizio

La portata della sentenza va ben oltre il caso concreto. Il TAR introduce infatti un principio destinato a diventare punto di riferimento per il futuro: la legittimazione a ricorrere non dipende soltanto dalla vicinanza all’immobile e dall’esistenza di un danno concreto, ma anche dalla coerenza tra l’interesse del ricorrente e la funzione pubblica della norma che si assume violata. In altre parole, chi chiede al giudice di imporre l’esecuzione di un provvedimento amministrativo deve dimostrare di essere titolare dello stesso interesse giuridico che quel provvedimento è chiamato a proteggere.

La sentenza n. 1557/2026 si inserisce nel solco tracciato dal Consiglio di Stato, ma ne amplia significativamente la portata applicativa. Per amministrazioni comunali, professionisti del settore e operatori del diritto rappresenta un precedente di particolare rilievo, destinato a incidere sulle future controversie urbanistiche ed edilizie, limitando il ricorso automatico al solo criterio della vicinità e richiedendo una più rigorosa verifica della concreta legittimazione ad agire.

11 Luglio 2026

Autore:

redazione


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